La sentenza 40763/2024 ammette il ricorso solo per violazione di legge, non per vizio di motivazione
Un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, il 12 gennaio 2021, confermato dalla Corte di appello di Torino il 20 gennaio 2022 e annullato con rinvio dalla Prima Sezione il 13 aprile 2023 è diventato il terreno su cui la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha depositato la sentenza numero 40763 del 6 novembre 2024 in materia di misure di prevenzione. L’udienza si era tenuta il 1° ottobre 2024 davanti a un collegio presieduto da G.R.A. Miccoli, con relatore E. Pilla.
Per chi assiste un proposto, il dato da fissare subito è l’esito del vaglio di costituzionalità: la questione sollevata sugli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., è stata dichiarata manifestamente infondata. In materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione può essere ammesso soltanto per violazione di legge,
non anche per vizio di motivazione.
La Cassazione conferma il confine
Il perimetro non nasce con questa pronuncia. Fin dal 1982 sono presenti in Italia le misure di prevenzione patrimoniali antimafia, disciplinate dal Codice Antimafia di cui al d.lgs. 159/2011. La vicenda Ra.An. lo mostra con chiarezza: il decreto emesso il 20 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Torino, che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Torino del 12 gennaio 2021, è stato annullato con rinvio dalla Prima Sezione il 13 aprile 2023 limitatamente alla confisca dei beni nella disponibilità dell’interessato. Anche davanti a un esito di questo tipo, la questione successiva non si misura sul se il giudice abbia ben motivato, ma sul se la decisione abbia violato la legge.
Qui sta il punto da fissare con precisione: il controllo di legittimità viene ricondotto al binario della violazione di legge, non a una rivalutazione della motivazione. Non è una chiusura, ma la conferma di un assetto già consolidato. Resta da capire cosa questo significhi, in concreto, per chi deve impugnare un decreto di confisca.
Violazione di legge sì, motivazione no: il paradosso operativo
Per comprendere la portata della pronuncia bisogna ripartire dal doppio passaggio in Cassazione della vicenda Ra.An. A fronte di un decreto annullato con rinvio sulla confisca, la Quinta Sezione ha affermato che le norme che ammettono il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, e non anche per vizio di motivazione, sono compatibili con il sistema costituzionale. La Consulta aveva già riconosciuto, sia per le misure di prevenzione personali sia per la confisca di prevenzione, la compatibilità costituzionale della disciplina vigente che ammette il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge e, dunque, non anche per vizio di motivazione.
Il paradosso operativo è qui: il vizio di motivazione, che spesso descrive il cuore della doglianza difensiva, non è un motivo spendibile in cassazione; è spendibile solo la violazione di legge. La Consulta ha peraltro evidenziato che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, purché ne siano assicurati scopo e funzione. Il limite, in altre parole, non è una zona senza controllo: è un canale selettivo che impone di riqualificare la censura in termini di legittimità.
Dal punto di vista del metodo, questo significa che la difesa non può limitarsi a sostenere che il provvedimento è mal motivato: deve individuare la norma del Codice Antimafia violata e costruire su quella la censura. Non cambia il diritto di difesa in sé, perché secondo la Consulta scopo e funzione restano assicurati anche dentro un canale più selettivo; cambia l’impostazione dell’atto, che va riprogettata prima del deposito. Resta una domanda: come si costruisce, quindi, una difesa che non si infranga su questo limite?
Tre mosse per non farsi trovare impreparati
Il paradosso non è un vicolo cieco, ma un cambio di pista. La prima attenzione per il difensore è riqualificare ogni doglianza in termini di violazione di legge, indicando con precisione la disposizione del d.lgs. 159/2011 che si assume violata: è un obbligo di metodo, non una scelta di stile. La seconda attenzione, resa possibile dalla lettura della Consulta, è verificare che la modulazione della difesa corrisponda alle caratteristiche del procedimento e assicuri comunque scopo e funzione del diritto di difesa. La terza, buona prassi per giudici di merito e organi requirenti, è presidiare la motivazione già nei gradi di merito: se il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge,
la qualità della motivazione diventa il presidio reale della tenuta del provvedimento.
La pronuncia non chiude il discorso, sposta il baricentro: chi lo capisce prima evita impugnazioni destinate a fallire. Adeguarsi bene e per tempo significa accettare il confine del sindacato di legittimità e costruire la difesa dentro quel perimetro: non è una resa, è un vantaggio operativo per chi lo fa con metodo.