La circolare chiarisce: il ciclo triennale riguarda solo le piattaforme fuoristrada da frutteto.
Negli ultimi mesi molti uffici tecnici e responsabili della sicurezza si sono posti la stessa domanda davanti alla nuova voce dell’allegato VII del d.lgs. 81/2008: le nostre piattaforme di lavoro elevabili passano a verifica ogni tre anni? La risposta arriva con la Circolare n. 11 del 26/10/2026, diffusa ieri dalla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le PLE ordinarie restano a cadenza annuale. Il ciclo triennale riguarda solo un caso preciso: le piattaforme fuoristrada che lavorano in frutteto con un’altezza della piattaforma inferiore ai 3 metri, secondo il riferimento della norma UNI EN 16952.
Triennale sì, ma non per tutte le piattaforme
L’origine del dubbio risale alla Legge 11 marzo 2026, n. 34, la “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, in vigore già dal 7 aprile 2026. L’articolo 12, rubricato “verifiche di attrezzature”, è intervenuto sul decreto legislativo n. 81/2008 modificando l’allegato VII, cioè l’elenco delle attrezzature soggette a verifiche periodiche ai sensi dell’articolo 71, comma 11. Su questo intervento si era espressa anche la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro sulle novità della legge. Nell’elenco è comparsa una nuova voce, “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto”, con verifica periodica triennale.
Il problema era nella formulazione. Letta senza contesto, la voce sembrava estendere la cadenza triennale a tutte le PLE, comprese quelle usate in edilizia, manutenzione o logistica. Se le PLE ordinarie non rientrano nella nuova voce, resta da capire quale macchina vi rientri davvero.
Tre cadenze per macchine che si somigliano
Secondo la pagina della circolare sul portale del Ministero, una lettura estensiva avrebbe inserito la voce delle piattaforme di lavoro elevabili senza associarla a un ambito di lavoro determinato, quello del frutteto. Il chiarimento elimina questa ambiguità. Le PLE ordinarie, finora classificate come ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato, non rientrano nella nuova voce e restano soggette a verifica annuale. Nell’allegato VII nel testo aggiornato le due voci convivono: “Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato” da un lato, “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto” dall’altro.
Accanto a questi due regimi ce n’è un terzo, che riguarda macchine simili per impiego ma diverse per inquadramento. Le macchine agricole raccogli frutta rientrano tra gli “impianti speciali” del punto 9 dell’allegato A al decreto ministeriale 4 marzo 1982. Sono già comprese nell’allegato VII come ponti sospesi e relativi argani, con obbligo di verifica biennale. Le tre famiglie si distinguono così:
PLE ordinarie, cioè i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato: verifica annuale.
Macchine agricole raccogli frutta, cioè gli impianti speciali del DM 4 marzo 1982 inquadrati come ponti sospesi e relativi argani: verifica biennale.
Piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto: verifica triennale.
Per l’ultima categoria la circolare fornisce un criterio tecnico. Per operazioni in frutteto si intendono principalmente quelle eseguite dalla piattaforma nel frutteto, fino a un’altezza massima della piattaforma inferiore ai 3 metri. Il riferimento, come indica la stessa circolare, viene dalla norma UNI EN 16952. Ne deriva un principio di metodo: la classificazione corretta dipende dalla destinazione d’uso e dalla norma tecnica di riferimento, non dall’aspetto della macchina. Una piattaforma semovente su terreno agricolo non è triennale per il solo fatto di lavorare all’aperto. Lo è se è progettata e destinata alle operazioni in frutteto entro quel limite di altezza.
Tre mosse e uno scadenzario da riscrivere
Stabilita la classificazione, conviene chiarire chi deve agire e con quali tempi. Per il costruttore la circolare non introduce un nuovo obbligo documentale. È però una buona prassi indicare in modo esplicito, nella documentazione che accompagna la macchina, il riferimento alla UNI EN 16952 e la destinazione al frutteto. Così l’utilizzatore e il verificatore hanno subito l’informazione che decide la cadenza.
Per il datore di lavoro l’obbligo è invece di legge. L’articolo 71 del d.lgs. 81/2008 gli impone di sottoporre le attrezzature dell’allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nell’allegato, per valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. In concreto significa riesaminare il parco macchine e assegnare a ogni attrezzatura la voce corretta. Chi avesse spostato le PLE ordinarie a cadenza triennale deve riportarle a cadenza annuale.
Restano poi i soggetti verificatori e i loro termini. In base alla disciplina delle verifiche periodiche dell’articolo 71, l’INAIL è titolare della prima verifica periodica, da effettuare entro sessanta giorni dalla richiesta. Le ASL sono titolari delle verifiche successive, da effettuare entro trenta giorni dalla richiesta. Questi tempi vanno inseriti nello scadenzario. Chi pianifica le richieste con margine rispetto alla scadenza ha un calendario prevedibile. Chi le presenta all’ultimo momento rischia di trovarsi con un’attrezzatura in scadenza e una verifica non ancora eseguita.
La Circolare n. 11 non aggiunge adempimenti, ma rende più precisa la norma. Le PLE ordinarie restano a cadenza annuale, le raccogli frutta a cadenza biennale e solo le piattaforme fuoristrada da frutteto sotto i 3 metri passano a cadenza triennale. Chi classifica correttamente ogni macchina e programma per tempo le richieste a INAIL e ASL evita sia le verifiche saltate sia quelle superflue, e mantiene un parco attrezzature conforme e prevedibile.