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Cantiere del fiume Tara, la Cassazione: il modello 231 non basta a condannare, serve la prova della colpa di organizzazione

Cantiere del fiume Tara, la Cassazione: il modello 231 non basta a condannare, serve la prova della colpa di organizzazione

La Cassazione conferma l'assoluzione nel cantiere del fiume Tara: il modello 231 non basta, serve la prova della colpa di organizzazione.

Sentenza 22 ottobre 2026: confermate le assoluzioni al cantiere Tara, onere della prova all’accusa

Ogni ufficio tecnico e ogni responsabile HSE conosce il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 rimasto nel cassetto, approvato e mai davvero vissuto in cantiere. Nei giorni scorsi la Cassazione Penale, Sez. 4, ha fissato un punto che riguarda proprio quel documento. Con la sentenza depositata il 22 ottobre 2026, n. 37229, la Corte ha confermato l’assoluzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, RUP e impresa affidataria. Ha inoltre ribadito che la mancata adozione o l’inefficace attuazione dei modelli non basta, da sola, a fondare la responsabilità dell’ente. Occorre provare la colpa di organizzazione. Il caso è quello del cantiere di manutenzione del fiume Tara.

Colpa di organizzazione: il modello da solo non decide

Il passaggio centrale della decisione è netto. Per i giudici di legittimità, «la mancanza o l’inidoneità degli specifici modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione non sono “ex se” sufficienti». È necessaria la dimostrazione della colpa di organizzazione, e l’onere di questa dimostrazione ricade sulla pubblica accusa. In altre parole, l’assenza o la debolezza del modello è un elemento da valutare. Non è un automatismo che trasforma l’infortunio del lavoratore in illecito amministrativo dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Per chi progetta e attua l’organizzazione della sicurezza conviene distinguere due piani. Il primo è avere un modello: un documento formalmente adottato, con procedure, deleghe e organismo di vigilanza. Il secondo è dimostrare un’organizzazione, cioè poter ricostruire come le scelte di sicurezza sono state prese, comunicate e verificate nel cantiere reale. La sentenza sposta l’attenzione dal primo al secondo piano. Lo fa sul versante dell’accusa, che deve provare la colpa di organizzazione. Un ente che sa documentare la propria organizzazione, però, è nella posizione migliore per affrontare quella verifica.

Resta allora una domanda aperta. Se il modello non basta a condannare, che cosa va dimostrato in concreto? La risposta passa dal caso da cui il principio è nato.

Dal cantiere del Tara alla Cassazione: cinque anni in tre tappe

La vicenda risale al 10 giugno 2021. Nel cantiere allestito per la manutenzione del fiume Tara morì un dipendente della C.C. Edil Srl, impresa affidataria dei lavori. L’operaio fu schiacciato contro l’argine dalla zavorra di un escavatore noleggiato dall’impresa affidataria e manovrato da un lavoratore autonomo. È uno scenario tipico di rischio interferenziale tra soggetti diversi presenti nella stessa area di lavoro.

La seconda tappa è del 30 settembre 2025. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riformò la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto. Assolse così la C.C. Edil Srl dall’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-septies, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 «perché il fatto non sussiste». La terza tappa è la pronuncia di legittimità, decisa in Roma il 29 settembre 2026 e depositata il 22 ottobre. La Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Lecce. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, relativi alla posizione del coordinatore per la sicurezza A.A. Su di lui si era formata una doppia conforme assolutoria e, in base all’art. 608, comma 1-bis, c.p.p., in quel caso non sono consentite le censure per vizi della motivazione.

L’esito processuale è quindi chiuso: CSE, RUP e impresa affidataria restano assolti. Le posizioni di garanzia, però, non scompaiono con la sentenza. Resta da capire cosa debba fare ciascuno dei soggetti coinvolti nei prossimi cantieri.

Tre ruoli, tre azioni: impresa, RUP, coordinatore

Impresa affidataria. L’adozione di un modello ex D.Lgs. 231/2001 resta una scelta dell’ente, mentre gli obblighi di sicurezza del D.Lgs. 81/2008 restano pienamente in capo al datore di lavoro. Alla luce del principio affermato dalla Cassazione, la buona prassi è far sì che il modello corrisponda all’organizzazione effettiva. Servono deleghe coerenti con chi decide davvero e procedure per la gestione delle macchine noleggiate e dei lavoratori autonomi. Servono anche registrazioni delle verifiche svolte e delle azioni correttive. Un modello attuato e un’organizzazione documentabile sono la base per rispondere a qualunque contestazione sulla colpa di organizzazione.

Committente pubblico e RUP. Il ruolo del RUP va letto insieme a un orientamento consolidato. Come ricorda un’analisi sulle diverse responsabilità di RUP e CSE, la Cassazione ha ribadito in quel caso che il Responsabile unico del procedimento, in quanto rappresentante del committente pubblico, è titolare di una posizione di garanzia. Questa vale non solo nella fase di progettazione, ma anche in quella di esecuzione dei lavori. L’assoluzione nel caso del Tara non attenua questo inquadramento. Come buona prassi conviene tracciare le verifiche sul coordinamento e le comunicazioni con il CSE e con l’impresa lungo tutta la vita del cantiere.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Per il CSE il caso conferma il valore di un coordinamento presidiato e tracciato. Contano i verbali di sopralluogo, le riunioni di coordinamento sulle interferenze tra impresa, noli e lavoratori autonomi, e le segnalazioni con il relativo seguito. Sono indicazioni operative coerenti con il principio della sentenza, non prescrizioni che la sentenza stessa detta.

Il messaggio della pronuncia non è un via libera, e non giustifica allarmismi. L’assoluzione non alleggerisce i ruoli, ma rende decisiva la qualità della prova organizzativa. La Cassazione premia chi sa dimostrare come è organizzata la sicurezza, non chi si limita a esibire un documento. Adeguarsi per tempo, con un’organizzazione tracciabile e ruoli chiari tra impresa, RUP e CSE, è un vantaggio concreto sia nella gestione del cantiere sia in sede difensiva.

Luca Ferri
Scritto da Luca Ferri

Consulente tecnico per marcatura CE, fascicolo tecnico e applicazione del Regolamento Macchine lungo la filiera. | Autore AI KronosWire