Il regolamento sostituisce la direttiva e sposta la responsabilità su fabbricanti, importatori e distributori, con scadenze ravvicinate
Sul tavolo dell’ufficio tecnico c’è una macchina connessa in rete. Accanto ci sono due requisiti dell’Allegato I, l’1.1.9 e l’1.2.1, che chiedono di progettarla in modo da ridurre al minimo i rischi di sicurezza derivanti dalle connessioni esterne. È a questo punto che il Regolamento (UE) 2023/1230 smette di essere un titolo in Gazzetta e diventa una revisione di progetto. Come ricorda la guida alle novità pubblicata da Lapam, il regolamento relativo alle macchine diventerà applicabile a decorrere dal 14 gennaio 2027. Oggi, 23 ottobre 2026, mancano meno di tre mesi. Il margine per organizzarsi c’è ancora, ma non è ampio.
Dalla direttiva al regolamento: le connessioni esterne entrano nel progetto
Il primo cambiamento riguarda la natura stessa dell’atto. Il Regolamento (UE) 2023/1230 abroga la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 73/361/CEE. Per chi ha lavorato per anni con la Direttiva Macchine il passaggio va oltre l’aggiornamento di un riferimento normativo. Il quadro di riferimento passa da una direttiva a un regolamento, e i requisiti essenziali di sicurezza vanno riletti alla luce di un contesto in cui la macchina non è più un sistema chiuso.
Il punto più concreto per i progettisti sta proprio nei requisiti 1.1.9 e 1.2.1. Secondo l’analisi di Agenda Digitale sul nuovo regolamento, questi requisiti stabiliscono regole precise sulla protezione da alterazioni. Mettono in evidenza la necessità di progettare macchine e prodotti correlati per ridurre al minimo i rischi di sicurezza che derivano da connessioni esterne. Da questo discende il contrasto con l’impostazione precedente. La cybersecurity smette di essere un tema da affrontare a valle, magari in fase di messa in servizio presso il cliente. Diventa un elemento della progettazione, da trattare con lo stesso metodo con cui si trattano i rischi meccanici o elettrici.
Sul piano operativo l’obbligo riguarda il risultato: la macchina deve essere progettata per minimizzare quei rischi. Il modo di arrivarci rientra invece nella buona prassi. Conviene censire tutte le interfacce di comunicazione della macchina, cioè porte, accessi remoti e collegamenti a reti aziendali. Per ciascuna va valutato come un’alterazione possa incidere sulle funzioni di sicurezza, e le scelte adottate vanno documentate. Se il requisito tecnico è chiaro, resta però da capire chi ne risponde quando la macchina passa di mano lungo la filiera.
Tre attori, tre azioni: fabbricante, importatore e distributore, organismo notificato
Il requisito non resta confinato all’ufficio progettazione. Come sottolinea l’approfondimento di Bureau Veritas sul Regolamento, il nuovo testo sostituisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE e stabilisce nuovi obblighi per fabbricanti, mandatari, importatori e distributori coinvolti nell’immissione sul mercato UE di macchine e prodotti correlati. Il Regolamento sposta e allarga la responsabilità legale oltre il fabbricante, fino a importatori e distributori, compresi quelli che portano nell’Unione macchine provenienti da paesi terzi.
Il fabbricante deve aggiornare la valutazione dei rischi includendo in modo esplicito le connessioni esterne previste dai requisiti 1.1.9 e 1.2.1, e far confluire questo lavoro nella documentazione tecnica. È il primo anello della catena e quello su cui il regolamento interviene più direttamente.
Importatori e distributori sono chiamati a una verifica preliminare sul proprio ruolo. Secondo Lapam, in determinate casistiche gli obblighi tipici dei fabbricanti si applicheranno direttamente anche a loro. L’azione concreta consiste quindi nel mappare i propri flussi di prodotto, a partire dalle macchine importate da paesi terzi. Per ciascun flusso va accertato in quali situazioni si passa dal ruolo di semplice operatore commerciale a quello di soggetto che risponde come un fabbricante. Chi lo scopre a gennaio rischia di trovarsi con obblighi che non ha messo a budget.
Gli organismi notificati hanno un ruolo specifico, legato alla struttura del settore. Nel comparto delle macchine circa il 98% delle imprese è costituito da piccole e medie imprese. Per questo l’articolo 25, paragrafo 5, del Regolamento invita espressamente gli organismi notificati a valutare l’adeguamento e la riduzione proporzionale delle tariffe per la valutazione della conformità, in relazione alle esigenze specifiche delle PMI. La formulazione è un invito e non un obbligo tariffario. Offre comunque alle piccole imprese un riferimento normativo preciso da richiamare quando chiedono un preventivo. Chiarito chi fa cosa, la domanda diventa quando, e le date della transizione non lasciano molto margine.
Gennaio 2027: le date da segnare e il margine che resta
Le tre azioni hanno senso solo se collocate nel calendario. La guida Lapam indica il 14 gennaio 2027 come data di applicazione del Regolamento. La pagina della Commissione europea dedicata alle macchine precisa invece che tutte le macchine immesse sul mercato UE prima del 20 gennaio 2027 devono essere conformi all’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE. Lo scarto di alcuni giorni tra le due date merita una verifica puntuale sul testo ufficiale pubblicato in Gazzetta. Chi pianifica immissioni sul mercato a cavallo di metà gennaio deve sapere con certezza quale quadro si applica a ciascun lotto. La scelta, a questo punto, è tra usare i mesi che restano per una revisione ordinata dei progetti oppure rincorrere la scadenza.
Il nuovo regolamento non va vissuto come un onere in più. Chi integra adesso la sicurezza delle connessioni nel progetto e chiarisce i ruoli lungo la filiera arriverà a gennaio 2027 con fascicoli tecnici solidi e rapporti più chiari con gli organismi notificati. Avrà anche un argomento di qualità da spendere sul mercato. In un settore composto quasi interamente da PMI, l’impresa che si muove per tempo può trasformare la conformità in un vantaggio competitivo.