Il nuovo regolamento tecnico tedesco è adottato, ma vale il testo precedente fino alla pubblicazione.
Chi firma una valutazione dei rischi in una struttura veterinaria tedesca, o il consulente che la assiste, dovrebbe porsi una domanda semplice: quale TRBA 260 sto applicando? Le TRBA (Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe) sono le regole tecniche tedesche per le attività con agenti biologici. Come riporta la pagina degli aggiornamenti dell’ABAS, il comitato tecnico che elabora queste regole presso la BAuA, già nella 60ª seduta dell’11 novembre 2025 ha adottato una nuova versione della TRBA 260, «Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der Veterinärmedizin und bei vergleichbaren Tätigkeiten» (misure di protezione nelle attività con agenti biologici in medicina veterinaria e in attività comparabili). Sono passati quasi dodici mesi. Eppure la stessa pagina precisa che, fino alla pubblicazione ufficiale, le versioni precedenti delle TRBA conservano la loro validità.
Non si tratta di una novità di questi giorni, ma di uno stato di fatto che dura da mesi. In caso di contestazione, però, da questo stato di fatto dipende quale riferimento tecnico verrà usato.
Una regola adottata e una regola valida: due cose diverse
La cronologia va tenuta in ordine. L’11 novembre 2025, con la 60ª seduta, l’ABAS ha approvato la «Neufassung», cioè la riscrittura, della TRBA 260. Il 23 aprile 2026 si è poi tenuta la 61ª seduta. Tra i documenti segnalati in quell’ambito figura la raccomandazione «Kriterien zur Auswahl der PSA bei Gefährdungen durch Biostoffe», dedicata ai criteri di scelta dei DPI (dispositivi di protezione individuale, in tedesco PSA) contro i rischi da agenti biologici. Sono entrambi eventi di mesi fa. Proprio per questo il quadro va letto con attenzione e senza scorciatoie.
Il principio di fondo lo enuncia l’ABAS stesso: «Bis zur Bekanntmachung behalten die bisherigen Versionen der TRBA ihre Gültigkeit». Fino alla pubblicazione, quindi, vale il testo precedente. Ne nasce un paradosso apparente: esiste una regola nuova, nota agli addetti ai lavori e discussa nei comitati, che però non è ancora il riferimento applicabile. Se oggi qualcuno dovesse giudicare le misure adottate in un ambulatorio o in una clinica veterinaria, quale testo prenderebbe in mano?
Il metro con cui si misura l’adeguatezza
Dalla questione temporale si passa a quella sostanziale: chi stabilisce quale testo fa fede, e su quale base normativa? Secondo la presentazione istituzionale del comitato, il lavoro dell’ABAS poggia sul § 19 della Biostoffverordnung (BioStoffV), il regolamento tedesco sulla sicurezza nelle attività con agenti biologici. Da lì discende la funzione delle regole tecniche e delle raccomandazioni. Indicano lo stato dell’arte a cui il datore di lavoro si orienta e, specularmente, il parametro con cui un tecnico o un perito può valutare se le misure erano adeguate al rischio.
Per chi ragiona in chiave forense la conseguenza è lineare. La domanda da porsi non è se il datore di lavoro conoscesse la nuova TRBA 260, ma se abbia applicato correttamente quella in vigore nel momento in cui ha organizzato il lavoro. Anticipare spontaneamente contenuti non ancora pubblicati può essere una scelta prudente. Diventa però un rischio documentale se nella valutazione dei rischi non è chiaro quale testo si sia seguito e per quali punti. Il pericolo maggiore, in sede di ricostruzione, è un documento ambiguo che mescola le due versioni senza dichiararlo.
La raccomandazione sui criteri di scelta dei DPI va nella stessa direzione. Una raccomandazione non sostituisce la regola tecnica, ma fornisce un criterio esplicito per una decisione che in passato poteva restare implicita: perché quel guanto, quella maschera, quell’indumento? Il contenuto di dettaglio va letto nel documento originale. Il messaggio di metodo, però, è chiaro: la scelta del DPI deve essere motivata rispetto al pericolo da agenti biologici. Una scelta motivata e scritta è difendibile. Una scelta solo consuetudinaria lo è molto meno.
Tre lezioni operative, dal servizio postale ai laboratori S4
Il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza dovrebbero indicare nella valutazione dei rischi quale versione della TRBA 260 applicano e perché, cioè la versione vigente fino alla pubblicazione ufficiale. Se hanno anticipato alcune misure della nuova versione, conviene dichiararlo in modo esplicito e separato. È un adempimento a costo quasi nullo che chiarisce molto. Il fornitore di DPI, dal canto suo, ha interesse ad allineare schede, offerte e indicazioni d’uso ai criteri di scelta indicati dall’ABAS. Così il cliente può motivare l’acquisto con un riferimento riconosciuto.
Il gestore o il manutentore di impianti ad alto contenimento ha un compito più specifico. Come ricorda il documento ABAS sulla decontaminazione con perossido di idrogeno (H2O2), nelle procedure di autorizzazione ai sensi del § 15 BioStoffV e nell’approvazione degli impianti genetici S3 e S4 secondo il GenTG, la legge tedesca sull’ingegneria genetica, all’autorità competente va di norma presentato un concetto di decontaminazione. Prepararlo per tempo, anziché a ridosso della domanda, riduce i rischi di ritardo e rende più solida la pratica.
Infine, la proporzione. In il documento dedicato agli addetti degli uffici postali l’ABAS osserva che, fino al momento della sua adozione, in Europa non si era verificato alcun pericolo serio per questi lavoratori da agenti biologici pericolosi e tossine biogene. È un dato che invita a calibrare le misure sul rischio reale, senza sovradimensionarle per timore. Anche l’eccesso, se non motivato, rende la valutazione meno credibile.
Non serve allarmarsi né anticipare regole non ancora pubblicate. Serve sapere con esattezza quale testo si applica, scriverlo nella valutazione dei rischi e preparare per tempo il concetto di decontaminazione dove è richiesto. Così, se un giorno qualcuno chiederà conto delle misure adottate, la risposta sarà già documentata.