La mancanza di una seconda leva di blocco ha causato l’infortunio di un lavoratore
Era il 13 novembre 2015 quando C.C., dipendente della Cooperenergy Società Cooperativa con mansioni di pulizia e taglio piante, si è avvicinato al frantumatore mobile per calarvi all’interno del legname. Il coperchio del macchinario era mantenuto sospeso da una sola leva, anziché da due come prescritto dal libretto d’istruzioni del frantumatore mobile. Quel dettaglio meccanico – la mancanza di una seconda leva di blocco – ha permesso al coperchio di abbassarsi improvvisamente, intrappolando C.C. per diversi minuti. Il lavoratore ha riportato un ematoma renale sinistro, una contusione polmonare sinistra e una frattura costale, con inabilità superiore a 40 giorni.
Il perché di una condanna definitiva
La risposta a come sia potuto accadere che un coperchio non fosse fissato correttamente arriva dalla sentenza della Corte di Cassazione del 29 marzo 2023, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi di A.A., legale rappresentante della Cooperenergy Società Cooperativa a r.l., e di B.B., dirigente di fatto (originariamente qualificato come preposto). La Suprema Corte ha così reso definitiva la condanna già emessa dal Tribunale di Rovigo e confermata dalla Corte d’Appello di Venezia il 4 novembre 2021. I giudici di merito hanno accertato che A.A., nelle sue funzioni di datore di lavoro, non aveva effettuato la valutazione dei rischi specifici a cui era esposto il lavoratore e non lo aveva informato del pericolo di accedere agli organi in movimento del macchinario. Le violazioni contestate riguardano specifiche norme del D.Lgs. 81/2008: l’articolo 18, comma 1, lettere a) ed e) (obblighi del datore di lavoro), l’articolo 29, comma 1 (valutazione dei rischi), l’articolo 37, comma 1, lettera a) (informazione e formazione), l’articolo 71, comma 4, lettera a) (manutenzione e uso in sicurezza delle attrezzature) e, per B.B., l’articolo 19, comma 1, lettera b) (obblighi del preposto).
La Corte ha stabilito un nesso causale diretto: se il datore di lavoro avesse rispettato le norme, predisponendo idonei mezzi di impiego in sicurezza del macchinario unitamente all’opportuna valutazione dei rischi, l’evento lesivo si sarebbe certamente scongiurato. Il fatto che il coperchio fosse tenuto su da un’unica leva – in palese difformità dal libretto d’istruzioni – dimostra una mancanza di vigilanza manutentiva che la sentenza ha ritenuto determinante. Come sottolineato dai tecnici dello S.P.I.S.A.L. (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro) intervenuti subito dopo l’infortunio, non vi sono stati esiti letali solo perché il funzionamento del macchinario impediva l’abbassamento totale del rullo. Una circostanza fortuita che non scalfisce la responsabilità penale.
Tre lezioni per progettisti, datori di lavoro e manutentori
Ecco allora tre punti fermi che emergono da questa vicenda, utili per chi progetta, dirige o manutiene macchinari simili.
1. Il costruttore: le istruzioni vanno seguite alla lettera e rese operative.
Il libretto d’istruzioni del frantumatore prescriveva due leve di blocco per mantenere sospeso il coperchio. L’articolo 71, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate e utilizzate conformemente alle istruzioni del fabbricante. In questo caso, chi ha installato il macchinario (o chi lo ha rimontato dopo una manutenzione) non ha osservato la prescrizione. Per i progettisti e i costruttori, la lezione è duplice: da un lato, progettare dispositivi di blocco che rendano impossibile l’utilizzo con un numero inferiore di leve (ad esempio, con interblocchi di sicurezza); dall’altro, redigere istruzioni chiare e verificabili, magari con checklist di avviamento che includano la verifica visiva del posizionamento di ogni leva. Il fascicolo tecnico del macchinario – obbligatorio ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE – dovrebbe contenere specifiche tolleranze e procedure di controllo periodico.
2. Il datore di lavoro: valutare i rischi specifici significa scendere nei dettagli costruttivi.
La valutazione dei rischi ex articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 non può limitarsi a una dichiarazione generica di conformità del macchinario. Deve comprendere un esame reale dello stato di fatto: quante leve sono effettivamente montate? Il sistema di blocco è integro? Le procedure operative sono coerenti con il manuale? Nel caso Cooperenergy, una corretta valutazione avrebbe rilevato la difformità rispetto al libretto d’istruzioni. Per gli RSPP e i consulenti della sicurezza, questo significa che le ispezioni devono includere il confronto diretto tra il macchinario installato e la scheda tecnica del fabbricante, verificando ogni componente di sicurezza. I costi di adeguamento? Minimi: una leva di ricambio costa poche decine di euro, e la sua mancanza è rilevabile in pochi minuti. Il vero costo è l’assenza di una procedura di controllo sistematico, che va invece inserita nel programma di manutenzione programmata.
3. Il manutentore e il preposto: il controllo visivo non basta, serve una verifica funzionale.
B.B., nella posizione di dirigente di fatto (e in origine preposto), è stato condannato per non aver vigilato sull’uso in sicurezza del macchinario. Secondo la sentenza, una verifica funzionale – azionare e rilasciare entrambe le leve, constatare che il coperchio rimanga saldamente in posizione – avrebbe rilevato il difetto. Per il preposto (articolo 19, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008) è essenziale istituire un registro delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, con firma e data di ogni controllo. Le aziende che gestiscono frantumatori mobili, vagli o altre attrezzature con coperchi ribaltabili dovrebbero prevedere un controllo giornaliero del blocco, preferibilmente con una check-list operativa da allegare al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Non si tratta di burocrazia: la sentenza dimostra che una banale leva mancante può costare la salute di un lavoratore e una condanna penale per i vertici aziendali.
Il coperchio del frantumatore può chiudersi, ma la prevenzione no: è una leva che va azzeccata due volte, non una sola.