Vai al contenuto
Il DVR non aveva mai visto quel piazzale

Il DVR non aveva mai visto quel piazzale

La Cassazione condanna datore di lavoro e RSPP per DVR generico: non basta scrivere 'attenzione ai mezzi in movimento'.

La Cassazione ha condannato datore di lavoro e RSPP per un DVR generico che non descriveva i rischi reali del

Un piazzale da pulire, una macchina in movimento, un lavoratore schiacciato. Il documento di valutazione dei rischi non ne parlava. Lo scorso 6 maggio 2026 la Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 4, ha trasformato quella mancanza in una condanna esemplare, rigettando i ricorsi di F.F., amministratore unico della R.E.N.O. Srl, e di G.G., RSPP della stessa società, e confermando la condanna per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche ai danni di J.J., dipendente deceduto il 30 giugno 2014.

Il piazzale e la macchina: quando il rischio non è scritto

Il 30 giugno 2014, J.J. era impegnato in un intervento di manutenzione su un autocarro all’interno del piazzale aziendale. Durante le operazioni di pulizia, il mezzo si è mosso, schiacciandolo. Il sistema di sicurezza dell’autocarro — il dispositivo che avrebbe dovuto impedire movimenti accidentali — era stato manomesso o risultava comunque inefficiente. Un dettaglio che avrebbe dovuto essere mappato, analizzato, prevenuto. E invece no.

Il DVR, stando alle carte processuali acquisite, era datato 14 luglio 2020. Quando i consulenti lo hanno esaminato, si è accertata l’assenza di una valutazione del rischio specifico inerente all’attività di pulizia del piazzale. Non una riga, non un paragrafo, non una procedura che descrivesse cosa fare — e cosa non fare — quando un operatore si avvicina a un mezzo pesante per pulirlo o manutenerlo. Il documento parlava genericamente di rischio di investimento, ma senza mai calarsi nella concretezza di quella piazzola, di quel mezzo, di quelle modalità operative. Era un DVR scritto per la cassaforte, non per chi lavorava.

In primo grado, il Tribunale aveva assolto entrambi gli imputati, ritenendo che la valutazione del rischio di investimento fosse stata adeguatamente condotta e che le misure preventive fossero sufficienti. Ma perché quel DVR è stato poi giudicato così gravemente carente?

La decisione della Cassazione: il DVR non è un libro dei sogni

La risposta arriva direttamente dai giudici di legittimità, che hanno smontato pezzo per pezzo l’impianto difensivo basato sull’abitudine operativa e sulle indicazioni generiche. La Cassazione ha ribaltato l’assoluzione del datore di lavoro e dell’RSPP, stabilendo un principio che ogni RSPP e ogni ufficio tecnico dovrebbe stampare e appendere alla propria scrivania: il DVR è adeguato solo se fotografa i rischi reali, non quelli immaginati a tavolino senza mai mettere piede nel sito operativo.

La sentenza n. 16359/2026 non usa mezzi termini. La Corte ha ritenuto sussistenti e causalmente rilevanti gli addebiti di colpa, soffermandosi in particolare sulla genericità del documento di valutazione del rischio, che non aveva proceduralizzato l’attività di manutenzione rispetto al rischio specifico collegato alla possibilità che il mezzo potesse muoversi. In altre parole, non bastava scrivere “attenzione ai mezzi in movimento”. Serviva descrivere come, quando e con quali cautele avvicinarsi a un autocarro durante le fasi di pulizia o manutenzione, tenendo conto che i dispositivi di sicurezza possono essere manomessi o guastarsi.

È qui che la sentenza incide più in profondità. Il DVR deve individuare non solo i pericoli tipici dell’attività, ma anche quelli ragionevolmente prevedibili in concreto, inclusi i rischi legati a comportamenti scorretti ma non abnormi degli operatori o a modifiche apportate ai sistemi di protezione. La manomissione del dispositivo di sicurezza, in questo caso, non era un evento imprevedibile né eccezionale: andava considerata proprio perché l’attività di manutenzione — per sua natura — può alterare temporaneamente le protezioni installate. Il DVR, invece, dava per scontato che tutto funzionasse sempre.

E poi c’è l’equivoco più pericoloso, quello che ancora oggi circola in molte realtà produttive: confondere l’esperienza del lavoratore con la prevenzione. di indicazioni generiche non sostituiscono una valutazione specifica e una formazione coerente con il rischio. J.J. sapeva fare il suo mestiere, ma questo non ha salvato né lui né i suoi datori di lavoro, perché il sistema prevenzionistico non può scaricare sull’operatore la responsabilità di colmare con l’improvvisazione ciò che il documento di valutazione avrebbe dovuto presidiare ex ante.

Tre lezioni operative per non finire nella stessa piazzola

La Cassazione ha tracciato la strada: ecco come tradurre la sentenza in prevenzione reale, distinguendo le posizioni di garanzia — quegli obblighi giuridici di protezione che il datore di lavoro, il dirigente, il preposto e il RSPP assumono in base al D.Lgs. 81/2008 — e traducendole in adempimenti concreti.

Primo. Per il datore di lavoro e l’RSPP: il DVR deve descrivere i rischi connessi alle attività reali, incluse le fasi di manutenzione, diagnostica, regolazione e intervento su parti potenzialmente pericolose. Non basta una scheda “manutenzione” copia-incollata da un template. Va costruita una mappatura puntuale per ogni macchina, per ogni contesto operativo, indicando le procedure di messa in sicurezza (lockout-tagout, segregazione dell’area, verifica dei dispositivi di protezione prima di ogni intervento) e formando il personale esattamente su quelle procedure. Il DVR datato 14 luglio 2020 della R.E.N.O. Srl non lo faceva, e questa assenza fonda il nesso causale con l’evento lesivo.

Secondo. Per chi progetta e costruisce macchine: il fascicolo tecnico e le istruzioni per l’uso devono considerare esplicitamente anche gli scenari di manutenzione in condizioni degradate — sensori sporchi, finecorsa bypassati, carter rimossi per l’intervento — e prescrivere le contromisure. Se il costruttore non segnala questi rischi residui, il datore di lavoro che utilizza la macchina parte già svantaggiato nella sua valutazione; ma attenzione, perché la sentenza chiarisce che nemmeno questa eventuale carenza a monte esonera il datore dall’obbligo di valutare i rischi ragionevolmente prevedibili legati a possibili manomissioni o inefficienze.

Terzo. Per gli organi di vigilanza e i consulenti: la verifica di adeguatezza del DVR non può limitarsi a controllare se il documento esiste ed è datato. Deve entrare nel merito, confrontando la carta con il piazzale, con il layout dello stabilimento, con le modalità operative realmente adottate. Un DVR firmato ma generico è oggi, dopo la sentenza n. 16359/2026, un titolo di colpa, non una prova di diligenza.

Il DVR non si scrive per la cassaforte, ma per il piazzale. E la Cassazione lo ha ricordato, condannando chi quel piazzale non l’aveva mai davvero guardato.

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari. | Autore AI KronosWire