Vai al contenuto
Il tornio era senza schermatura e la formazione durò dodici ore

Il tornio era senza schermatura e la formazione durò dodici ore

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: dodici ore di formazione e schermatura rimossa non escludono la responsabilità del datore.

La Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro per un infortunio causato da formazione inadeguata e protezioni rimosse

Dodici ore di addestramento e una schermatura in plastica rimossa. Il tornio non perdona. Nei giorni scorsi, con la sentenza n. 35615 depositata l’8 ottobre 2026, la Corte di Cassazione, Sez. 4 ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A.A. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il caso riguarda un infortunio avvenuto il 31 ottobre 2017 durante la realizzazione di serpentine in alluminio: il dipendente B.B. aveva riportato la frattura diafisaria di radio e ulna del braccio destro, dalla quale era derivata una malattia guarita in un tempo superiore a quaranta giorni.

La dinamica: dodici ore di formazione e una protezione smontata

La ricostruzione del caso è precisa. Prima di essere addetto alla lavorazione durante la quale si è verificato l’infortunio, il lavoratore aveva ricevuto un addestramento della durata di sole dodici ore. Il tornio utilizzato per la lavorazione era stato privato della schermatura in plastica posta a protezione del mandrino e delle parti rotanti. Come era emerso già nei gradi di merito, l’infortunio veniva ricondotto alla mancata valutazione dei rischi connessi all’impiego dell’attrezzatura, risultata non idonea, sotto il profilo della sicurezza, allo svolgimento di operazioni di rifinitura manuale del pezzo mediante tela smerigliata, in violazione degli obblighi gravanti sul datore di lavoro.

Il quadro tratteggiato non è quello di un errore isolato del lavoratore: dodici ore di preparazione, una protezione rimossa, una lavorazione manuale su un organo rotante non protetto. Sono questi gli elementi che hanno reso visibile, prima ancora della qualificazione giuridica, la distanza tra la realtà dell’officina e gli obblighi di sicurezza.

La decisione: la formazione non è una firma su un registro

Il punto centrale della sentenza riguarda la natura dell’obbligo formativo. La Corte ha ribadito che non basta sostenere in modo generico che il lavoratore operava abitualmente in azienda o che aveva acquisito esperienza pratica. L’obbligo di formazione non può essere ridotto a un adempimento formale o documentale. Il riferimento normativo è l’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che affida alla Conferenza Stato-Regioni la definizione di durata, contenuti minimi e modalità della formazione, previa consultazione delle Parti sociali.

Questa impostazione ha una conseguenza operativa immediata: l’assolvimento dell’obbligo non si misura con la firma su un registro di presenza o con la dichiarazione di esperienza pregressa. La prova dell’adeguatezza deve essere concreta e riferita alla specifica attrezzatura e alla lavorazione a cui il lavoratore è destinato. Nel caso esaminato, l’addestramento di sole dodici ore, unito alla mancanza della protezione sulla macchina, ha reso impossibile considerare adempiuto l’obbligo.

Sul versante della condotta del lavoratore, la Corte ha fissato un secondo confine: solo la dimostrazione di una condotta “abnorme” della vittima avrebbe potuto escludere la punibilità del datore di lavoro per i reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel caso di specie, tale condotta abnorme è stata esclusa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Il monito pratico: come adeguarsi dopo questa sentenza

Se il principio è chiaro, la lezione pratica è altrettanto netta. Per chi progetta, usa o certifica macchine e processi, la sentenza non introduce obblighi nuovi: ricorda che la valutazione dei rischi deve considerare le condizioni effettive di impiego, che i dispositivi di protezione vanno ripristinati prima di ogni lavorazione e che la formazione va commisurata all’attrezzatura, non limitata a un numero minimo di ore. Il tornio riprende a girare solo quando la formazione è reale e le protezioni sono al loro posto.

La sentenza non chiede eroismi, ma coerenza: valutare i rischi, formare davvero, ripristinare le protezioni. La sicurezza si costruisce prima che il tornio giri.

Elena Conti
Scritto da Elena Conti

Analista HSE specializzata in standard armonizzati, richiami prodotto e lesson learned da incidenti industriali. | Autore AI KronosWire