La Cassazione ha annullato l’assoluzione del datore di lavoro, ritenendo prevedibile il rischio
Un autista apre la sponda laterale del semirimorchio per avviare le operazioni di scarico. In quel momento, una pioggia di tirafondi in ferro lo travolge, uccidendolo. Siamo a P, il 28 novembre 2016. Sul pianale, nessuna cinghia di ancoraggio, nessun cricchetto tenditore: solo una fune esterna fissata tra le due sponde contrapposte, del tutto insufficiente a trattenere il carico. A distanza di quasi dieci anni da quell’infortunio mortale, lo scorso 2 luglio 2026, con la sentenza n. 24409 la Corte di Cassazione ha annullato l’assoluzione del datore di lavoro A.A., rinviando al giudice civile per un nuovo giudizio. Il motivo? Un’erronea delimitazione della posizione di garanzia che aveva escluso ogni responsabilità, nonostante l’evidente prevedibilità del rischio.
La dinamica dell’infortunio: cosa è andato storto quel 28 novembre 2016
Il contesto è quello del trasporto merci su gomma. L’autista I.I., dipendente dell’impresa, si accinge a scaricare tirafondi in ferro dal semirimorchio. Per farlo, apre una delle sponde laterali. Ma il carico non è adeguatamente trattenuto: mancano le cinghie di ancoraggio e i cricchetti tenditori. L’unico presidio è una fune passata esternamente tra le due sponde contrapposte, una soluzione artigianale priva di qualsiasi efficacia contenitiva. Quando la sponda si apre, i tirafondi scivolano dal pianale e investono in pieno l’autista, causandone la morte traumatica.
La scena descritta non è un incidente imprevedibile, bensì l’esito quasi scontato di una catena di omissioni. Chi doveva garantire la sicurezza del carico — e con essa l’incolumità del lavoratore — non aveva messo a disposizione le attrezzature necessarie. Eppure, in primo grado il Tribunale di Sassari, il 14 ottobre 2021, aveva assolto il datore di lavoro A.A. con formula piena. Lo scorso maggio 2025, la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, aveva confermato quella pronuncia, ritenendo che la condotta del lavoratore fosse stata imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale con l’eventuale omissione datoriale. Un errore di prospettiva che la Cassazione ha ora corretto.
L’errore dei giudici di merito e la correzione della Cassazione
La Cassazione ha smontato questo ragionamento con una motivazione che costituisce un richiamo rigoroso ai principi consolidati in materia di posizione di garanzia. L’argomento centrale dei giudici di legittimità è lineare: l’apertura della sponda laterale durante le ordinarie operazioni di scarico non può essere considerata una condotta eccentrica o esorbitante rispetto alle mansioni del conducente. Al contrario, si tratta di un’operazione assolutamente tipica, riconducibile al rischio che i garanti del carico sono chiamati a presidiare. Di conseguenza, il comportamento della vittima non interrompe il nesso causale tra l’omissione del garante e l’evento mortale.
Questo passaggio è decisivo perché ribadisce un confine netto: l’imprudenza del lavoratore esonera il datore di lavoro solo quando è del tutto imprevedibile ed eccezionale, non quando si inserisce in una dinamica di rischio che attrezzature adeguate avrebbero potuto neutralizzare. Già nel 2021, la sentenza 37699/2021 della Cassazione aveva chiarito che il titolare della posizione di garanzia antinfortunistica può essere escluso dalla responsabilità solo se la colpa è interamente ascrivibile al dipendente, ma non quando le imprudenze di quest’ultimo sarebbero state neutralizzate da attrezzature adeguate. Un principio che trova piena applicazione anche nel caso in esame: se il semirimorchio fosse stato dotato di cinghie e cricchetti, l’apertura della sponda non avrebbe provocato la caduta del carico.
La Cassazione ha inoltre censurato i giudici di merito per non aver correttamente applicato il principio di effettività, in base al quale assume la posizione di garante chi di fatto esercita i poteri del datore di lavoro, indipendentemente dalla qualifica formale o dalla collocazione nell’organigramma aziendale. La Corte d’Appello aveva delimitato in modo troppo restrittivo la sfera di responsabilità di A.A., trascurando di verificare se lo stesso, al di là delle deleghe formali, avesse mantenuto nella sostanza i poteri decisionali e organizzativi tipici del vertice aziendale. Un vizio di impostazione che ha reso necessario l’annullamento con rinvio al giudice civile.
Quali obblighi per chi gestisce la sicurezza in azienda
Se il datore di lavoro non può trincerarsi dietro l’errore del dipendente per escludere la propria responsabilità, allora è indispensabile adottare un approccio proattivo alla prevenzione. L’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 è chiaro: il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature conformi, idonee e adeguate al lavoro da svolgere. Nel caso del trasporto merci, questo significa dotare ogni semirimorchio di sistemi di ancoraggio efficaci — cinghie, cricchetti, barre ferma-carico — e verificarne periodicamente l’integrità e la corretta utilizzazione da parte degli operatori.
Ma l’obbligo non si esaurisce nella dotazione strumentale. Il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia sull’incolumità fisica dei lavoratori che implica il dovere di vigilare sulla persistenza delle condizioni di sicurezza e di esigere l’osservanza delle regole di cautela. Significa, in concreto, formare adeguatamente gli autisti sulle procedure di ancoraggio del carico, controllare — anche a campione — che le procedure vengano rispettate, e intervenire con tempestività quando emergono comportamenti difformi. L’azienda deve poter dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi di prevenzione, che includono la tutela anche dalle imprudenze o distrazioni dei lavoratori.
La responsabilità penale del datore di lavoro può scattare sia per omessa vigilanza sui soggetti delegati, sia per inadempimenti direttamente riconducibili alla posizione di vertice, come la mancata formazione. L’unico limite è dato dal principio di esigibilità e prevedibilità, da valutare con una prognosi ex ante: il datore di lavoro non è tenuto a prevedere e prevenire ciò che nessun modello organizzativo ragionevole avrebbe potuto anticipare. Ma un carico trattenuto da una semplice fune, senza cinghie né cricchetti, è uno scenario che qualsiasi valutazione dei rischi condotta con diligenza avrebbe identificato come critico.
La sentenza n. 24409 della Cassazione non introduce nuovi obblighi, ma conferma con nettezza che la posizione di garanzia non ammette zone franche. Chi gestisce la sicurezza in azienda — datore di lavoro, dirigente, preposto di fatto — deve assicurarsi che le attrezzature siano adeguate, che la formazione sia erogata e che la vigilanza sia esercitata. Non esistono deleghe che escludano del tutto la responsabilità del vertice: la sicurezza sul lavoro si costruisce con misure concrete e un controllo costante, perché prevenire significa anche anticipare l’errore umano, non solo sanzionarlo a posteriori.