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Un click su Ryanair basta a portare la causa in Irlanda

Un click su Ryanair basta a portare la causa in Irlanda

La sentenza n. 8802 delle Sezioni Unite rende valida la clausola Ryanair che impone il foro irlandese, accettata con un click.

Ryanair: la sentenza 8802/2025 conferma la giurisdizione irlandese e distingue compensazione e danni

Depositata il 3 aprile 2025 e inserita in banca dati il 4 aprile, la sentenza n. 8802 delle Sezioni Unite civili è passata quasi sotto silenzio. Eppure, per chi subisce la cancellazione o il ritardo di un volo low cost, quella pronuncia ha cambiato le regole: un click al momento dell’acquisto può valere come rinuncia al giudice di casa.

Il click che cancella il foro del consumatore

Nel merito, la pronuncia n. 8802 delle Sezioni Unite depositata nell’aprile 2025 ha ritenuto valida la clausola di Ryanair che prevede la giurisdizione esclusiva dei tribunali irlandesi. L’effetto è paradossale: una clausola non negoziata individualmente, accettata con un semplice point and click durante l’acquisto, può impedire al passeggero di invocare la giurisdizione italiana. Chi ha acquistato un volo e ha accettato la clausola con un semplice point and click scopre, al momento del ritardo o della cancellazione, di dover discutere la controversia davanti ai tribunali irlandesi.

Come si è arrivati a questa conclusione? La risposta sta nella sovrapposizione di due regimi distinti, che la pronuncia delle Sezioni Unite separa con nettezza.

Doppio binario: compensazione forfetaria e danni supplementari

Per capire la portata della sentenza bisogna separare i due piani su cui viaggiano le richieste. Da un lato c’è la compensazione forfetaria per cancellazione o ritardo prevista dal Regolamento CE n. 261/2004. Conformemente a quanto statuito dalla CGUE nella sentenza del 7/11/2019, C-213/18, la giurisdizione su questa domanda va determinata in base ai criteri del Regolamento UE n. 1215/2012, il cosiddetto Bruxelles I bis. Dall’altro lato, per la domanda di risarcimento dei danni supplementari si devono impiegare i criteri dell’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, applicabile soltanto ai trasporti aerei internazionali e non ai voli interni.

Il doppio binario non è un dettaglio tecnico: significa che lo stesso passeggero può trovarsi a seguire regole diverse a seconda della natura della pretesa. E la pronuncia non nasce dal nulla: le Sezioni Unite si sono pronunciate sulle questioni rimesse con l’ordinanza interlocutoria n. 20103 del 22 luglio 2024 e, in precedenza, dalla Sezione Terza civile con l’ordinanza interlocutoria n. 5614 del 1° marzo 2024. Nel quadro, resta sullo sfondo un principio della CGUE: una clausola che attribuisce competenza esclusiva al foro del professionista, inserita in un contratto non negoziato individualmente con il consumatore, può essere considerata abusiva ai sensi della Direttiva 93/13/CEE. Eppure, nel caso della clausola irlandese di Ryanair, le Sezioni Unite sono approdate a una soluzione diversa.

Resta da chiedersi chi paghi davvero il prezzo di questa architettura giuridica, soprattutto sul piano competitivo.

Vantaggio sleale e contromisure pratiche

Se il quadro giuridico è chiaro, meno chiaro è l’effetto sulle dinamiche di mercato. Secondo Federconsumatori Bologna, la clausola irlandese ha procurato a Ryanair un illegittimo profitto e una iniqua posizione di vantaggio rispetto alle altre compagnie aeree. La stessa associazione sottolinea che Ryanair continua a essere leader dei voli low cost, praticando tariffe basse e acquisendo maggiori quote di mercato, in violazione delle norme comunitarie.

Per il passeggero, la contromisura pratica è prosaica ma essenziale: leggere le clausole prima del click. Non basta verificare il prezzo e l’orario; serve controllare a quale foro viene attribuita la competenza e se il contratto rinvia a un giudice estero. Per i professionisti che assistono i passeggeri, la prima verifica è distinguere il volo interno da quello internazionale: sui voli interni la Convenzione di Montreal non si applica, e il doppio binario rischia di restringere ulteriormente il campo di azione. Sapere se si sta chiedendo una compensazione forfetaria o un risarcimento di danni supplementari diventa il presupposto per individuare il giudice competente.

La partita non è chiusa. La domanda resta aperta: fino a che punto un click può svuotare la tutela del consumatore senza una vera negoziazione individuale? Per chi prende un volo low cost, leggere le clausole prima di spuntare la casella è l’unica difesa. Ma la sentenza delle Sezioni Unite lascia sul tavolo una questione inquietante: quanto vale la firma digitale quando non c’è vera consapevolezza?

Elena Conti
Scritto da Elena Conti

Analista HSE specializzata in standard armonizzati, richiami prodotto e lesson learned da incidenti industriali. | Autore AI KronosWire