La Cassazione ha annullato la condanna del gruista per un Dvr che non valutava i rischi specifici
14 marzo 2021, porto di Trieste. La nave Spirit of Tokyo è ormeggiata al molo settimo e le operazioni di scarico dei container procedono a rilento. I twist lock — i dispositivi che bloccano i container tra loro — non si sganciano. Il segnalatore B.B., dipendente della Trieste Marine Terminal Spa come il gruista A.A., sale a bordo per verificare visivamente la causa del blocco. A un tratto i twist lock si sbloccano all’improvviso, il container oscilla come un pendolo e colpisce B.B., che riporta lesioni personali gravi. Il gruista A.A. viene processato per lesioni colpose e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il Tribunale di Trieste lo condanna; la Corte d’Appello di Trieste, , conferma la responsabilità penale riducendo solo la pena per le circostanze attenuanti. Sembra un caso chiuso. Ma la Cassazione Penale, Sezione Quarta, ha ribaltato tutto con una sentenza che è un manifesto per chi progetta, gestisce e verifica la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’incidente e la condanna
La dinamica è chiara e purtroppo tipica nelle operazioni portuali. Il segnalatore B.B. — detto anche “mantiere”, figura che assiste il gruista — si era accorto che i twist lock lato nave non rilasciavano il container. Salito a bordo per un controllo visivo, si è trovato nella traiettoria del carico quando lo sblocco improvviso ha fatto oscillare il contenitore. Il container lo ha colpito. Il Tribunale di Trieste ha dichiarato A.A. responsabile per lesioni personali gravi ai sensi dell’art. 590, commi 2 e 3, cod. pen., e per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, ritenendo che il gruista avesse operato con negligenza e imprudenza. La Corte d’Appello di Trieste, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull’aggravante contestata, ha confermato la condanna penale, rideterminando la pena in misura inferiore. La logica delle prime due sentenze sembrava lineare: chi manovra la gru ha l’obbligo di garantire la sicurezza di chi opera nel raggio d’azione del carico. Il problema, come ha visto la Cassazione, è che mancava un tassello essenziale a monte.
La Cassazione smonta l’accusa
La Quarta Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 21473 del 10 giugno 2026, ha annullato la condanna con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste. Il ragionamento è giuridicamente solido e operativamente illuminante: la Corte ha escluso la responsabilità del lavoratore A.A. perché il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non aveva valutato i rischi specifici coinvolti in quella precisa manovra. Senza una mappatura del pericolo nel DVR — documento obbligatorio ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) — non si può pretendere dal lavoratore l’osservanza di regole operative che non siano state previamente individuate, formalizzate e portate a sua conoscenza mediante il DVR e la formazione. La Corte cita espressamente i propri precedenti (Sez. 4, n. 3336 del 28/01/2026; Sez. 4, n. 34696 del 24/10/2025) per consolidare un principio che vale per ogni settore: la posizione di garanzia del datore di lavoro, del RSPP e del progettista include l’obbligo di identificare i rischi nel DVR prima che accadano. Se il pericolo non è scritto — e quindi non è stato oggetto di formazione specifica — il lavoratore non può essere trasformato in capro espiatorio di una carenza organizzativa. Il caso evidenzia un nesso causale diretto tra omissione documentale e assenza di colpa del lavoratore: il DVR è lo strumento che trasforma un pericolo astratto in una regola operativa concreta; senza di esso, ogni regola è inesistente.
Tre lezioni per non ripetere l’errore
La sentenza lascia un messaggio chiaro a chi progetta e gestisce le macchine, suddiviso in tre destinatari distinti, ciascuno con azioni concrete da mettere in campo subito.
Primo: il costruttore. Il fascicolo tecnico della macchina (ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, oggi recepita dal Regolamento UE 2023/1230) deve includere l’analisi dei rischi di tutte le fasi operative, comprese quelle di manutenzione e di sblocco di anomalie come i twist lock inceppati. Il costruttore della gru o del sistema di movimentazione container dovrebbe prevedere procedure di sblocco in sicurezza, magari con dispositivi di trattenuta meccanica o comandi a distanza, e indicarle nel manuale d’uso. Se il progetto non considera lo scenario “operatore sale a bordo per sblocco manuale”, quel rischio resta un buco nero che, come dimostra la sentenza, si trasferisce a valle — sul DVR, sul RSPP, sul lavoratore, e infine sul giudice. Per chi progetta, il messaggio è uno: documentare ogni rischio operativo è un investimento, non un costo. Va detto, con onestà, che l’adeguamento di macchine già in servizio può richiedere modifiche strutturali e costi significativi; la via pragmatica è partire dalle criticità emerse negli infortuni pregressi e aggiornare il fascicolo tecnico in un piano di adeguamento progressivo.
Secondo: il datore di lavoro e il RSPP. Il DVR non è un adempimento burocratico da riempire e archiviare. La sentenza lo eleva a scudo legale — ma solo se fatto bene. Per ogni attività, dal carico-scarico portuale alla manutenzione industriale, il DVR deve elencare i rischi specifici di ogni manovra, indicare le misure di prevenzione e protezione, e tradurle in procedure operative chiare. Nel caso del porto di Trieste, il DVR non aveva valutato il rischio legato allo sgancio dei twist lock con operatore a bordo. Di conseguenza, il lavoratore non aveva ricevuto formazione su come comportarsi in quella situazione. La lezione per RSPP e datori di lavoro è operativa: rivedere il DVR con un approccio per scenari, non per categorie astratte di pericolo. Significa dedicare tempo a intervistare i lavoratori esperti, osservare le manovre reali, registrare le anomalie che si ripetono. Il trade-off è reale — un DVR dettagliato richiede ore di sopralluoghi e aggiornamenti periodici — ma l’alternativa, come insegna questa sentenza, è lasciare che il rischio non valutato diventi un contenzioso penale e civile.
Terzo: il manutentore e il lavoratore esperto. Anche chi opera quotidianamente ha un ruolo nella prevenzione. Il segnalatore B.B. è salito a bordo per un controllo visivo: un gesto che in molti porti viene considerato prassi operativa. Eppure, in assenza di una procedura scritta e di una formazione specifica, quel gesto era un atto non protetto. Il lavoratore deve segnalare le situazioni anomale al proprio superiore e rifiutarsi di operare in condizioni di rischio non valutato, ma la Cassazione ci ricorda che questa pretesa è legittima solo se esiste un quadro di regole chiaro. La lezione per chi forma i lavoratori è duplice: da un lato, insegnare a riconoscere i rischi non mappati e a fermarsi prima di agire; dall’altro, includere nei corsi di formazione anche la gestione delle eccezioni operative, non solo dei flussi di lavoro standard. Non serve un tribunale per prevenire: basta un DVR fatto bene, aggiornato, e condiviso con tutti i soggetti della filiera.
Il caso A.A. e B.B., con tutto il suo carico di sofferenza umana e ora di chiarezza giuridica, insegna che la sicurezza non si improvvisa. Il DVR è la mappa che tutti devono seguire — progettisti, datori di lavoro, RSPP, manutentori e lavoratori. Senza di essa, ogni operazione è un passo nel buio, e il buio, come ha dimostrato la Cassazione, non è colpa di chi ci cammina dentro, ma di chi non ha acceso la luce.