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L'INL ha tolto i 60 giorni per formare chi assume

L’INL ha tolto i 60 giorni per formare chi assume

L'INL elimina la tolleranza dei 60 giorni per la formazione sulla sicurezza: obbligo all'assunzione, con 30 giorni solo per turismo e ristorazione.

L’Ispettorato recepisce il parere del Ministero e chiude la prassi dei 60 giorni.

Pensate al primo turno di un cameriere in una trattoria affollata, o alla prima mattina di un addetto di magazzino che solleva colli da un bancale. Fino a pochi giorni fa, un ispettore che li trovava al lavoro senza formazione sulla sicurezza poteva concedere all’azienda 60 giorni per mettersi in regola. Quel margine non c’è più. Con la nota della Direzione centrale giuridica dell’INL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro recepisce il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito con nota prot. n. 11396 del 27 ottobre 2026, e cambia la prassi ispettiva sulla formazione dei nuovi assunti.

Il primo giorno di lavoro non concede più proroghe

Il principio da cui l’Ispettorato riparte non è nuovo: è scritto nell’art. 37, comma 4, lett. a), del d.lgs. 81/2008. La formazione e, dove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, oppure dell’inizio dell’utilizzazione quando si tratta di somministrazione. Tradotto per chi organizza gli ingressi in azienda: il lavoratore deve essere formato quando entra, non “a breve”.

La conseguenza operativa più immediata riguarda il verbale di prescrizione. Il personale ispettivo non dovrà più applicare in automatico il vecchio termine di 60 giorni nel verbale con cui si chiede la regolarizzazione della violazione, come sintetizzano anche le indicazioni operative riportate da Aggiornamento Normativo. Per datori di lavoro e RSPP significa che il “tanto c’è tempo” non regge più come strategia di pianificazione. Ma se la legge diceva “all’assunzione” fin dal 2008, da dove venivano quei 60 giorni che quasi tutti davano per acquisiti?

Una tolleranza nata provvisoria e diventata abitudine

Il paradosso è tutto qui: una regola pensata come temporanea è sopravvissuta per oltre un decennio. Già l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione. Su quella base, nel 2021, la circolare INL n. 3/2021 riteneva sufficiente, ai soli fini della revoca del provvedimento di sospensione, che l’attività formativa del personale da regolarizzare fosse stata “programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni”. Nella pratica quotidiana, quel termine era diventato una sorta di franchigia generalizzata.

Il quadro è cambiato con il nuovo accordo sulla formazione. Il 17 aprile 2025 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’Accordo n. 59/CSR sui contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, poi pubblicato, come ricorda la pagina di approfondimento del Ministero del Lavoro, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Il nuovo testo non ha riproposto il termine dei 60 giorni: secondo la nota dell’INL, l’Accordo del 2025 ha eliminato la previsione che consentiva il completamento della formazione entro sessanta giorni. Venuta meno la base, viene meno anche l’impostazione della circolare 3/2021. Tolta la tolleranza generale, resta una sola porta aperta, e conviene capire bene quanto è stretta.

Turismo e ristorazione: trenta giorni per finire, zero per cominciare

L’unica eccezione oggi prevista dalla legge riguarda i settori a forte stagionalità. L’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, stabilisce che nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la formazione e l’eventuale addestramento specifico si concludano entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro, o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione.

Trenta giorni per fare cosa, esattamente? Qui l’INL è netto: si tratta di una deroga relativa esclusivamente alla conclusione del percorso, non al suo avvio. Il cameriere assunto per la stagione deve iniziare la formazione dal primo giorno; la legge concede solo un mese per portarla a termine. Un albergo che lascia trascorrere tre settimane prima di aprire il primo modulo non sta usando la deroga, la sta fraintendendo.

Resta da capire quando scatta il provvedimento più pesante, la sospensione dell’attività. Secondo le indicazioni della circolare INL n. 4/2021 sulle disposizioni del D.L. 146/2021, la sospensione va adottata solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. Tra le fattispecie elencate compare l’articolo 169 del TUSL, cioè formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi: proprio il caso del magazziniere con cui abbiamo aperto, ma anche di molti addetti di cucina e di piano che spostano casse, fusti e biancheria.

Cosa fare, in concreto? Per i datori di lavoro e gli RSPP la regola pratica è programmare la formazione prima della data di assunzione, inserendola nel processo di onboarding come si fa con la visita medica o la consegna dei DPI. Nei settori turistici e della ristorazione conviene documentare con precisione l’avvio del percorso fin dal primo giorno, con registri e attestati di frequenza, così da poter dimostrare all’ispettore che la finestra dei 30 giorni è stata usata per concludere e non per rinviare. Per gli enti formatori significa offrire calendari compatibili con ingressi frequenti e ravvicinati, soprattutto a inizio stagione. Per gli ispettori, infine, il riferimento non è più un termine standard da scrivere nel verbale, ma la norma: formazione all’assunzione, con l’unica eccezione fissata dal D.L. 159/2025.

Non è una stretta punitiva, ma un ritorno alla coerenza del d.lgs. 81/2008. Chi organizza la formazione prima che il lavoratore entri in servizio, e nei settori turistici la avvia subito per chiuderla entro 30 giorni, non rischia sospensioni e protegge davvero le persone fin dal primo carico sollevato o dal primo turno in sala.

Elena Conti
Scritto da Elena Conti

Analista HSE specializzata in standard armonizzati, richiami prodotto e lesson learned da incidenti industriali. | Autore AI KronosWire