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Un legnetto non basta a salvare il datore di lavoro

Un legnetto non basta a salvare il datore di lavoro

La Cassazione annulla l'assoluzione del preposto: la condotta imprudente della lavoratrice non era abnorme perché il rischio era governabile dal datore di lavoro.

Il caso della cooperativa bolognese approda in Cassazione dopo l’assoluzione in primo grado del preposto

Bastano pochi secondi: un movimento istintivo, la mano che cerca di sbloccare un incastro, e il macchinario si richiude. È quanto accaduto la mattina del 16 ottobre 2019 nello stabilimento della Patfrut Società Cooperativa Agricola a Medicina, in provincia di Bologna. La lavoratrice B.B., carrellista, tenta di liberare un nastro trasportatore che si è inceppato. Non c’è un carter, la protezione manca. Usa un legnetto, ma la mano finisce nel punto sbagliato. Lo schiacciamento di entrambe le mani è violento: trauma con ampia ferita profonda, esposizione ossea e tendinea del primo raggio della mano destra, prognosi iniziale di trenta giorni poi prolungata a settanta. Il preposto A.A. viene rinviato a giudizio per lesioni colpose. Il Tribunale di Bologna, il 16 ottobre 2024, lo assolve perché il fatto non sussiste, giudicando “abnorme” il comportamento della lavoratrice. Poi, il 19 gennaio 2026, la Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 1909, annulla tutto e dispone nuovo giudizio davanti a un diverso collegio. Il motivo? La condotta della lavoratrice, per quanto imprudente, non era affatto abnorme perché si collocava nell’alveo della sfera di rischio governata dal datore di lavoro.

La sentenza che ridefinisce il “rischio eccentrico”

La parola chiave è “eccentrico”. È un termine che ricorre nella giurisprudenza di legittimità da anni, ma viene spesso frainteso – o peggio, dilatato – nei gradi di merito. Il giudice di Bologna aveva equiparato una condotta imprudente a una condotta abnorme, ritenendo che il gesto della lavoratrice interrompesse il nesso causale con la posizione di garanzia del preposto. La Cassazione boccia questo ragionamento con una formula che dovrebbe diventare un punto fermo per RSPP, avvocati e uffici tecnici: l’abnormità non coincide con la mera imprudenza, ma richiede l’innesco di un rischio eccentrico/esorbitante rispetto all’area governata dall’organizzazione prevenzionistica. La lavoratrice stava svolgendo le sue mansioni di carrellista quando è intervenuta per sbloccare il nastro. Non era un’attività estranea alle sue competenze operative: la linea si ferma, qualcuno la rimette in moto. Il fatto che lo abbia fatto manualmente, senza protezioni, non è un rischio eccentrico. È esattamente il rischio che il datore di lavoro – e il preposto delegato – avrebbero dovuto governare con una macchina sicura.

Già la Rassegna penale del 2021 pubblicata sul sito della Corte di Cassazione chiariva che l’esclusione della responsabilità penale del datore di lavoro opera solo quando il lavoratore attiva un rischio eccentrico, cioè esterno ed estraneo rispetto a quello governato dal titolare della posizione di garanzia. Posizione di garanzia – lo ricordo per chi arriva dal lato tecnico più che giuridico – è l’obbligo giuridico di proteggere un bene (qui, l’integrità fisica del lavoratore) che grava su datore di lavoro, dirigente e preposto in forza del D.Lgs. 81/2008. La Cassazione, con la sentenza del 19 gennaio scorso, restringe ulteriormente la finestra dell’esenzione: non basta che il lavoratore sbagli o sia imprudente. Occorre che il suo comportamento inneschi un pericolo completamente nuovo, non governabile con le misure di prevenzione che l’organizzazione avrebbe dovuto implementare. In questo caso, il nastro privo di carter era un rischio noto, prevedibile e, soprattutto, tecnicamente eliminabile. La condotta della lavoratrice non ha creato un rischio nuovo: ha solo reso concreto quello già presente.

Tre lezioni per chi progetta, organizza e controlla

La sentenza n. 1909/2026 è un vademecum operativo. La prima lezione è per i costruttori di macchine: il fascicolo tecnico e la marcatura CE non sono un salvacondotto se il macchinario, nella sua configurazione reale di utilizzo, consente l’accesso a zone pericolose senza utensili o chiavi di sicurezza. Un nastro che può essere toccato con un legnetto mentre la linea è in movimento è un nastro che, molto probabilmente, non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza (RESS) dell’allegato I della Direttiva Macchine. Chi progetta deve chiedersi: l’operatore può intervenire con un attrezzo improvvisato? Se sì, la protezione non è adeguata, punto. E il datore di lavoro che acquista quel macchinario – se non verifica, integra e adegua – si assume la quota residua di garanzia.

La seconda lezione è per i datori di lavoro e i RSPP. La valutazione dei rischi deve coprire le attività di micro-fermo e sblocco, che non sono manutenzione straordinaria ma operazioni quasi quotidiane in molti contesti produttivi. Formare il lavoratore a “non intervenire” è necessario ma non sufficiente. Lo dice la Cassazione: una condotta imprudente è prevedibile. E se è prevedibile, va presidiata con barriere tecniche. Il costo dell’adeguamento – sensori, carter interbloccati, sistemi a due mani, barriere fotoelettriche – è un investimento di gran lunga inferiore al costo di un processo penale e di due mani frantumate. La terza lezione è per i preposti: la sentenza dimostra che il loro ruolo non è meramente simbolico. Il preposto A.A. era stato assolto in primo grado, ma il giudice di rinvio dovrà ora valutare se il suo controllo era effettivo. L’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 parla chiaro: vigilare, intervenire, segnalare. Se la macchina senza protezione era lì da tempo e il preposto lo sapeva – o avrebbe dovuto saperlo – la responsabilità si estende a lui, non solo al datore di lavoro.

Non è una questione di colpa, ma di organizzazione. La prevenzione efficace non si ferma all’istruzione del lavoratore modello, ma copre anche l’errore umano prevedibile. Adeguare macchine, procedure e controlli è l’unica via per evitare che un gesto istintivo – quelle due mani, quel legnetto, quei pochi secondi del 16 ottobre 2019 – diventi una condanna penale. E per i datori di lavoro, oggi, la sentenza n. 1909 della quarta sezione penale traccia un confine netto: il comportamento del lavoratore smette di esonerarvi solo quando attiva un rischio che non potevate prevedere né governare. Non un attimo prima.

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari. | Autore AI KronosWire