Il d.lgs. 101/2020 riunisce cinque direttive e introduce la soglia di 1 mSv/anno per i materiali da costruzione.
Un livello di riferimento: 1 mSv/anno (millisievert per anno). Non riguarda il radon, ma l’esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse dai materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto. A fissarlo è il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il provvedimento è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29/L alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 12 agosto 2020, in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
Per chi opera con radiazioni ionizzanti — RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), uffici tecnici dei costruttori, ingegneri della sicurezza, periti e avvocati — il dato ha una lettura immediata: non è un documento di indirizzo, ma una soglia numerica che, da oltre sei anni, separa la conformità dalla contestazione. E non è l’unica introdotta dal decreto.
La soglia che parla ai tecnici
Il punto di partenza è operativo. Il livello di riferimento di 1 mSv/anno si applica all’esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi. Per chi seleziona materiali, progetta o riqualifica edifici, questo significa che una scelta apparentemente ordinaria — quale materiale usare per pareti, pavimenti, elementi strutturali — entra a pieno titolo nel perimetro della radioprotezione, con l’esigenza di verificare e documentare il contributo di dose negli ambienti chiusi.
Il decreto non è però un intervento isolato. Abrogando cinque direttive precedenti — 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom — consolida in un unico testo un quadro normativo prima frammentato. Chi doveva orientarsi tra più fonti oggi ha un unico riferimento. Ma proprio questo riordino ha una storia lunga, e non lineare.
Un recepimento in ritardo di oltre due anni
La direttiva 2013/59/Euratom doveva essere recepita nella legislazione nazionale degli Stati membri dell’Unione europea entro il 6 febbraio 2018. L’Italia lo ha mancato: il recepimento è avvenuto con un ritardo di oltre 2 anni rispetto a quel termine. La soglia di 1 mSv/anno, insieme alle altre disposizioni, è stata formalmente introdotta nell’ordinamento soltanto con la pubblicazione dell’agosto 2020. Per oltre due anni, operatori sanitari, imprese e strutture hanno lavorato in un quadro normativo non ancora allineato alle regole europee di radioprotezione.
La gestazione del decreto aiuta a comprendere il ritardo. La trasformazione della direttiva Euratom 59/13 in decreto legislativo è stata realizzata da più gruppi di lavoro composti da rappresentanti di vari ministeri, regioni e enti pubblici, in seguito a un’ampia discussione parlamentare anche con i soggetti professionali interessati in audizioni parlamentari. In parole povere: il testo non è stato confezionato in fretta, ma è passato attraverso un confronto istituzionale e tecnico che ha coinvolto amministrazioni, enti e professionisti. Un processo che spiega la lunghezza dei tempi, ma non cancella il ritardo accumulato.
337 pagine che riguardano molti, non solo il nucleare
Il risultato è un provvedimento di 245 articoli in 337 pagine. Per dare un termine di confronto: la direttiva Euratom di partenza conta 109 articoli. La differenza rende bene l’idea del consolidamento compiuto: il D.Lgs. 101/2020 raggruppa in un unico provvedimento quanto era contenuto in più norme legislative e riguarda le norme di radioprotezione relative all’ambiente, ai lavoratori e a scopo medico.
Questa estensione ha una conseguenza pratica che non va sottovalutata: il decreto non riguarda soltanto chi lavora nel settore nucleare o nelle grandi strutture sanitarie. Riguarda anche chi progetta e gestisce ambienti chiusi, chi seleziona materiali da costruzione, chi valuta l’esposizione dei lavoratori e del pubblico. Il livello di riferimento di 1 mSv/anno sui materiali da costruzione è, in questo senso, un caso emblematico: trasforma una scelta progettuale in un parametro di radioprotezione da verificare e documentare.
La logica è quella del consolidamento e della prevenzione: mettere in un unico contenitore requisiti che prima erano sparsi in direttive oggi abrogate. Per un RSPP o un ufficio tecnico, il riferimento non è più da ricercare in più testi, ma in un unico provvedimento — a condizione di averlo letto, recepito e tradotto in procedure operative. Il trade-off, se vogliamo chiamarlo così, è l’onere di aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i fascicoli tecnici: un costo amministrativo reale, ma inferiore al rischio di dover giustificare in sede di controllo una soglia non verificata.
A sei anni dalla pubblicazione, il D.Lgs. 101/2020 non è più una novità: è il riferimento che separa chi ha adeguato le procedure da chi rischia di doverle giustificare in sede di controllo. Verificare le soglie prima che arrivi la contestazione è la sola mossa operativa sensata.