La Sesta sezione aveva rimesso la questione alle Sezioni unite con l’ordinanza 22178 del 2026, dopo contrasti tra orientamenti
Può un avvocato indagato subire una perquisizione nel proprio studio senza le garanzie dell’art. 103 c.p.p.? La risposta è arrivata ieri, 24 settembre 2026, con la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso R.G. n. 6868/2026. Il nodo da sciogliere riguardava se le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applichino anche nel caso in cui il difensore sia sottoposto ad indagine. La decisione, con ricorrente A. Schiano e relatore G. Santalucia, ha chiuso il contrasto affermando la piena operatività delle tutele.
Due orientamenti a confronto
Tutto nasce da una questione apparentemente tecnica ma gravida di conseguenze per la difesa. La Sesta sezione penale, con l’ordinanza n. 22178/2026, prendendo atto di un contrasto sul punto ha rimesso la questione al massimo consesso di legittimità. Le Sezioni unite erano chiamate a stabilire se le garanzie dell’art. 103 c.p.p. per ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori si applichino anche quando il difensore è sottoposto a indagine o siano limitate al solo difensore dell’indagato o imputato nel procedimento in cui sorge l’esigenza dell’atto di ricerca della prova.
Il punto di partenza non era privo di riferimenti. Già con le sentenze “De Gasperini” e “Grollino” le Sezioni Unite avevano adottato un’interpretazione delle garanzie basata sulla qualità professionale del difensore piuttosto che sullo specifico mandato difensivo. Tuttavia, come rileva la Corte, successivamente sono emerse nelle Sezioni semplici soluzioni contrastanti in merito alla loro operatività nell’ipotesi in cui il difensore assuma anche la qualità di indagato.
Secondo un primo orientamento, come riportato da CanestriniLex, le garanzie operano in tutti i casi in cui l’atto sia eseguito nei confronti di un professionista iscritto all’albo che abbia assunto difese, anche in procedimenti diversi e anche quando il medesimo avvocato rivesta la qualità di indagato. L’indirizzo restrittivo, invece, ritiene che le guarentigie dell’art. 103 c.p.p. non introducano una prerogativa personale dell’avvocato né una forma di immunità professionale, ma tutelino esclusivamente la funzione difensiva svolta nell’interesse dell’indagato o imputato; di conseguenza non si applicano quando l’atto di ricerca della prova riguarda un procedimento nel quale il difensore è personalmente sottoposto ad indagine. La parola, però, spettava al massimo consesso di legittimità.
La decisione: una conferma, non una rivoluzione
Ed è esattamente ciò che è accaduto all’udienza del 24 settembre 2026. La Corte di Cassazione, sul ricorso R.G. n. 6868/2026, ha stabilito che le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche nel caso in cui il difensore sia la persona sottoposta ad indagine.
La decisione non rappresenta una svolta improvvisa, ma la conferma di un’impostazione già emersa nelle sentenze “De Gasperini” e “Grollino”: una interpretazione delle garanzie che abbraccia a tutto tondo la qualità professionale del difensore piuttosto che lo specifico mandato difensivo. Come rilevato dalla rivista Processo Penale e Giustizia, la Suprema Corte ha riconosciuto l’operatività delle garanzie esecutive di cui all’art. 103, commi 3 e 4, c.p.p. anche alle ipotesi di perquisizione e sequestro nello studio legale del difensore indagato. Non una rivoluzione, insomma, ma una coerenza con la qualità professionale del difensore.
Ma cosa significa in concreto per chi deve eseguire un sequestro o difendere un collega indagato?
Difesa, non immunità: l’impatto operativo
La sentenza, infatti, non è un lasciapassare per i difensori. Lo aveva messo in evidenza anche il Procuratore generale, che aveva chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che le garanzie tutelano la funzione difensiva e non attribuiscono una sorta di immunità all’avvocato. Secondo il Procuratore generale, quando il professionista è egli stesso indagato, tali tutele non operano, altrimenti basterebbe rivestire il ruolo di difensore per sottrarsi a perquisizioni e sequestri.
La decisione della Cassazione va in direzione opposta rispetto alla richiesta del Procuratore generale, ma non nega il principio per cui la tutela è funzionale alla difesa. Anzi, è proprio la funzione difensiva a essere protetta: la qualità professionale del difensore — e non lo specifico mandato — diventa il criterio che giustifica l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 103 c.p.p. anche quando l’avvocato è personalmente indagato. Per chi indaga, questo significa che perquisizioni e sequestri nello studio di un difensore indagato devono rispettare le forme e le garanzie esecutive previste dalla norma. Per chi difende un collega sotto inchiesta, significa che la tutela non si dissolve quando chi la esercita finisce nel mirino dell’accusa.
Resta il monito: la protezione della difesa non può diventare un salvacondotto.
La lezione della Cassazione è chiara: le garanzie dell’art. 103 c.p.p. seguono la funzione difensiva e non si dissolvono quando chi la esercita finisce sotto inchiesta. Per i difensori, una protezione rafforzata; per gli inquirenti, un vincolo operativo che esige rigore procedurale e rispetto della difesa.