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Emissioni odorigene: cosa prevede la normativa italiana e cosa può essere richiesto alle imprese

Emissioni odorigene: cosa prevede la normativa italiana e cosa può essere richiesto alle imprese

Non esiste un unico limite nazionale per gli odori. Questo, però, non significa che le emissioni odorigene non siano regolamentate

Qual è il limite di legge per gli odori industriali?

È una delle prime domande che viene posta quando un’azienda deve presentare una domanda di autorizzazione, modificare un impianto oppure rispondere a segnalazioni provenienti dal territorio.

La risposta più immediata è che, in Italia, non esiste un unico valore nazionale applicabile indistintamente a tutte le attività produttive.

Non esiste, in altre parole, un numero universale oltre il quale un odore è sempre vietato e al di sotto del quale è sempre accettabile. Questa risposta, presa da sola, rischia però di essere fuorviante.

L’assenza di un unico limite nazionale non equivale infatti all’assenza di regole. Le Regioni e le autorità competenti possono introdurre valori emissivi, prescrizioni impiantistiche, misure gestionali, studi di impatto e obblighi di monitoraggio.

Per capire cosa possa essere realmente richiesto a un’impresa bisogna quindi considerare insieme la normativa nazionale, le disposizioni regionali e il contenuto dell’autorizzazione dello specifico stabilimento.

Chi è coinvolto e quando nasce il problema autorizzativo

Il tema riguarda prima di tutto le imprese che svolgono attività con un potenziale impatto odorigeno e attraversa settori molto diversi. Le emissioni odorigene possono essere associate, per esempio, alla gestione dei rifiuti, alla depurazione delle acque, alle produzioni alimentari, agli allevamenti, all’industria chimica, al trattamento di sottoprodotti animali e a numerosi altri processi industriali.

Accanto al gestore intervengono le Regioni, le autorità che rilasciano le autorizzazioni ambientali e gli enti tecnici chiamati a supportare i controlli e le valutazioni.

La questione può emergere in momenti diversi:

● durante l’autorizzazione di un nuovo stabilimento;

● in occasione di una modifica del processo;

● durante il rinnovo o il riesame di un’autorizzazione;

● quando vengono introdotte nuove sorgenti emissive;

● in presenza di segnalazioni ricorrenti da parte della popolazione.

Un’azienda non dovrebbe quindi considerare gli odori soltanto quando iniziano i reclami. Il potenziale impatto odorigeno dovrebbe essere analizzato già nella fase di progettazione o di modifica dell’attività.

Il riferimento nazionale: l’articolo 272-bis

Il principale riferimento nazionale è l’articolo 272-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cosiddetto Codice dell’ambiente. La norma stabilisce che la disciplina regionale o le singole autorizzazioni possano prevedere misure per prevenire e limitare le emissioni odorigene.

Queste misure possono comprendere valori limite per determinate sostanze, prescrizioni relative agli impianti e alla loro gestione, criteri localizzativi, piani di contenimento e valori espressi in unità odorimetriche.

Le unità odorimetriche vengono utilizzate per rappresentare l’odore complessivo di una miscela così come può essere percepito dall’olfatto umano. Non coincidono quindi con la concentrazione chimica di una singola sostanza.

È una distinzione importante.

Un’emissione industriale può contenere numerosi composti. Alcuni possono essere presenti in quantità rilevanti ma contribuire poco all’odore. Altri possono essere percepiti già a concentrazioni estremamente basse.

Per questo motivo il problema odorigeno non può sempre essere ricondotto a un solo inquinante o a un unico valore espresso in milligrammi.

Gli indirizzi nazionali del 2023

Nel 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato gli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis alle emissioni odorigene prodotte da impianti e attività.

Il documento non introduce un unico limite obbligatorio per tutte le imprese. Fornisce, invece, un metodo che le autorità possono utilizzare per valutare il potenziale impatto di uno stabilimento e definire le eventuali prescrizioni.

Gli indirizzi aiutano a stabilire:

● quali sorgenti debbano essere considerate;

● quali informazioni debbano essere presentate;

● quando possa essere necessario uno studio più approfondito;

● quali misure di prevenzione e contenimento possano essere adottate;

● come affrontare situazioni caratterizzate da segnalazioni ricorrenti.

Gli indirizzi, adottati con il Decreto direttoriale n°309 del 28 Giugno del 2023, devono quindi essere letti come un quadro tecnico di riferimento e non come una semplice tabella di limiti.

L’obiettivo è portare l’analisi degli odori all’interno del procedimento autorizzativo, possibilmente prima che il problema si trasformi in un conflitto tra impresa e territorio.

Dove si trovano gli obblighi effettivi

Per conoscere gli obblighi applicabili a uno stabilimento non è sufficiente leggere la sola normativa nazionale. Occorre ricostruire tre livelli.

  • Il primo è rappresentato dall’articolo 272-bis e dagli indirizzi nazionali.
  • Il secondo è costituito dalle disposizioni della Regione nella quale si trova l’attività. Alcune Regioni hanno adottato proprie linee guida, procedure o criteri di valutazione.
  • Il terzo livello è costituito dall’autorizzazione dello stabilimento, che può contenere prescrizioni specifiche costruite sulle caratteristiche del processo e del territorio.

