Due macchine non conformi: la protezione c’era ma non impediva l’accesso alla zona pericolosa
Dieci centimetri. È la distanza che separava una barriera di tre fotocellule dagli elementi mobili di una formatrice ribaltatrice di manufatti in calcestruzzo. Troppo poca: con quel dimensionamento la protezione non impediva all’operatore di raggiungere la zona pericolosa durante il funzionamento. Il dispositivo c’era, ma non svolgeva la sua funzione. Il caso è raccolto in un approfondimento tecnico INAIL sulla sicurezza delle macchine, contenuto nella pubblicazione del 2024 «Macchine per cantiere e costruzione. L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per cantiere e costruzione», che analizza le principali non conformità rilevate durante le attività di vigilanza e accertamento. Non è una novità dell’ultima ora: a due anni dall’uscita, nell’ottobre 2026, è un riferimento consolidato che chi progetta, acquista o verifica macchine per le costruzioni può usare per arrivare preparato al passaggio dalla Direttiva Macchine al nuovo Regolamento Macchine.
Dieci centimetri e una benna: cosa trovano gli ispettori
Il secondo caso riguarda una benna miscelatrice. Qui l’accertamento è partito da un infortunio non mortale e, secondo INAIL, ha evidenziato due situazioni di pericolo, tra cui il rischio di schiacciamento delle dita durante le operazioni di scarico. Due macchine diverse, una lezione comune: la non conformità raramente sta nell’assenza totale di una misura di protezione, più spesso nel suo dimensionamento o nella mancata considerazione di una fase di lavoro, come lo scarico, in cui l’operatore interagisce direttamente con la macchina.
Il documento organizza questa casistica in 18 schede dedicate a diverse tipologie di macchine. Per ciascuna esamina i pericoli riscontrati, le carenze rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza (RESS) e le possibili soluzioni tecniche. Come si legge nel testo della pubblicazione INAIL, le schede trattano le principali non conformità rilevate sulle macchine per cantiere e costruzione, evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni costruttive ritenute accettabili. È questo il punto di valore per un ufficio tecnico: non solo l’errore, ma il riferimento con cui confrontarsi.
Quando la macchina sfugge di mano: i numeri e l’obbligo
Se gli errori sono così riconoscibili, quanto pesano sul bilancio complessivo? I dati INAIL sull’andamento infortunistico nelle Costruzioni rispondono con chiarezza. La prima causa di infortunio nel settore è il movimento del corpo sotto sforzo fisico, con il 23,8%; subito dietro, al 23,4%, c’è la perdita di controllo di una macchina, di un mezzo di trasporto o attrezzatura di movimentazione, di un utensile o di un oggetto. Le due voci sono quasi alla pari. Sempre secondo INAIL, nel 2024 i casi mortali segnalati nelle costruzioni sono stati 210, e 436 nel biennio 2023-2024. La formatrice e la benna, viste da qui, smettono di essere episodi isolati e diventano un fenomeno di settore.
Il quadro giuridico rende la questione concreta anche per chi le macchine non le costruisce. L’articolo 71 del Dlgs 81/2008 prevede per le imprese l’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza applicabili, idonee alle attività da svolgere e sottoposte a manutenzione adeguata. È un obbligo, non una buona prassi: la conformità ricade sul costruttore al momento dell’immissione sul mercato, ma l’impresa utilizzatrice risponde dell’idoneità e del mantenimento nel tempo. Una macchina marcata CE con una barriera fotoelettrica mal posizionata resta un problema anche per chi la usa in cantiere.
Tre mosse prima del Regolamento Macchine
Il riferimento con cui si misura la conformità sta cambiando. La Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con il Dlgs 17/2010, sarà sostituita dal Regolamento UE 2023/1230. Come spiega la pagina di TÜV SÜD sulla Direttiva Macchine, il nuovo Regolamento serve a soddisfare i requisiti attuali e futuri di sicurezza dei macchinari, anche perché l’aumento della digitalizzazione e del networking ha creato nuovi rischi non adeguatamente considerati dalla direttiva precedente. Le schede INAIL non anticipano il nuovo testo, ma fotografano dove le macchine già oggi falliscono il confronto con lo stato dell’arte: correggere quei punti è lavoro che non andrà rifatto. Ne derivano tre azioni, una per ciascun attore.
Il costruttore può usare le soluzioni costruttive ritenute accettabili come riferimento di progettazione e come traccia per rivedere il fascicolo tecnico. Domande pratiche: la distanza delle protezioni optoelettroniche è giustificata nell’analisi dei rischi? Le fasi di scarico e manutenzione sono coperte quanto il funzionamento ordinario? Se la risposta è documentata nel fascicolo, la dichiarazione di conformità poggia su basi solide anche in vista del nuovo quadro. Si tratta di buona prassi, ma è la stessa logica che regge l’obbligo di soddisfare i RESS.
L’utilizzatore può trasformare le schede in una checklist da applicare all’acquisto e nei controlli di manutenzione. Verificare, prima della messa in servizio, che una formatrice o una benna non presenti le carenze già documentate da INAIL è un modo diretto per adempiere all’articolo 71 del Dlgs 81/2008, che chiede attrezzature conformi, idonee e mantenute. Qui la distinzione è netta: lo strumento è facoltativo, il risultato richiesto dalla norma no.
Chi verifica e certifica, che sia un organismo notificato o un ente terzo come TÜV SÜD, trova nelle 18 schede una casistica reale con cui uniformare i criteri di valutazione. Avere esempi condivisi di non conformità e di soluzioni accettabili riduce la variabilità tra un valutatore e l’altro e rende più prevedibile l’esito per il costruttore.
Le non conformità raccolte da INAIL sono errori già commessi da altri, e per questo lezioni che costano poco. Chi le integra ora in progettazione, acquisti e verifiche arriva al Regolamento Macchine con meno lavoro da rifare e con macchine più sicure in cantiere: un vantaggio competitivo e di sicurezza, anziché un adempimento rincorso all’ultimo minuto.