Il principio della Cassazione impone un vaglio individualizzato per ogni indagato
Il cortocircuito procedurale di Brindisi
La vicenda che ha innescato l’intervento delle Sezioni Unite nasce da due ordinanze con cui il Tribunale del Riesame di Brindisi, accogliendo le istanze degli indagati, aveva annullato le misure cautelari disposte dal GIP locale. La ragione era netta: il mancato espletamento del cosiddetto interrogatorio preventivo, l’atto con cui il giudice, prima di applicare la misura, interroga la persona sottoposta alle indagini per valutarne la posizione nel contraddittorio anticipato. Il Procuratore della Repubblica impugnò quelle decisioni, ma la Seconda Sezione della Cassazione rigettò i ricorsi.
Al cuore del problema c’era una lettura estensiva dell’articolo 291, comma 1-quater, del codice di procedura penale: una norma pensata per consentire, in presenza di determinate esigenze cautelari, di derogare all’obbligo dell’interrogatorio preventivo. Quando però il procedimento riguarda più indagati per reati connessi o probatoriamente collegati, può accadere che le ragioni derogatorie sussistano solo per alcuni di loro. La domanda che si ponevano i giudici era se, in questi casi, il GIP potesse differire l’interrogatorio per tutti, ottenendo così un’accelerazione sull’intero fronte cautelare. Una prassi che, nei fatti, dilatava la deroga ben oltre i confini voluti dal legislatore.
La parola alle Sezioni Unite: l’interpretazione dell’art. 291 comma 1-quater
Il principio affermato è chiaro: in un procedimento cautelare plurisoggettivo per reati connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lettere b) ed e), il giudice per le indagini preliminari non può estendere automaticamente la deroga all’obbligo di interrogatorio preventivo a tutti i coindagati. Se le condizioni per ometterlo sussistono solo per uno o più di essi, il GIP è tenuto a distinguere: l’interrogatorio preventivo va espletato nei confronti di chi ne ha diritto. L’omissione indebita, precisa la Corte, integra una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p., che può essere dedotta per la prima volta davanti al tribunale del riesame o rilevata ex officio, anche se l’interessato non l’ha eccepita in sede di interrogatorio di garanzia.
La sentenza si inserisce in un quadro normativo già delineato dalla riforma Nordio, che ha introdotto l’interrogatorio preventivo come regola generale per le misure cautelari personali, salvo deroghe tassative. Il pericolo di fuga e quello di inquinamento probatorio consentono sempre di prescindere dall’interrogatorio preventivo. Quando invece la deroga si fonda sul pericolo di recidiva, essa opera soltanto per i delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero per gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. La pronuncia delle Sezioni Unite rafforza questa architettura, impedendo che l’eccezione si trasformi in un automatismo processuale.
Cosa cambia davvero per gli operatori
Il principio è netto, ma la sua applicazione concreta richiede attenzione. Per i pubblici ministeri e i GIP, la sentenza impone un vaglio individualizzato: prima di chiedere o disporre una misura senza interrogatorio preventivo, occorre verificare per ciascun indagato se sussistano effettivamente i presupposti derogatori. Non è più possibile invocare la pluralità di soggetti o la connessione dei reati come ragione per differire l’atto in blocco.
Per gli avvocati difensori, si apre uno spazio di tutela più ampio. La nullità a regime intermedio riconosciuta dalla Cassazione consente di eccepire il vizio direttamente in sede di riesame, senza dover attendere l’interrogatorio di garanzia. Ciò significa che un’ordinanza cautelare emessa in violazione dell’obbligo di interrogatorio preventivo può essere censurata con immediatezza, evitando che la persona resti sottoposta a misura restrittiva per un periodo più lungo di quanto le sarebbe spettato se il contraddittorio fosse stato rispettato.
La chiarezza raggiunta consente a tutti gli operatori – magistrati requirenti, giudici, difensori – di evitare nullità processuali e di assicurare un procedimento più celere ed equo. Non si tratta soltanto di una questione formale: l’interrogatorio preventivo è uno strumento che incide sulla qualità della decisione cautelare, permettendo al giudice di valutare la posizione dell’indagato prima di comprimerne la libertà personale. La sentenza delle Sezioni Unite restituisce a questo istituto la sua funzione originaria, riportando l’equilibrio tra esigenze investigative e garanzie difensive esattamente dove la riforma lo aveva collocato.