La protezione facile da rimuovere non è una protezione, ha stabilito la Cassazione
Un nastro trasportatore acquistato come rottame, griglie gialle legate con fascette di plastica, un lavoratore che – pur consapevole del divieto – si avvicina agli organi in movimento. La combinazione perfetta per un infortunio e per una condanna penale per lesioni colpose gravissime confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32761 del 27 luglio 2015. Una pronuncia che, a oltre un decennio di distanza, resta un monito per ogni ufficio tecnico: la conformità non è un adempimento burocratico, ma il miglior scudo difensivo quando il comportamento del lavoratore esce dalla norma.
Il caso: un nastro trasportatore assemblato in azienda e protetto con fascette di plastica
Nel febbraio 2009 la società aveva acquistato il nastro trasportatore come materiale ferroso da rottamare e lo aveva assemblato ad altri componenti direttamente in azienda. Nessuna preventiva valutazione del costruttore, nessun progetto strutturale. La segregazione del rullo era stata realizzata con griglie gialle legate fra loro con fascette di plastica e semplicemente appoggiate al terreno. I giudici hanno definito quella protezione «non di costruzione robusta» e «facilmente eludibile»: le griglie potevano essere rimosse a mano senza alcuno sforzo.
Nell’ottobre 2009 il lavoratore J.B., addetto alla pulizia, si è avvicinato al rullo in movimento. Pur avendo dichiarato di essere consapevole del divieto di intervenire a macchina in moto e della necessità di effettuare le operazioni a macchina ferma, ha subito un grave infortunio. Dopo l’incidente, su prescrizione della ASL, l’impianto è stato dotato di protezioni in lamierino bloccate con viti: una soluzione ben diversa dal fai-da-te iniziale.
La sentenza: il comportamento abnorme non esonera se la protezione è una finzione
Il datore di lavoro, nella difesa in Cassazione, ha sostenuto che il documento di valutazione dei rischi (DVR) già copriva i rischi connessi al nastro trasportatore e che non vi era stata una significativa modifica del processo produttivo tale da richiedere un aggiornamento della valutazione. La Corte di Cassazione, Sezione 4, ha rigettato il ricorso. Il ragionamento è netto: la protezione era facilmente rimovibile e non garantiva l’inaccessibilità all’organo pericoloso. Il comportamento del lavoratore – pur consapevole del divieto – non è stato considerato «abnorme» proprio perché reso possibile dalla debolezza della barriera. Quando la segregazione è realizzata con fascette di plastica, qualsiasi azione del dipendente diventa prevedibile e il datore di lavoro non può invocare l’esonero da responsabilità.
La sentenza n. 32761/2015 conferma quindi un principio chiave per chi progetta e certifica macchinari: la protezione deve essere di costruzione robusta e non eludibile senza l’uso di attrezzi. Se il lavoratore può rimuoverla a mani nude, la protezione non è tale e la condanna penale è inevitabile, indipendentemente dalla presenza di un DVR generico o di istruzioni verbali. I giudici hanno richiamato l’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, che impone la rielaborazione del DVR ogni volta che intervengano modifiche sostanziali del processo produttivo. Acquistare un nastro trasportatore come rottame e assemblarlo in azienda senza una nuova valutazione dei rischi costituisce una violazione evidente dell’obbligo di aggiornamento.
Tre azioni concrete per non finire a processo
Alla luce di questa sentenza, chi opera negli uffici tecnici e nella marcatura CE ha tre direttrici d’azione immediate.
1. Verificare l’effettiva robustezza delle protezioni. Non basta che una griglia sia posizionata: deve essere fissata in modo da non poter essere rimossa senza l’uso di attrezzi. Viti, bulloni o sistemi di bloccaggio meccanico sono obbligatori. Le fascette di plastica, i ganci a pressione o i fermi magnetici non costituiscono una protezione conforme ai requisiti essenziali di sicurezza (RESS) della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Il fascicolo tecnico deve documentare la scelta progettuale e la resistenza del sistema di interblocco.
2. Aggiornare il DVR dopo ogni modifica dell’impianto. L’acquisto di un macchinario usato, la riconversione di un componente o l’assemblaggio di linee con elementi di recupero non possono essere gestiti con la valutazione dei rischi precedente. L’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 è chiaro: ogni modifica significativa del processo produttivo impone una nuova valutazione e, se del caso, l’adeguamento del fascicolo tecnico. La Cassazione ha respinto la difesa che sosteneva l’assenza di modifiche significative: assemblare un nastro da rottame è di per sé una modifica.
3. Formare i lavoratori con registrazioni oggettive. La consapevolezza del lavoratore – da sola – non basta a schermare la responsabilità del datore. La formazione deve essere documentata (firme, registri, verbali) e, soprattutto, deve essere accompagnata da protezioni fisiche che rendano impossibile l’elusione. Se il lavoratore può superare la barriera senza sforzo, la sua conoscenza del divieto non ha alcun valore difensivo. Meglio investire in sistemi di interblocco con serrature a chiave o in protezioni che richiedano utensili specifici per essere rimosse.
Adeguarsi non è solo un dovere giuridico: è un investimento che protegge l’azienda da condanne penali, da sanzioni amministrative e da stop produttivi imprevisti. La conformità ben fatta – con fascicolo tecnico ordinato, DVR aggiornato e protezioni certificate CE – è il miglior alleato del bilancio. Come insegna la sentenza del luglio 2015, risparmiare sulle protezioni significa rischiare molto più di una multa: significa mettere sul tavolo la propria libertà.
Fonte: olympus.uniurb.it