Oggi, a cinque mesi dal deposito della sentenza n. 16114/2026 delle Sezioni Unite, la domanda che ha diviso la Cassazione resta lo snodo di ogni difesa per omicidio in rapina impropria: se la violenza cagiona la morte, l’omicidio è aggravato dal nesso teleologico? Il 27 novembre 2025, nell’udienza sul ricorso R.G. n. 41741/2024, la Prima Sezione Penale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite; il 4 maggio 2026 è arrivata la risposta affermativa, consultabile nella questione penale decisa dalla Corte di Cassazione.
La domanda che ha diviso la Cassazione
All’origine della rimessione c’è un contrasto tra due indirizzi interpretativi: la vexata quaestio oggetto dell’ordinanza remissiva vede, allo stato, contrapposti due distinti orientamenti. La rapina impropria è quella di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen.; la questione chiede se, quando la violenza cagiona la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. Il quesito è riportato nella ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione: «se, in caso di rapina impropria, consumata o tentata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen.».
Il sì delle Sezioni Unite e le due conseguenze immediate
La risposta, depositata il 4 maggio 2026, non lascia spazi. Le Sezioni unite, con sentenza depositata il 4 maggio 2026 e relatore V. Siani, hanno stabilito che «in tema di reati contro il patrimonio, nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina cd. “impropria”, tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, comma primo, n. 1 e 61, comma primo, n. 2, cod. pen.». La pronuncia, ripresa da Sistema Penale, richiama tra i riferimenti normativi gli artt. 15, 61, 84, 575, 576 e 628 cod. pen.
Le due conseguenze immediate sono nette. La prima: secondo la dottrina, l’applicabilità della circostanza aggravante comporta, alla luce del disposto di cui all’art. 576, n. 1, c.p., l’irrogazione della pena dell’ergastolo per il delitto di omicidio. La seconda: per l’imputato, ai sensi dell’art. 438, co. 1-bis, c.p.p., diventa impossibile accedere al giudizio abbreviato, con esclusione dei connessi benefici in termini di deflazione processuale e di riduzione sanzionatoria. Non si tratta di un automatismo teorico: il riconoscimento dell’aggravante del nesso teleologico sposta la qualificazione del fatto verso una cornice edittale che preclude, in radice, il rito alternativo.
Tre regole operative per difensori, pubblici ministeri e giudici
Per il difensore, l’ergastolo è la nuova base di partenza: se la contestazione riguarda una rapina impropria con morte della vittima, l’eventuale aggravante ex art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen. va trattata come elemento che chiude la via del rito abbreviato e rende obbligatoria la pena perpetua ai sensi dell’art. 576, n. 1, c.p. La strategia difensiva non può più confidare sulla riduzione sanzionatoria del rito, ma deve concentrarsi sulla qualificazione della violenza e sul nesso con l’evento morte.
Per il pubblico ministero, l’aggravante del nesso consequenziale è uno strumento processuale che produce due effetti a cascata: la pena dell’ergastolo e l’esclusione del rito abbreviato. Contestarla correttamente significa, in concreto, impedire all’imputato di accedere ai benefici di deflazione processuale e di riduzione della pena ex art. 438, co. 1-bis, c.p.p.
Per il giudice, il contrasto interpretativo è risolto: la decisione delle Sezioni Unite impone di ritenere configurabile l’aggravante quando la violenza della rapina impropria ha cagionato la morte della persona offesa. Non resta che applicare la regola, verificando la sussistenza del nesso teleologico tra la condotta violenta e la rapina, e trarne le conseguenze su pena e rito.
La pronuncia non elimina il rischio di errori, ma lo sposta: per il difensore l’ergastolo è la nuova base di partenza, per il pubblico ministero l’aggravante è uno strumento che chiude il rito, per il giudice il contrasto è risolto. Conoscere la regola è il primo presidio.