La Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna per l’illecito amministrativo dell’ente
Il 24 gennaio 2012, mentre puliva una macchina pelletizzatrice nello stabilimento di Finale Emilia, il lavoratore E.HH. ha infilato la mano destra nel vano aperto e ha riportato un trauma da schiacciamento con subamputazione di quattro dita e indebolimento permanente dell’organo della prensione. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, la macchina era priva di un temporizzatore che ne impedisse l’apertura per i primi uno-tre minuti dopo lo spegnimento, quando gli organi interni sono ancora in movimento per inerzia. Questo dettaglio tecnico è al centro di una vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna della società Alba srl per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25‑septies, comma 3, d.lgs. 231/01, nonostante il reato presupposto si fosse già prescritto. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, affermando un principio di grande rilievo per tutti i soggetti coinvolti nella progettazione, gestione e manutenzione delle attrezzature di lavoro.
Il fatto e la difesa: condotta “anormale” del lavoratore
La macchina pelletizzatrice, una volta spenta, manteneva la pala rotante in movimento per circa uno-tre minuti per effetto dell’inerzia. Un temporizzatore avrebbe dovuto bloccare l’apertura del coperchio per tutto quel lasso di tempo, ma non era stato installato. Il lavoratore E.HH., intento alle operazioni di pulitura, ha aperto il coperchio e ha introdotto la mano mentre l’organo era ancora in moto, subendo le gravissime lesioni descritte.
La difesa ha sostenuto che la condotta del lavoratore fosse “anormale”, ovvero una volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte di un operatore esperto e formato, in grado di percepire il rischio. L’argomento puntava a spezzare il nesso causale tra l’omissione del presidio antinfortunistico e l’evento lesivo, esonerando così l’azienda dalla responsabilità penale e amministrativa. Ma la Corte non ha accolto questa lettura.
La decisione: prescrizione del reato ma non della responsabilità amministrativa
Il Collegio ha rilevato che il reato presupposto – le lesioni personali colpose – si è prescritto il 24 luglio 2019, data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. Tuttavia, la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/01 è stata comunque confermata. La Corte ha chiarito che la condotta del lavoratore, pur se consapevole e contraria alle istruzioni, non può esonerare l’azienda quando la mancanza di un presidio (il temporizzatore) ha reso possibile l’evento. Il datore di lavoro – e per esso il legale rappresentante P.P. e il direttore dello stabilimento S.E. – ha l’obbligo di predisporre misure di sicurezza intrinseche che neutralizzino il rischio anche di fronte a comportamenti anomali o imprudenti dei dipendenti. In questo caso, l’omissione del temporizzatore è stata considerata causa determinante dell’infortunio.
La decisione è di particolare interesse per gli operatori del settore: la prescrizione del reato presupposto non estingue automaticamente l’illecito amministrativo dell’ente, che deve essere valutato autonomamente. Questo principio impone alle società di mantenere nel tempo la documentazione probatoria sui modelli organizzativi e sulle misure di prevenzione adottate, perché anche a distanza di anni la responsabilità può essere accertata.
Tre lezioni operative: costruttore, datore di lavoro, manutentore
Dal caso Alba srl emergono indicazioni concrete per tre figure chiave della filiera della sicurezza.
Costruttori e progettisti – La macchina era priva di un temporizzatore sin dall’origine. Il costruttore ha il dovere di integrare nella progettazione dispositivi di sicurezza che impediscano l’accesso agli organi in movimento fino al completo arresto. Oggi la norma tecnica di riferimento (UNI EN ISO 13849‑1 e UNI EN 60204‑1) richiede l’analisi dei rischi e l’adozione di misure di protezione che coprano tutte le fasi operative, compresa la pulitura. Il caso insegna che non basta un interruttore di finecorsa: serve un temporizzatore o un sistema di blocco ritardato. Per i costruttori già in attività, è obbligatorio verificare i macchinari esistenti e, se necessario, adeguarli con dispositivi retrofit.
Datori di lavoro e RSPP – La sentenza conferma che la posizione di garanzia del datore di lavoro non viene meno perché il lavoratore è esperto o è stato formato. Anzi, proprio l’esperienza può indurre a sottovalutare il pericolo. Il datore di lavoro deve assicurarsi che le macchine siano dotate di tutti i presidi previsti dal fascicolo tecnico del costruttore e dalle norme di buona tecnica. Inoltre, deve integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) con l’analisi specifica delle operazioni di pulizia e manutenzione, prevedendo procedure che escludano l’esposizione al rischio meccanico. Nel caso concreto, l’assenza del temporizzatore avrebbe dovuto essere rilevata già in fase di acquisto o di prima messa in servizio.
Manutentori e responsabili della manutenzione – Anche chi interviene sulle attrezzature dopo la messa in servizio ha l’obbligo di verificare che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti e completi. Se una macchina non ha un temporizzatore, il manutentore deve segnalarlo per iscritto al datore di lavoro e, se possibile, proporre una soluzione. La manutenzione programmata deve includere il controllo periodico dei sistemi di blocco e dei tempi di arresto residuo. In questo caso, l’assenza del temporizzatore era una carenza strutturale che avrebbe potuto essere corretta con un intervento relativamente economico (un timer elettromeccanico o un modulo di sicurezza dedicato).
In sintesi, la vicenda Alba srl offre una lezione chiara: non si può fare affidamento sulla sola prudenza del lavoratore, per quanto esperto. La sicurezza va progettata, gestita e manutenuta in modo da neutralizzare i rischi anche in presenza di condotte anomale. Agire oggi – con un temporizzatore, con una procedura di blocco, con una verifica ispettiva – può prevenire domani un infortunio grave e una condanna che, come in questo caso, sopravvive anche alla prescrizione del reato.
Fonte: olympus.uniurb.it