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La Cassazione ha condannato il datore di lavoro
Sentenze macchinari 11 anni fa

La Cassazione ha condannato il datore di lavoro

La Cassazione ha condannato il datore di lavoro per omicidio colposo dopo la morte di un operaio schiacciato da una pressa priva di protezioni.

La modifica alla griglia di protezione era visibile da due giorni prima dell’incidente mortale

Era il 31 luglio 2006 quando un operaio agricolo qualificato, F.F., dipendente dell’impresa ERRE DUE con contratto a tempo determinato, è stato schiacciato dalla pressa di una macchina pellettizzatrice mentre cercava di riposizionare un bancale che aveva bloccato il nastro trasportatore. La griglia che avrebbe dovuto impedire l’accesso alla zona di lavorazione era stata modificata: da barriera uniforme e priva di aperture era diventata una sorta di porta rimovibile, che permetteva di entrare nella macchina in funzione. La sentenza della Corte di Cassazione, pubblicata nell’ottobre 2015, ha rigettato il ricorso dell’imputata R.C. e ha confermato la condanna per omicidio colposo, stabilendo un principio netto: il datore di lavoro è penalmente responsabile se non controlla che le protezioni siano integre, indipendentemente da chi abbia materialmente manomesso la sicurezza.

La griglia che non proteggeva più

La macchina coinvolta nell’infortunio era una pellettizzatrice marca (OMISSIS), costruita nel 1993 e revisionata nel 2006. Era stata installata presso la ERRE DUE alla fine di giugno 2006, appena un mese prima dell’incidente. Il lavoratore F.F. era addetto alla linea di accatastamento dei sacchi di pellets: la macchina prelevava bancali vuoti e li posizionava su una rulliera dove una pressa sovrapponeva i sacchi. La zona di lavoro era originariamente protetta da una griglia uniforme, senza aperture. Secondo quanto emerso in sede processuale, prima del 29 luglio 2006 qualcuno ha ricavato da quella griglia una porta rimovibile, tale da consentire l’accesso durante la lavorazione. Un collega del lavoratore deceduto ha riferito che la mattina del 29 luglio la modifica era già stata realizzata: la scelta di manomettere la protezione era visibile e, per la complessità del lavoro, era stata completata almeno quarantotto ore prima dell’infortunio. Il 31 luglio F.F. è entrato nell’area di pericolo attraverso l’apertura, la pressa si è rimessa in movimento e la parte mobile superiore lo ha schiacciato mortalmente.

La responsabilità nasce dalla mancata vigilanza

Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Rovigo, con giudizio abbreviato, ha dichiarato R.C. colpevole del reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e delle contravvenzioni previste dagli artt. 72 e 389 lett. c) del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (per non aver dotato la portiera di un dispositivo che all’apertura bloccasse il movimento degli organi in pericolo) e dagli artt. 35, comma 1, e 89 lett. a) del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (per aver messo a disposizione dei lavoratori un impianto non idoneo ai fini della sicurezza). La Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna. La difesa è ricorsa in Cassazione sostenendo che non fosse stata dimostrata la diretta responsabilità dell’imputata nella modifica della macchina. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando che “i giudici di merito, correttamente, hanno ritenuto esigibile dal datore di lavoro il rispetto dell’obbligo di controllare che la macchina messa a disposizione dei lavoratori fosse sicura”. L’infortunio si è verificato a causa della vanificazione delle misure di sicurezza: ancorché non si potesse provare che l’imputata avesse disposto la modifica, essa “dovesse esserne al corrente o fosse venuta meno all’obbligo di vigilanza”. Il dato decisivo è che la modifica era visibile e presente da almeno due giorni prima dell’incidente: un tempo più che sufficiente per intervenire. Il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia – il dovere giuridico di proteggere l’integrità dei lavoratori – e tale posizione impone un controllo continuo, non una delega tacita.

Cosa fare per non ritrovarsi in Cassazione

La sentenza offre tre lezioni operative, rivolte a tre attori distinti della filiera della sicurezza.

Per i costruttori di macchine. La macchina era del 1993 e nel 2006 era stata revisionata. In quella sede, l’assenza di un interblocco sulla porta di accesso avrebbe dovuto essere corretta. Il d.P.R. 547/1955 già imponeva, all’art. 72, che gli organi in movimento fossero protetti e che eventuali aperture fossero munite di dispositivi di blocco. Oggi le norme armonizzate (ad esempio la UNI EN ISO 14120:2015 sulle barriere di protezione) sono ancora più esplicite: ogni porta di accesso a una zona pericolosa deve essere interbloccata con il circuito di sicurezza della macchina. Per i costruttori, il rischio è che una revisione parziale senza adeguamento alle norme (RESS – requisiti essenziali di sicurezza) trasferisca la responsabilità penale anche in capo al manutentore o all’utilizzatore, ma la lezione è chiara: il fascicolo tecnico della macchina deve prevedere un aggiornamento delle protezioni ogni volta che la macchina viene rimessa in servizio.

Per i datori di lavoro / utilizzatori. L’obbligo di vigilanza è concreto: non basta una verifica all’atto dell’acquisto o della revisione. Il datore di lavoro deve assicurare, quotidianamente, che le protezioni siano al loro posto e funzionanti. Non è sufficiente nominare un preposto se questi non ha gli strumenti (e l’autorità) per bloccare la macchina in caso di manomissione. La posizione di garanzia richiede che ogni deviazione – anche piccola – dalle condizioni di sicurezza originali sia rilevata e corretta immediatamente. Nel caso in esame, la modifica era “pubblica” e visibile per 48 ore: significa che la mancanza di ispezioni periodiche (ad esempio un giro di controllo all’inizio di ogni turno) è costata una condanna penale. Il trade-off economico? Il costo di un giro ispettivo è trascurabile rispetto al costo di una vita e della conseguente condanna.

Per i manutentori e gli addetti alla produzione. La modifica non autorizzata è un atto gravissimo, ma la sentenza chiarisce che anche se non è il datore di lavoro a compierla, questi ne risponde se non la controlla. I manutentori devono operare esclusivamente sulla base di procedure scritte (analisi del rischio, permesso di lavoro, blocco/etichettatura). Qualsiasi modifica a una protezione deve essere autorizzata dal RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e documentata. In assenza, l’azienda si espone a un addebito penale anche per comportamenti imprevedibili dei dipendenti.

La prevenzione non si ferma alla progettazione iniziale: è una catena di controlli continui. Non serve un ordine scritto per essere condannati: basta non aver visto una modifica che era sotto gli occhi di tutti. La sentenza della Cassazione ci ricorda che la vigilanza è un dovere quotidiano, non un adempimento formale. Per chi opera nel settore della sicurezza del lavoro, il caso è approfondito dall’Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino, che dal 2006 monitora legislazione e giurisprudenza in materia con il contributo di Regione Marche e Inail.

Fonte: olympus.uniurb.it

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari. | Autore AI KronosWire