Il Ministero del Lavoro chiarisce il calcolo delle soglie delle Linee Guida di maggio, dal 2027.
Per l’ufficio amministrazione di un Fondo il punto di attenzione è uno: dall’esercizio finanziario 2027 anche le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi, già previste dalla Circolare ANPAL 1/2018, rientreranno nelle spese di funzionamento. Una voce che finora poteva restare fuori dal calcolo entra quindi nel perimetro soggetto a soglia. Lo stabilisce la Circolare n. 12 del Ministero del Lavoro, firmata martedì scorso, 27 ottobre. Il nuovo perimetro decorre dal 2027, quindi i tempi per adeguarsi ci sono. Il bilancio 2027, però, si imposta in queste settimane.
Da maggio a ottobre: la regola trova il suo metodo
La circolare non introduce soglie nuove: dice come calcolare quelle già esistenti. Il quadro di riferimento resta quello delle Linee Guida adottate con il Decreto Direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026, che avevano fissato i tetti alle spese di funzionamento dei Fondi Paritetici Interprofessionali. Il documento di ottobre, intitolato «Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo delle soglie massime», è emanato in attuazione del paragrafo 4.2 di quelle Linee Guida.
Il rapporto tra i due atti è questo: a maggio si è stabilito il limite, a ottobre il modo di misurarlo. Come sintetizza l’analisi pubblicata su NT+ Lavoro del Sole 24 Ore, con la circolare 12/2026 il Ministero fornisce indicazioni specifiche sul metodo di calcolo delle soglie massime per le spese di funzionamento dei fondi per la formazione continua. Per chi gestisce un Fondo cambia l’impostazione del lavoro. Finora contava interpretare la regola correttamente. D’ora in poi serve un calcolo che si possa ricostruire e verificare voce per voce. Resta da vedere che cosa pesa nel calcolo e dove si collocano i tetti.
Soglie, quote e vincoli: i numeri che decidono i margini
Il primo riferimento è la dimensione del Fondo, misurata sui lavoratori delle imprese attive aderenti. Per i Fondi fino a 250.000 lavoratori la quota base annua è pari all’8% delle risorse incassate. Per i Fondi da un milione di lavoratori aderenti in su la circolare indica una quota annua del 7% delle risorse incassate. La percentuale si calcola sempre sulle risorse effettivamente incassate: il dato contabile di partenza deve quindi essere solido e documentato.
Le quote si sommano, ma entro un tetto. Se il Fondo ha articolazioni territoriali in almeno 5 Regioni, la somma di quota base, quota addizionale e quota addizionale ulteriore non può comunque superare il 20%. Anche per le strutture più estese, quindi, il margine ha un limite massimo che non si può oltrepassare. Su questo si innesta il regime delle deroghe, già ristretto dalle Linee Guida di maggio. Come ricorda l’approfondimento di Edotto sulle nuove Linee Guida, l’incremento straordinario della soglia è ammesso solo per il rafforzamento organizzativo del Fondo. Altre motivazioni non bastano.
Questi tetti vanno letti insieme al vincolo di segno opposto, cioè il minimo di risorse destinate alla formazione. Secondo la sintesi delle Linee Guida diffusa da Unindustria, ciascun Fondo deve erogare a imprese o enti attuatori almeno il 70% delle risorse per i piani formativi, su base triennale. La soglia sale al 75% dal 2035. Lo stesso principio regola la portabilità: in caso di passaggio, il Fondo di provenienza trasferisce il 70% delle quote incassate nel triennio precedente, al netto delle risorse già usate o in corso di utilizzo. Il sistema è quindi stretto da due lati. Le spese di funzionamento hanno un tetto, la quota destinata ai piani formativi ha un minimo. Il margine operativo di ogni Fondo sta fra questi due limiti, e dal 2027 una parte delle attività finora contabilizzate altrove si sposterà proprio in quello spazio.
Tre mosse prima del 2027, uno sguardo al 2035
Che cosa fare, e chi deve farlo? Conviene separare l’obbligo dalla buona prassi.
Prima mossa: mappare e riclassificare. L’obbligo decorre dall’esercizio finanziario 2027: le attività propedeutiche ai piani formativi previste dalla Circolare ANPAL 1/2018 vanno ricondotte alle spese di funzionamento. La buona prassi è anticipare il lavoro. Si censiscono oggi le voci che oggi stanno fuori dal perimetro, si stima il loro peso e si verifica in quale fascia di soglia ricade il Fondo in base ai lavoratori delle imprese attive aderenti. Chi fa questa simulazione sul preventivo 2027 sa subito se il margine regge.
Seconda mossa: verificare la deroga. Chi pianifica l’organizzazione del Fondo deve controllare se un eventuale superamento della soglia rientra nell’unica ipotesi ammessa, il rafforzamento organizzativo. Per i Fondi con articolazioni in almeno 5 Regioni va tenuto presente anche il tetto complessivo del 20%. Conviene documentare queste valutazioni prima di prendere impegni di spesa, non dopo.
Terza mossa: comunicare alle imprese aderenti. Per le aziende, il minimo del 70% ai piani formativi e la regola del 70% sulla portabilità sono una garanzia che le risorse versate restino destinate alla formazione. Un Fondo che spiega in modo trasparente come applica il nuovo metodo di calcolo rafforza la fiducia di chi vi aderisce.
Le scadenze sono due: l’esercizio 2027, quando entra in vigore il nuovo perimetro delle spese di funzionamento, e il 2035, quando la quota minima destinata ai piani formativi sale al 75%. Resta da capire quali Fondi useranno i prossimi mesi per riorganizzarsi e quali aspetteranno il primo consuntivo per scoprire di avere sforato.
La circolare non va letta come un motivo di allarme. Dopo le soglie fissate a maggio, mancava un metodo di calcolo comune, e ora c’è. I Fondi che lo applicano già nel bilancio 2027 possono dimostrare una gestione efficiente, con un risultato a favore della formazione e della fiducia delle imprese aderenti.