La Cassazione conferma la responsabilità per l’infortunio con l’affettatrice ma chiede di rivalutare la tenuità.
Un’affettatrice per la carne, una lama da taglio e un dispositivo spingi-pezzo che manca: è la scena che sta dietro alla sentenza n. 37311 della Cassazione Penale, Sez. 4, del 26 ottobre 2026, che riguarda anche la responsabilità del preposto. La Suprema Corte non assolve e non condanna: lascia in piedi l’affermazione di responsabilità e annulla con rinvio un solo punto, la valutazione della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Per chi progetta, organizza o mantiene macchine di questo tipo, la notizia ha un risvolto pratico: se la tenuità va valutata in concreto, a pesare saranno proprio le scelte fatte in reparto.
Sotto la lama: la macchina, l’infortunio, le omissioni
La linea del tempo è lunga. L’infortunio sul lavoro risale al 18 settembre 2018; la persona offesa ha presentato querela il 5 dicembre 2018, entro i tre mesi previsti. Il Tribunale di Civitavecchia ha condannato l’imputata, A.A., per lesioni colpose il 22 maggio 2024, e la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione il 3 ottobre 2025. Due gradi di merito concordi, quindi, sulla responsabilità.
Il tipo di contestazione, del resto, non è nuovo per chi si occupa di affettatrici. Già in un precedente della Sezione IV del marzo 2020 (n. 10161), relativo a un reparto cucina, l’addebito aveva tre componenti ricorrenti: aver consentito l’uso di una macchina affettatrice per la carne «priva dei dispositivi di protezione nella zona sottostante la lama da taglio», aver omesso un’adeguata formazione della lavoratrice sull’utilizzo e sulla fase di pulizia della macchina, non aver fornito idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) come i guanti in maglia di ferro. Protezioni della macchina, formazione, DPI: è lo stesso schema che ogni tecnico della sicurezza riconosce. Resta allora da capire che cosa ci fosse ancora da discutere davanti alla Cassazione, dopo due condanne conformi.
La decisione: condanna in piedi, tenuità da rivalutare
Sul piano dei numeri, la ricorrente perde quasi tutto. La Corte dichiara il ricorso inammissibile nel resto e la condanna a rifondere alla parte civile D.D. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in tremila euro oltre accessori di legge. Su un punto, però, la sentenza d’appello cade: viene annullata «limitatamente alla statuizione relativa all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.», con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Il nodo è la motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la causa di non punibilità. Richiamando la propria giurisprudenza (Sez. 4, n. 9457 dell’8 febbraio 2023, Magri), la Cassazione ricorda che in astratto l’art. 131-bis può applicarsi anche al delitto di lesioni colpose gravi, in relazione ai limiti edittali di pena, e che non basta il mero riferimento alla configurabilità di una circostanza aggravante per escluderla. In altre parole, evocare l’aggravante dell’art. 583 c.p., che qualifica le lesioni come gravi, non esaurisce l’obbligo di motivare. Il principio è consolidato: come segnalato nel commento di Materia Penale sull’infortunio e la tenuità, l’applicabilità alle lesioni colpose gravi vale «ancor più in seguito alla modifica ampliativa» dell’art. 131-bis introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022.
C’è poi il contesto. Secondo Cassazione, Sez. IV, n. 17163/2017, ripresa dall’Osservatorio Penale sugli infortuni sul lavoro, l’ambito lavoristico in cui si è verificato l’infortunio non può di per sé impedire il riconoscimento della particolare tenuità. Va però chiarito il paradosso solo apparente: la Corte non dichiara il fatto tenue. Impone a un’altra sezione della Corte di appello di Roma di valutarlo nel merito, riconoscendo o escludendo la tenuità con una motivazione aderente al caso concreto. E il caso concreto, in materia di macchine, è fatto di protezioni, istruzioni e attrezzature che si decidono in officina e in reparto, non in aula.
Tre lezioni operative: costruttore, datore di lavoro, manutentore
Se il giudice del rinvio guarderà al caso concreto, conviene guardarlo prima, dal lato di chi progetta, organizza e mantiene. Partendo dalle sole omissioni tipicamente contestate, le indicazioni sono tre.
Il costruttore deve verificare che la macchina sia dotata di protezioni efficaci anche nella zona sottostante la lama, quella che il precedente del 2020 indica come scoperta, e di dispositivi come lo spingi-pezzo al centro del caso deciso pochi giorni fa. È un costo di progettazione che si ripaga in termini di contenzioso evitato. Il datore di lavoro, nel quadro del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (il Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), deve garantire una formazione specifica non solo sull’uso ma anche sulla pulizia della macchina, fase spesso trascurata, e fornire i guanti in maglia di ferro come DPI. Il preposto, figura che vigila sull’attività dei lavoratori, è chiamato a controllare che quelle regole siano rispettate. Il manutentore, infine, deve accertare che le protezioni presenti non vengano rimosse, smontate per comodità durante la pulizia o lasciate mancanti dopo un intervento.
La particolare tenuità resta una valutazione del giudice, e in questo procedimento arriva otto anni dopo l’infortunio. Le protezioni sotto la lama, lo spingi-pezzo, la formazione su uso e pulizia, i guanti in maglia di ferro sono invece decisioni che si possono prendere subito. Il controllo da fare domani mattina è semplice: prendere ogni affettatrice in dotazione, verificare che quei quattro elementi ci siano e siano documentati. È un modo più affidabile di gestire il rischio che affidarsi a un rinvio.