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Un bastoncino nel naso è diventato reato

Un bastoncino nel naso è diventato reato

La Cassazione ha stabilito che eseguire tamponi nasofaringei senza titolo abilitativo costituisce esercizio abusivo della professione medica.

La Cassazione ha stabilito che il prelievo nasofaringeo è atto medico riservato a personale abilitato

Un operatore privo di laurea in medicina infila un bastoncino nel naso di un lavoratore. Non è un intervento di pronto soccorso, né una manovra salvavita: è una sessione di screening anti-Covid organizzata in azienda. Peccato che quel gesto, materialmente semplice quanto si vuole, integri il delitto di esercizio abusivo di una professione. A dirlo, nero su bianco, è la sentenza emessa dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione lo scorso 19 maggio, che ha confermato come il prelievo nasofaringeo per l’accertamento della positività al virus Covid-19 — il tampone rapido, nella vulgata dei giorni pandemici — sia attività riservata dalla normativa di settore a personale sanitario formato o a soggetti specificamente abilitati.

Un tampone di troppo

Il fatto che ha innescato il procedimento è lineare nella sua materialità: un soggetto privo di titolo abilitativo compiva attività di screening ed eseguiva prelievi nasofaringei e sierologici. Un comportamento che, nell’emergenza pandemica, poteva apparire a molti come un semplice gesto tecnico, quasi meccanico. La Cassazione ha invece ribadito che si tratta di un atto di pertinenza medica a tutti gli effetti. La qualificazione giuridica non lascia margini: chi lo compie senza esserne abilitato risponde di esercizio abusivo della professione.

Il ribaltamento di prospettiva rispetto alla percezione diffusa di quegli anni non è di poco conto. Durante la pandemia, la necessità aveva spinto molti contesti lavorativi e organizzativi a dotarsi di personale addetto ai tamponi con percorsi formativi rapidi, talvolta generici. Ora la Suprema Corte traccia una linea che, a distanza di qualche anno, suona come un richiamo severo: la semplicità apparente della manovra non cancella la riserva di competenza stabilita dalla legge. L’atto materiale — inserire il bastoncino, ruotarlo, estrarre il campione — resta un atto medico, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità penale per chi lo esegue senza i requisiti richiesti.

Ma la sentenza fa anche qualcosa di più: introduce un contrasto essenziale tra due modalità di accertamento che, nei fatti, rischiano di essere confuse. Da un lato, il prelievo nasofaringeo eseguito da un operatore a scopo diagnostico-certificativo; dall’altro, il kit di autocontrollo, liberamente utilizzabile dall’utente e privo di valenza certificativa. La distinzione non è solo lessicale. È l’architrave su cui si regge l’intero impianto di responsabilità che discende dalla pronuncia. E da quell’architrave partono le lezioni operative per chi, ancora oggi, opera nella prevenzione e nell’organizzazione della sicurezza sul lavoro.

Tre lezioni da non dimenticare

Se la Corte ha tracciato il confine, sul campo restano i dubbi su come comportarsi. Chi deve organizzare uno screening, chi produce i dispositivi, chi li utilizza: ciascuno di questi attori ha bisogno di indicazioni concrete per non finire nell’area di rischio disegnata dalla sentenza. La prima lezione riguarda i professionisti sanitari e chi li coordina. Il prelievo nasofaringeo per l’accertamento della positività al virus Covid-19 — i cosiddetti tamponi rapidi — integra il delitto di esercizio abusivo di una professione se effettuato da personale non sanitario o non specificamente abilitato, proprio perché la normativa di settore lo riserva a soggetti in possesso di una formazione sanitaria strutturata. Non basta dunque un corso breve, non basta un’abilitazione generica alle manovre di primo soccorso: serve un titolo che abbia fondamento nella disciplina delle professioni sanitarie. Per i datori di lavoro, per i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, per i consulenti che allestiscono campagne di screening, la conseguenza pratica è immediata: qualsiasi programma che preveda un tampone eseguito da un operatore deve incardinarsi su personale che risponda a quei requisiti. Affidare l’operazione a un lavoratore interno non abilitato, fosse pure il più volenteroso, significa esporre sé stessi e l’esecutore a un procedimento penale.

La seconda lezione chiama in causa gli stessi lavoratori, o più in generale i cittadini, e la falsa rassicurazione che può nascere dalla confusione tra i due regimi. L’accertamento a mezzo dei kit di autocontrollo, ricorda la Cassazione, è liberamente utilizzabile dall’utente ed è privo di valenza certificativa. Ciò significa che nessuno può pretendere che un autotest valga come green pass, come certificato di negatività per un viaggio o per l’accesso a un luogo di lavoro. E, simmetricamente, nessun datore di lavoro può organizzare uno screening fondato sull’uso collettivo di kit di autocontrollo spacciandolo per un accertamento diagnostico valido a fini certificativi. Se lo fa, non sta semplicemente aggirando un obbligo: sta costruendo un castello di carta che, al primo controllo o al primo evento avverso, crollerà sotto il peso della responsabilità penale e civile.

La terza lezione tocca i produttori e i distributori di questi dispositivi. La differenza tra i due tipi di kit — quelli destinati all’autocontrollo e quelli per uso professionale — è stata sancita in una sentenza penale, ma il suo riverbero regolatorio e commerciale è altrettanto netto. Diventa allora onere di chi immette i prodotti sul mercato rendere inequivocabile la destinazione d’uso: un kit per autotest deve essere etichettato, confezionato e accompagnato da istruzioni che non lascino spazio a dubbi sulla sua natura non certificativa. Un errore di comunicazione in questa fase non è soltanto un problema di marketing: può diventare il presupposto fattuale di una condotta penalmente rilevante, se induce un acquirente — per esempio un datore di lavoro — a utilizzarlo in un contesto per il quale non è progettato, nella convinzione di adempiere a obblighi che invece rimangono scoperti.

La pronuncia della Sesta Sezione penale, insomma, non va letta solo come la chiusura di un procedimento contro un singolo soggetto privo di titolo. Va piuttosto decifrata come una mappa delle responsabilità che attraversa l’intera filiera della prevenzione. Ogni attore — sanitario, organizzatore, produttore — ha un pezzo di quella mappa da custodire. Il confine tracciato è netto e non negoziabile: il prelievo nasofaringeo è atto medico, l’autotest no. Ignorarlo costa caro, non solo in termini economici ma, come la sentenza ha dimostrato, in termini di libertà personale.

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari.