Il caso finisce alla Corte Costituzionale dopo l’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione
Un direttore di giornale viene portato in tribunale per diffamazione. Il giudice riconosce che il fatto è di particolare tenuità e lo proscioglie penalmente. Ma, nella stessa sentenza, lo condanna a risarcire il danno alla parte civile, liquidando una provvisionale di 12.000 euro. Assolto, dunque, ma obbligato a pagare. E senza alcuna possibilità di appello. Il paradosso — deflagrato ieri con il deposito dell’ordinanza n. 28647 delle Sezioni Unite penali — è ora al centro di un conflitto che solo la Corte Costituzionale potrà sciogliere.
Un’assoluzione che sa di condanna
A sollevare il caso è stato il Tribunale di Bologna, che — stando a quanto riportato dalla stampa specializzata — dopo aver ritenuto il fatto non punibile per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, ne ha tuttavia affermato la responsabilità ai fini civili, condannando il giornalista al risarcimento del danno. Un esito che, a chiunque guardi da fuori, appare contraddittorio: come si può essere insieme innocenti e responsabili? La risposta sta in un groviglio normativo che le Sezioni Unite hanno cercato di districare, ma senza riuscire a chiudere il cerchio.
La trappola dell’art. 131 bis: proscioglimento senza appello
Ed è proprio questa la materia affrontata dall’ordinanza n. 28647, depositata il 29 luglio 2026. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto — introdotta con il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, entrato in vigore il 2 aprile dello stesso anno — è stata pensata per evitare che fatti di modestissimo disvalore ingolfassero il sistema penale. Ma la sua architettura ha rivelato, nel tempo, una falla insidiosa.
Già nel luglio 2022 la Corte Costituzionale era intervenuta con una pronuncia dirompente: ha dichiarato illegittimo l’art. 538 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che il giudice, in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, decidesse comunque sulla domanda di restituzioni e risarcimento del danno della parte civile. Una sentenza che ha aperto la strada a decisioni bifronte: proscioglimento penale e, simultaneamente, condanna civile. Il legislatore, con la riforma Cartabia, non ha però coordinato questa novità con la disciplina dell’appello.
Il risultato è quello che le Sezioni Unite hanno dovuto certificare: non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis per un reato punito con pena alternativa che lo condanni al risarcimento del danno in favore della parte civile. Un divieto che, in origine, aveva una sua logica — evitare impugnazioni pretestuose su sentenze comunque favorevoli — ma che ora produce l’effetto opposto: trasforma un’assoluzione in una condanna senza appello.
L’incongruenza non è sfuggita agli stessi giudici di legittimità. Le Sezioni Unite hanno infatti dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui esclude l’impugnazione per questi casi. Il conflitto con gli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione — quest’ultimo in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo — è evidente.
Ora la parola alla Consulta: quale giustizia per l’imputato?
Per il direttore di giornale bolognese — e per chiunque si trovi nella sua condizione — la prospettiva è quella di una condanna civile definitiva senza aver mai potuto chiedere a un giudice superiore di riesaminare il fondamento stesso della responsabilità affermata. Un paradosso che la Consulta dovrà sciogliere, bilanciando l’esigenza di efficienza processuale con la tutela effettiva dei diritti.
In attesa del giudizio della Corte Costituzionale, avvocati e imputati devono fare i conti con una norma che può trasformare un’assoluzione in una trappola senza vie d’uscita.