Il diniego non chiude la procedura: la condanna va riconosciuta ed eseguita in Italia.
Nei giorni scorsi la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha depositato la sentenza numero 36318. Il deposito risale al 15 ottobre 2026, dopo l’udienza del 14 ottobre, svoltasi con il presidente G. De Amicis e il relatore G. Biondi. La pronuncia, inserita nel massimario il 20 ottobre 2026, riguarda la materia del mandato d’arresto europeo e introduce un vincolo operativo immediato per gli uffici che devono decidere sulla consegna di una persona condannata all’estero.
Il principio: dal rifiuto alla presa in carico
La Sesta Sezione penale ha affermato che lo Stato di esecuzione che, ritenendo sussistente il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamento penitenziario inumano o degradante, rifiuti la consegna ai sensi dell’art. 1, comma 3, della decisione quadro del Consiglio europeo 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, è tenuto a chiedere allo Stato di emissione, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della decisione quadro del Consiglio europeo 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, di trasmettere la sentenza di condanna per riconoscerla ed eseguire la pena in Italia.
In concreto, il diniego fondato sul rischio di trattamenti inumani o degradanti non chiude il procedimento. Il giudice che rileva tale rischio deve attivare il canale di riconoscimento ed esecuzione interno della condanna. La tutela del consegnando, quindi, non si esaurisce nel rifiuto della consegna: si trasforma nella presa in carico della pena da parte dello Stato di esecuzione. Questo passaggio sposta il peso della cooperazione giudiziaria sulla capacità del sistema penitenziario nazionale di assorbire condanne pronunciate all’estero.
Il cortocircuito: giustizia negata e celle piene
Il principio va letto insieme al quadro delle condizioni penitenziarie italiane. Secondo Sistema Penale, le condizioni igienico-sanitarie e di sovraffollamento in Italia hanno raggiunto livelli tali da inficiare la collaborazione giudiziaria con altri paesi, risultando di ostacolo a estradizioni e mandati di arresto europeo. In questo scenario, il rifiuto di consegna motivato dalle condizioni detentive può far ricadere l’esecuzione della pena proprio sul sistema che ha generato il rischio.
Il dato numerico è altrettanto diretto. Al 28 luglio 2026, secondo il rapporto di metà anno 2026 di Antigone, si contano 64.741 persone detenute a fronte di 46.343 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento reale del 139,7%. Questo non è un elemento esterno alla sentenza: è l’ambiente operativo nel quale la nuova procedura dovrà essere applicata, perché ogni pena eseguita in Italia per effetto della decisione si inserisce in una popolazione detenuta già oltre la capacità reale.
Tre mosse per non restare impigliati
Per governare questo cortocircuito, la decisione della Cassazione delinea tre punti di attenzione operativa.
Per il giudice che esamina la consegna, il primo passaggio è già definito dalla sentenza: se rileva il rischio di trattamento penitenziario inumano o degradante e rifiuta la consegna ai sensi dell’art. 1, comma 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, deve formalizzare la richiesta di trasmissione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 4, comma 5, della decisione quadro 2008/909/GAI. L’obbligo scatta contestualmente al diniego, senza necessità di ulteriori valutazioni di opportunità.
Per chi segue la posizione del consegnando, la conseguenza è che l’eccezione sulle condizioni di detenzione non può essere impostata come un argomento che chiude la richiesta: il diniego apre la fase di esecuzione interna della pena. Occorre quindi considerare fin dall’inizio che la protezione dall’esposizione a trattamenti inumani o degradanti può comportare l’esecuzione della pena in Italia.
Per il Ministero della Giustizia, il dato del 139,7% di affollamento reale diventa un elemento di conformità rilevante: ogni sentenza di condanna trasmessa per l’esecuzione interna si intreccia con la capacità penitenziaria nazionale. Il termine di riferimento è già indicato dalla sentenza stessa: il principio è applicabile dal deposito del 15 ottobre 2026. Chi si adegua per tempo trasforma un vincolo procedurale in un presidio di cooperazione giudiziaria, evitando che il rifiuto di consegna si traduca in una paralisi o in un aggravamento del sistema.
Adeguarsi subito alla nuova procedura non è soltanto un obbligo di conformità. È il modo per mantenere credibile la cooperazione giudiziaria anche quando le celle sono piene, assicurando che il rifiuto di consegna per ragioni umanitarie non si ritorca contro lo stesso sistema chiamato a eseguire la pena.