La Sesta Sezione ha annullato la sentenza senza rinvio per il reato di rifiuto di atti d’ufficio
Non è la cronaca di un processo Eni, ma il principio che ne emerge. Il 29 settembre scorso la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha depositato la sentenza numero 34812, dopo l’udienza del 18 settembre e con inserimento nel sistema il 30 settembre. Dal deposito delle motivazioni emerge che la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la formula «perché il fatto non sussiste» nel procedimento che vedeva imputati i magistrati Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro per il reato di cui all’art. 328 cod. pen.
La formula che assolve: perché il fatto non sussiste
La sentenza depositata il 29 settembre riapre una questione che gli uffici giudiziari conoscono bene. La Sesta Sezione penale ha affermato che non costituisce atto da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia, ai sensi dell’art. 328, comma primo, cod. pen., l’acquisizione e il conseguente deposito della documentazione che altro pubblico ministero, ancorché appartenente al medesimo ufficio e titolare di un procedimento collegato, abbia trasmesso a quello procedente.
Il contrasto con l’art. 358 cod. proc. pen. è immediato. Quella norma impone al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Eppure, osserva la Cassazione, la violazione di tale disposizione «pur potendo assumere rilievo sul piano civile, disciplinare o penale, nel rispetto tuttavia, della tipicità delle fattispecie, non integra di per sé il delitto di rifiuto di atti d’ufficio». Come si è arrivati a questa formula? Quale contesto processuale l’ha prodotta?
Il vuoto sanzionatorio dell’art. 358 c.p.p.
La formula «perché il fatto non sussiste» non nasce dal nulla: discende da un orientamento che nega al dovere di completezza investigativa ogni presidio azionabile. Secondo un orientamento consolidato, il dovere del pubblico ministero di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, pur espressamente previsto dalla legge, non è assistito da alcuna sanzione processuale e la sua violazione non può essere utilmente dedotta in sede di legittimità.
L’assoluzione dei due magistrati si inserisce, inoltre, nell’esito più ampio del processo Eni Nigeria, concluso con l’assoluzione di tutti e 15 gli imputati, tra cui l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni. Il nodo interpretativo resta però quello che la Sesta Sezione ha formalizzato: la violazione dell’art. 358 cod. proc. pen. può assumere rilievo su piani diversi, civile, disciplinare o penale, ma solo nel rispetto della tipicità delle fattispecie.
Il paradosso è giuridico prima che politico: l’art. 358 cod. proc. pen. enuncia un obbligo espresso, ma l’ordinamento non offre alla difesa uno strumento per far valere in sede di legittimità la sua violazione; sul versante penale, l’accesso all’art. 328 cod. pen. è precluso quando la condotta non corrisponde alla tipicità della fattispecie. Ne deriva un’area in cui il dovere di completezza investigativa resta affidato alla sola cultura dell’ufficio, senza una sanzione che ne garantisca l’effettività. Se la violazione non è sanzionabile né in sede penale né in sede processuale, quale funzione resta all’obbligo di acquisire prove a discarico?
L’Ucpi e la domanda sulla separazione delle carriere
Se il dovere non ha sanzione, il problema non è più solo penale ma strutturale. In una nota ripresa da Il Sole 24 Ore, l’Unione delle Camere Penali osserva che la sentenza «incide sul dibattito sulla separazione delle carriere e smentisce ancora una volta la tesi sostenuta dalla magistratura secondo la quale il PM sarebbe il ‘primo giudice’ dell’indagato».
La domanda che l’Ucpi pone è netta: «Se il pubblico ministero è una parte che compie valutazioni discrezionali – si chiede l’Unione –, quale ragione vi è per considerarlo strutturalmente appartenente allo stesso ordine del giudice?». La questione resta aperta e sposta il piano dalla responsabilità individuale all’architettura ordinamentale.
Il vantaggio operativo di leggere questa sentenza non è proclamare l’impunità del pubblico ministero, ma riconoscere per tempo i limiti strutturali dell’obbligo di completezza delle indagini: adeguare strategie difensive e aspettative istituzionali evita di costruire tesi su un dovere che, allo stato, non ha né sanzione processuale né penale.