Due imprese che svolgono attività simili in Regioni diverse possono, quindi, essere sottoposte a percorsi istruttori non perfettamente coincidenti e, anche all’interno della stessa Regione, la vicinanza di abitazioni, scuole o altri ricettori sensibili può portare a valutazioni differenti.

Il vero obbligo operativo nasce dall’interazione tra norma, territorio e autorizzazione.

Cosa può essere richiesto concretamente a un’impresa

In presenza di un potenziale impatto odorigeno, l’autorità può chiedere all’azienda di descrivere il processo e individuare le fasi nelle quali l’odore viene generato.

Può essere richiesta una mappatura delle sorgenti, senza limitarsi ai soli camini. Vasche, serbatoi, aree di stoccaggio, portoni, movimentazioni e operazioni discontinue possono contribuire in modo significativo. In funzione del caso possono poi essere richieste misure delle emissioni, una valutazione dell’impatto sul territorio e la definizione di interventi di prevenzione o contenimento.

Le prescrizioni possono riguardare:

  • il confinamento di determinate lavorazioni;
  • la captazione e il convogliamento delle emissioni;
  • il trattamento dell’aria aspirata;
  • le modalità di stoccaggio e movimentazione;
  • la manutenzione degli impianti;
  • la gestione degli avviamenti e delle anomalie;
  • il monitoraggio delle emissioni e delle segnalazioni.

Le misure richieste variano da stabilimento a stabilimento.

La valutazione dovrebbe essere proporzionata alla natura dell’attività, alle caratteristiche delle sorgenti, alla frequenza degli eventi e alla vulnerabilità del territorio circostante.

Perché non basta controllare il camino

Un valore misurato al camino descrive ciò che viene emesso da quella specifica sorgente, ma non descrive automaticamente ciò che verrà percepito presso un’abitazione o un altro ricettore. Tra la sorgente e il territorio intervengono la portata dell’emissione, l’altezza del punto di rilascio, il vento, la stabilità atmosferica, la presenza di edifici e la distanza.

Inoltre, una parte dell’odore può provenire da sorgenti diffuse o fuggitive che non raggiungono il sistema di aspirazione.

È quindi possibile che un camino rispetti le prescrizioni autorizzative mentre una lavorazione non adeguatamente confinata continua a generare un impatto all’esterno.

Per questa ragione il problema deve essere analizzato partendo dal processo e dall’insieme delle sorgenti, non soltanto dal punto di emissione finale.

Come dovrebbe prepararsi l’impresa

Un’azienda con un possibile impatto odorigeno dovrebbe porsi almeno tre domande.

  • Dove viene generato l’odore?
  • In quali fasi produttive e condizioni operative aumenta?
  • Quali disposizioni regionali e autorizzative si applicano allo stabilimento?

Rispondere a queste domande permette di costruire un primo inventario delle sorgenti e di verificare se le emissioni siano correttamente contenute, captate e trattate.

La scelta di una tecnologia viene dopo. Uno scrubber, un biofiltro, un sistema a carboni attivi o qualsiasi altra soluzione può essere efficace soltanto se riceve realmente l’emissione per la quale è stato progettato e se lavora nelle condizioni corrette.

Un sistema costruito sul caso concreto

Il quadro italiano delle emissioni odorigene è articolato perché articolati sono i processi industriali e i territori nei quali gli stabilimenti operano.

Non esiste un unico numero capace di descrivere ogni situazione. Esiste però un sistema che consente alle Regioni e alle autorità competenti di introdurre limiti, studi, monitoraggi e misure di prevenzione proporzionate al caso concreto.

Per un’impresa, le domande corrette sono: quali sorgenti siano presenti, quale impatto possano generare e quali misure siano necessarie per prevenirlo.

Prima il processo.

Poi le sorgenti e la captazione.

Solo alla fine la tecnologia.

Articolo originale di Davide Pasini, redatto sulla base della sua esperienza nella progettazione e nell’analisi di impianti per il controllo delle emissioni industriali. Revisione editoriale a cura di Osservatorio Industria

Davide Pasini - Ingegnere progettista specializzato in emissioni atmosferiche e odori industriali
Scritto da Davide Pasini - Ingegnere progettista specializzato in emissioni atmosferiche e odori industriali

Davide Pasini si occupa dal 2010 dell'analisi e della progettazione di sistemi di captazione, ventilazione e abbattimento per polveri, fumi, composti organici volatili e sostanze odorigene, affiancando le aziende nella diagnosi delle sorgenti emissive e nella scelta delle soluzioni più efficaci. Il suo approccio parte dalla conoscenza del processo industriale, dalla caratterizzazione dell'emissione e dal bilancio di massa, prima della selezione della tecnologia di trattamento. È autore del progetto tecnico-divulgativo Ingegneria Emissioni, autore e coautore di pubblicazioni specialistiche e relatore in convegni nazionali e internazionali sui temi delle emissioni industriali e della mitigazione degli odori.