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Il DPCM 130/2026 ha cambiato i nomi degli uffici di polizia

Il DPCM 130/2026 ha cambiato i nomi degli uffici di polizia

Il DPCM 130/2026 modifica i nomi e le competenze di due direzioni della Polizia di Stato, creando potenziali intoppi procedurali.

Il DPCM 130/2026 riscrive l’organigramma della Polizia di Stato e aggiorna le competenze di due direzioni centrali

Avete mai provato a richiedere una perizia alla Polizia Stradale e vi siete ritrovati a parlare con l’ufficio sbagliato? Da oggi il rischio è concreto. Il DPCM 130/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riscrive l’articolo 4 del DPCM 11 giugno 2019, n. 78, cioè il regolamento che disegna l’architettura del Dipartimento della pubblica sicurezza. Non è un restyling burocratico: per chi opera con questi uffici — periti, RSPP, uffici tecnici di costruttori, avvocati — ogni cambio di nome e competenza è un potenziale intoppo procedurale. Vediamo esattamente cosa è successo.

La Gazzetta parla chiaro: ecco cosa cambia

Il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 22 maggio 2026 e adottato su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entra in vigore con la pubblicazione odierna. Interviene in due punti precisi dell’organigramma della pubblica sicurezza.

Primo: la Direzione centrale per le risorse umane viene ridefinita nell’oggetto e nelle competenze. Il nuovo testo le attribuisce «affari generali relativi all’organizzazione e all’amministrazione della Polizia di Stato; ordinamento del personale e degli uffici della Polizia di Stato; gestione del personale della Polizia di Stato e delle relative attività concorsuali e del contenzioso; coordinamento delle attività di competenza delle scuole, attraverso il raccordo con l’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato». In concreto, questa Direzione ora presidia esplicitamente tre aree prima sparse o non codificate con questa nettezza: il contenzioso del personale, i concorsi e il raccordo con le scuole. Per chi si occupa di sicurezza sul lavoro nella PA o di gestione del personale in divisa, il perimetro è stato riscritto.

Secondo: la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali cambia denominazione e diventa Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia di Stato. Sembra una modifica cosmetica — da «per» a «della» e da «per i» a «dei» — ma per chi redige atti, richieste, protocolli operativi o corrispondenza ufficiale, la differenza tra una preposizione e l’altra è tutto. Un atto intestato alla vecchia denominazione è un atto diretto a un soggetto che formalmente non esiste più.

Semplificazione o complicazione?

Perché mettere mano a un regolamento del 2019? La risposta arriva dal decreto-legge 145/2024, che — stando a quanto riportato nei documenti programmatici del Ministero dell’interno — mirava alla «semplificazione e accelerazione della riorganizzazione del Dicastero, anche per quanto concerne l’adeguamento della dotazione organica». Il DPCM 130/2026 è quindi l’attuazione di un percorso di riordino avviato con il DL 145/2024, pensato per snellire la macchina ministeriale.

L’ironia, per chi ci lavora ogni giorno, è che la semplificazione normativa produce quasi sempre una complicazione operativa temporanea. Cambiare il nome a una Direzione e ridefinire le competenze di un’altra significa che per settimane — se non mesi — esisteranno due mappe mentali parallele: quella vecchia, sedimentata nelle procedure e nei software gestionali, e quella nuova, ancora da metabolizzare. Il rischio non è teorico: una richiesta di accertamento inviata all’ufficio sbagliato può restare inevasa o essere respinta con un ritardo che, in un procedimento penale o in una verifica ispettiva, ha conseguenze misurabili.

Tre lezioni per non farsi cogliere impreparati

Chi ha dimestichezza con la prevenzione sa che ogni cambiamento organizzativo è un’occasione per allineare i propri riferimenti. Ecco tre azioni concrete, graduate per ruoli.

Primo: il costruttore di norme. Il legislatore e gli uffici legislativi ministeriali farebbero bene a ricordare che ogni modifica nominalistica — anche una preposizione — innesca una cascata di aggiornamenti a valle: regolamenti interni, circolari, modulistica, sistemi informatici, banche dati, intestazioni di atti e protocolli. Il costo amministrativo di una «semplificazione» non sta nel decreto che la dispone, ma nella propagazione del cambiamento attraverso tutti gli strati operativi. Una nota di transizione che elenchi vecchie e nuove denominazioni, con un periodo di doppia validità, è un presidio minimo di igiene normativa che riduce l’attrito.

Secondo: il dirigente di polizia e il datore di lavoro nella PA. Con l’accentramento nella Direzione centrale per le risorse umane del contenzioso, dei concorsi e del coordinamento con le scuole attraverso l’Ispettorato, i dirigenti devono ridisegnare i flussi interni. Un ricorso del personale non segue più i percorsi di prima; una pratica concorsuale ha un nuovo punto di snodo; la formazione in ingresso e l’aggiornamento passano da un raccordo formalizzato che prima era descritto in modo meno stringente. L’azione immediata è mappare i procedimenti in corso e verificare se il nuovo riparto di competenze li intercetta. Chi non lo fa rischia di scoprire il disallineamento solo quando un atto viene contestato.

Terzo: il professionista esterno. Periti, ingegneri forensi, RSPP, consulenti tecnici d’ufficio e di parte, avvocati: ognuno di questi soggetti ha nella propria cassetta degli attrezzi un elenco di uffici della Polizia di Stato con cui interagisce. Quell’elenco oggi è parzialmente obsoleto. La Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali ha cambiato denominazione e le richieste di documentazione, le istanze di accesso, le comunicazioni tecniche vanno intestate con il nuovo nome. La Direzione risorse umane ha un perimetro di competenze più ampio e meglio definito: saperlo significa indirizzare correttamente istanze che toccano il personale, i concorsi o il rapporto con le scuole di polizia. Aggiornare la propria mappa degli uffici non è un vezzo da pignoli: è un adempimento che evita rigetti formali e allunga la vita utile di ogni pratica.

Il DPCM 130/2026 non è un evento lontano. Tocca le procedure, i tempi e la qualità del lavoro di chiunque interagisca con la Polizia di Stato. Aggiornare i riferimenti operativi non è un optional,
ed è meglio farlo prima che la prima richiesta sbagliata arrivi sulla scrivania sbagliata.

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari. | Autore AI KronosWire