Sfruttamento condannato, confisca da rifare: profitto stimato su tabelle mai discusse.
Al centro c’è una tabella. L’ha elaborata la Guardia di Finanza, non è mai stata discussa in contraddittorio durante l’istruttoria dibattimentale ed è stata usata per stimare in blocco il profitto di un datore di lavoro condannato per sfruttamento del lavoro. Su quella tabella la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la confisca per equivalente, senza toccare la condanna. Lo stabilisce la sentenza n. 37233 della Cassazione penale, decisa a Roma il 9 settembre 2026 e depositata in Cancelleria la scorsa settimana, il 23 ottobre.
Una condanna che regge, una confisca che cade
Il percorso processuale è lineare. Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 24 aprile 2024, aveva condannato l’imputato, indicato come A.A., per il reato previsto dall’art. 603-bis del codice penale, che punisce l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Lo scorso anno, l’11 novembre 2025, la Corte d’appello di Milano aveva confermato integralmente quella decisione. In Cassazione l’impianto accusatorio sullo sfruttamento non è stato smontato. I giudici di legittimità hanno annullato la sentenza impugnata «limitatamente alla confisca» e hanno rinviato, «per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano». Spetterà a quei giudici determinare con precisione il profitto del reato.
Il reato quindi è provato, ma il suo valore economico no. Per capire perché le due cose possano separarsi bisogna guardare a che cosa si deve dimostrare e a quale scopo serve quella dimostrazione.
Stato di bisogno: una misura che non si prende a peso
Il punto di partenza è normativo. Come già osservato in dottrina subito dopo la riforma, il nuovo art. 603-bis riscritto dalla legge 199/16 non punisce soltanto l’intermediazione illecita di manodopera. Colpisce anche chi utilizza, assume o impiega lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. Questo vale indipendentemente dal fatto che i lavoratori siano stati reclutati attraverso intermediari, cioè i cosiddetti “caporali”. Il datore di lavoro è dunque destinatario diretto della norma, anche quando nessun caporale è coinvolto.
Sul requisito che regge l’intera fattispecie, lo stato di bisogno, la Corte ribadisce un orientamento preciso. Non va inteso come uno stato di necessità «tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta». È invece «una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose». La soglia è quindi più bassa di quanto potrebbe sembrare: non serve che il lavoratore sia privo di alternative, basta che la sua capacità di scegliere sia compressa.
Quando dal reato si passa alla confisca, però, la misura cambia scala. Secondo la Quarta Sezione, lo stato di bisogno va valutato sulle condizioni economiche individuali dei lavoratori, «tenendo conto delle specifiche condizioni patrimoniali, familiari e personali di ciascuno di essi». Un’analisi «indistinta e collettiva della manodopera impiegata» non basta. Non basta nemmeno il richiamo ai dati della tabella della Guardia di Finanza, perché quei dati non sono stati sottoposti a contraddittorio. Un paragone utile per chi lavora con le perizie: è come calcolare un danno strutturale applicando un coefficiente medio a tutto l’edificio invece di verificare elemento per elemento. Il risultato può essere plausibile, ma non è dimostrato. Come sintetizza il commento pubblicato su NT+ Lavoro, la sentenza distingue la prova del reato dalla prova del profitto, e per la confisca richiede riscontri sullo stato di bisogno individuale.
La precisazione si inserisce in un dibattito che la dottrina segue da tempo. In un’analisi sulla tipicità della norma si legge che i concetti di “sfruttamento lavorativo” e “approfittamento dello stato di bisogno” sono «elementi alquanto vaghi, che costringono l’interprete a un ruolo di supplenza giudiziaria». Si tratta cioè di colmare per via interpretativa ciò che il legislatore non ha definito. Secondo la stessa lettura, questa vaghezza rischia di superare «i limiti garantistici entro i quali deve iscriversi qualsiasi intervento repressivo». La sentenza non risolve questa tensione. Fissa però un argine concreto: quando dalla condanna si passa all’aggressione del patrimonio, servono prove riferite a persone determinate, non stime aggregate.
Tre lezioni per non arrivare al rinvio
La prima lezione riguarda il datore di lavoro. La contestazione ex art. 603-bis non richiede la presenza di intermediari. Chi impiega direttamente la manodopera risponde in prima persona delle condizioni in cui la fa lavorare, e l’assenza di caporali non è una difesa. Va considerata anche la soglia indicata dalla Corte: una difficoltà grave, anche solo temporanea, del lavoratore può bastare a integrare il requisito.
La seconda riguarda il difensore e il consulente che assiste l’impresa. Ogni stima collettiva va verificata nella sua origine processuale. Se tabelle, prospetti o elaborazioni ispettive non sono passati per il contraddittorio dibattimentale, la loro idoneità a fondare la quantificazione del profitto può essere contestata. Questo resta vero anche quando la responsabilità penale è ormai accertata.
La terza riguarda chi si occupa di compliance e dei modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001. La documentazione delle condizioni individuali di ciascun lavoratore conta in entrambe le direzioni. Serve all’accusa per provare lo sfruttamento e al giudice per quantificare il profitto. Per l’impresa è anche lo strumento con cui dimostrare la correttezza dei singoli rapporti. Costruire questo archivio ha un costo organizzativo, ed è giusto dirlo. È comunque un costo inferiore a quello di un giudizio di rinvio.
Il giudice milanese del rinvio dovrà ricalcolare il profitto partendo dai singoli lavoratori. È lo stesso punto da cui conviene partire nella prevenzione. La sentenza non attenua la gravità dello sfruttamento: rende più preciso il conto che se ne chiede. Le condizioni contrattuali, retributive e personali vanno quindi tracciate e rese verificabili su quella stessa scala. Chi impiega manodopera deve essere in grado di dimostrare, persona per persona, di non essersi approfittato di nessuno.