L’AI Act è il primo quadro normativo orizzontale al mondo sull’IA, ma l’Omnibus ha spostato le scadenze.
In un ufficio tecnico, un costruttore di macchine ha sul tavolo un progetto con una funzione di sicurezza basata sull’intelligenza artificiale e guarda il calendario. La data che conta per lui è cambiata: secondo l’annuncio della Commissione europea sull’entrata in vigore dell’AI Omnibus, le regole per l’IA ad alto rischio integrata nei prodotti fisici dell’Allegato I si applicheranno dal 2 agosto 2028. Il sollievo però dura poco. Per appoggiare la valutazione di conformità serve uno standard armonizzato, e il rinvio non lo crea. L’Omnibus è in vigore dallo scorso 27 luglio, quindi la notizia in sé non è nuova. A novembre 2026 la domanda utile per chi progetta e certifica è un’altra: come usare il tempo che si è guadagnato.
Il nuovo calendario: cosa è slittato e cosa no
Conviene partire dal contesto. L’AI Act è entrato in vigore già il 1° agosto 2024 ed è stato il primo quadro normativo orizzontale al mondo sull’intelligenza artificiale. Il 19 novembre 2025 la Commissione ha presentato, dentro il pacchetto digital omnibus, una semplificazione mirata del regolamento. Secondo Bruxelles, l’obiettivo era alleggerire il quadro mantenendo solide tutele per la sicurezza delle persone e per i diritti fondamentali. Il testo è entrato in vigore in tutta l’UE il 27 luglio 2026, con nuove scadenze e alcune semplificazioni amministrative.
Per chi lavora su prodotti fisici le date sono due. I sistemi di IA ad alto rischio elencati nell’Allegato III dovranno rispettare le regole dal 2 dicembre 2027. L’IA ad alto rischio integrata in macchine, giocattoli, ascensori e negli altri prodotti dell’Allegato I seguirà dal 2 agosto 2028. Non tutto però è stato rinviato. Come rileva l’analisi dello studio Gibson Dunn, l’Omnibus sposta le scadenze per l’alto rischio al 2027/2028, ma gli obblighi di trasparenza dell’Articolo 50 restano applicabili dal 2 agosto 2026. Il provvedimento introduce anche un divieto nuovo: sono vietati i sistemi di IA che generano contenuti sessualmente espliciti e intimi non consensuali o materiale di abuso sessuale su minori, le cosiddette app di nudificazione. L’Omnibus quindi non si limita a spostare date.
Più tempo, stesso vuoto: standard armonizzati e valutazione di conformità
Le date sono cambiate, ma la base tecnica su cui certificare non è cambiata con loro. Un’analisi pubblicata su Verfassungsblog, dal titolo «A frozen clock and a frozen problem», lo dice così: le proroghe non risolvono l’assenza di standard armonizzati né l’incertezza sulla valutazione di conformità, le rinviano soltanto. «The Omnibus gives everyone more time to remain uncertain», scrive l’autore: l’Omnibus concede a tutti più tempo per restare nell’incertezza. Aggiunge che un fornitore che non ha potuto conformarsi perché lo standard armonizzato non esisteva potrebbe trovarsi «seventeen months from now», cioè tra diciassette mesi, ancora in attesa di quello stesso standard.
Per un ufficio tecnico abituato alla marcatura CE il problema è concreto. Nel modello europeo dei prodotti, applicare una norma armonizzata pubblicata in Gazzetta ufficiale dà la presunzione di conformità ai requisiti essenziali. Si dimostra il rispetto della norma, e da questo discende il rispetto dei requisiti. Senza quella norma il percorso esiste ancora, ma va costruito caso per caso. Il fabbricante deve argomentare nel fascicolo tecnico come ha soddisfatto ogni requisito, con quali metodi di prova e con quali evidenze. Deve poi assumersi questa responsabilità con la dichiarazione di conformità. È più lavoro, ed è anche più esposto al giudizio di chi verifica.
Il rinvio al 2028 non chiude questo spazio. Se lo standard dovesse mancare anche a ridosso della scadenza, chi ha aspettato si troverebbe con meno tempo, la stessa incertezza e tanti altri operatori nella stessa situazione. Chi invece avrà già impostato il proprio percorso arriverà a quella data con il lavoro in gran parte fatto.
Tre mosse e una timeline: trasformare il rinvio in vantaggio
Che cosa possono fare, in concreto, le persone che firmano o verificano una dichiarazione di conformità? Le azioni che seguono non aggiungono obblighi a quelli previsti dal regolamento. Indicano dove l’obbligo è già attivo e dove conviene muoversi per buona prassi.
Il costruttore. Il primo passo è una mappatura: quali prodotti a catalogo contengono funzioni di IA che li fanno ricadere nell’Allegato I, e quali componenti o servizi rientrano invece nell’Allegato III. Va fatta subito, perché da essa dipende tutto il resto. Nello stesso tempo va verificato l’Articolo 50. Gli obblighi di trasparenza sono applicabili dal 2 agosto 2026, quindi qui non si parla di preparazione ma di adeguamento dovuto. Per l’alto rischio, impostare ora il fascicolo tecnico è buona prassi e non ancora un obbligo, ma è la scelta che rende più facile affrontare il 2028.
L’utilizzatore. Chi integra o acquista sistemi di IA dovrebbe chiedere ai propri fornitori, fin da ora, a che punto sono rispetto alle scadenze del 2 dicembre 2027 e del 2 agosto 2028, e su quali riferimenti tecnici intendono basare la conformità. Questa chiarezza contrattuale evita sorprese nella catena di fornitura.
L’organismo notificato. Per chi valuta, lo scenario da prevedere è quello di verifiche condotte mentre gli standard armonizzati mancano o sono ancora in arrivo. Servono quindi criteri interni per giudicare soluzioni tecniche alternative e un dialogo anticipato con i fabbricanti sulle evidenze attese.
La timeline essenziale da tenere presente:
2 agosto 2026: obblighi di trasparenza dell’Articolo 50, già applicabili.
2 dicembre 2027: regole per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III.
2 agosto 2028: regole per l’IA ad alto rischio integrata nei prodotti dell’Allegato I, tra cui macchine, giocattoli e ascensori.
Il rinvio va letto come un’occasione e non come un motivo per fermarsi. Chi parte dagli obblighi già applicabili e prepara la propria valutazione di conformità anche senza standard definitivi non dovrà gestire un’emergenza nel 2028. Potrà invece presentarsi a clienti e organismi notificati come un fornitore affidabile, cioè come qualcuno che ha usato bene il tempo concesso dall’Omnibus.