Il recepimento italiano della Direttiva (UE) 2024/1785 sposta l’attenzione dal semplice rispetto di un valore alla capacità di dimostrare, con dati rappresentativi, quale prestazione ambientale sia realmente raggiungibile dalla singola installazione.
Il recepimento italiano della IED 2.0 ha compiuto il passaggio decisivo. Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1785 il 24 settembre 2026, dopo i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari. Il decreto risulta emanato il 28 settembre e, alla data del 5 ottobre 2026, è ancora indicato dal Quirinale come in attesa di pubblicazione.
Il percorso di recepimento è quindi sostanzialmente concluso, ma prima di parlare di disciplina nazionale pienamente vigente occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e verificare il testo definitivo pubblicato.
Detto questo, il cambiamento introdotto dalla IED 2.0 è già chiaro e, a mio avviso, non coincide con il semplice arrivo di nuovi limiti. La novità più importante è il modo in cui dovrà essere dimostrata la prestazione ambientale della singola installazione.

Il BAT-AEL non è più un intervallo da leggere dal lato più comodo
Le BAT Conclusions esprimono frequentemente i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, i BAT-AEL, sotto forma di intervalli. Nella pratica, il rischio è sempre stato quello di considerare l’estremo superiore dell’intervallo come una sorta di valore “automaticamente accettabile”.
La IED 2.0 rafforza un’impostazione diversa. L’autorità competente deve fissare i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili applicando le BAT nella specifica installazione, considerando l’intera gamma dei BAT-AEL. Il gestore deve quindi valutare la possibilità di raggiungere l’estremo più rigoroso dell’intervallo e dimostrare quale sia la migliore prestazione complessiva realisticamente conseguibile, tenendo conto anche degli effetti cross-media. È il criterio espresso dall’articolo 15, paragrafo 3, della Direttiva 2010/75/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1785.

Questo non significa che ogni installazione debba automaticamente essere autorizzata all’estremo più basso dell’intervallo, ma nemmeno che l’estremo superiore possa essere considerato, da solo, un porto sicuro. Tra i due estremi serve una valutazione tecnica, ed è qui che cambia il lavoro.
Il limite viene dopo l’installazione, non prima
Per capire quale prestazione sia realmente raggiungibile non basta prendere un valore di BAT-AEL e confrontarlo con un certificato analitico. Bisogna prima capire che cosa rappresenta quel dato.
Una concentrazione misurata al camino durante una giornata a basso carico produttivo può non descrivere la prestazione dell’impianto nelle condizioni più gravose. Due misure apparentemente uguali possono essere state ottenute con portate differenti, regimi produttivi differenti o condizioni di riferimento non confrontabili. È una distinzione che nella progettazione degli impianti di abbattimento considero fondamentale.
Prima viene il processo. Poi vengono le sorgenti, la captazione e le condizioni operative. Poi si verificano i dati: portata effettiva o normalizzata, base secca o umida, ossigeno di riferimento, concentrazione, variabilità e, quando i dati lo consentono, carico massico. Solo alla fine ha senso discutere il valore autorizzativo.
La IED 2.0 rende questo percorso ancora più importante, perché la prestazione, oltre che dichiarata, deve essere tecnicamente sostenibile e documentabile.
La prestazione ambientale non finisce al camino
Un altro elemento rilevante è l’allargamento della prospettiva. La revisione della IED non riguarda soltanto le emissioni in atmosfera. Rafforza il ruolo delle prestazioni ambientali complessive dell’installazione: uso dell’acqua, energia, materie prime, produzione di rifiuti, riutilizzo delle risorse, sostanze pericolose e gestione ambientale.

Sono inoltre previsti sistemi di gestione ambientale più strutturati e, per determinate attività, piani di trasformazione verso modelli industriali più efficienti, circolari e climaticamente neutrali. Il riferimento è l’articolo 27 quinquies della Direttiva 2010/75/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1785, che introduce i Piani di trasformazione nel sistema di gestione ambientale.
Per chi progetta o gestisce sistemi di abbattimento questo passaggio non è secondario. Una tecnologia può ridurre molto bene una concentrazione al camino ma richiedere, per esempio, consumi energetici elevati, grandi quantità di reagenti o generare un nuovo flusso di rifiuti o acque da trattare.
Questo non rende quella tecnologia sbagliata, ma la sua valutazione non può fermarsi alla sola efficienza di abbattimento. La domanda diventa quindi qual è la migliore prestazione complessiva ottenibile per quella specifica installazione.
Più dati, ma soprattutto dati migliori
La IED 2.0 aumenta il valore delle informazioni utilizzate nei procedimenti autorizzativi. Non necessariamente perché servano sempre più misure, ma perché i dati devono essere rappresentativi, confrontabili e collegati alle reali condizioni di esercizio.
Un dato senza contesto è debole. Se non sappiamo quale produzione era in corso, quale portata veniva aspirata, quali linee erano attive o quali condizioni di riferimento sono state utilizzate, quel numero può essere formalmente corretto ma tecnicamente poco utile.
Questo riguarda anche il rapporto tra impresa e autorità competente. La discussione tenderà sempre meno a concentrarsi soltanto sulla domanda “rispetta o non rispetta il limite?” e sempre più sulla domanda “quali evidenze dimostrano che questa è la prestazione realisticamente conseguibile dall’installazione?”. Ne consegue che una parte della preparazione del riesame AIA si sposta molto prima della fase autorizzativa.
La qualità delle evidenze assume ulteriore peso anche sul piano delle responsabilità. Il nuovo articolo 79 della Direttiva prevede, per le violazioni più gravi commesse da persone giuridiche, un importo massimo delle sanzioni amministrative almeno pari al 3% del fatturato annuo del gestore nell’Unione; l’articolo 79 bis riconosce inoltre il diritto al risarcimento per danni alla salute derivanti da violazioni delle misure nazionali di attuazione. Anche per questo dati tecnici tracciabili, rappresentativi e difendibili contano sempre di più.
Cosa dovrebbe verificare oggi un’impresa
Non serve aspettare il prossimo riesame per iniziare a lavorare. Le verifiche preliminari possono essere relativamente semplici:
- individuare le BAT Conclusions e i BREF realmente applicabili all’installazione;
- verificare quali sorgenti e quali condizioni operative sono rappresentate dai dati disponibili;
- controllare che le misure siano confrontabili con i riferimenti BAT-AEL utilizzati;
- individuare dove esistono dati solidi e dove, invece, restano gap tecnici o documentali;
- valutare gli effetti ambientali complessivi delle eventuali modifiche impiantistiche.
L’obiettivo è costruire un quadro tecnico più robusto, senza appesantire il dossier burocratico.
Il vero cambio di prospettiva
La IED 2.0 viene spesso descritta attraverso un elenco di nuovi obblighi: ampliamento del campo di applicazione, sistemi di gestione ambientale, maggiore trasparenza, monitoraggio, prestazioni ambientali, nuovi settori coinvolti. È una descrizione corretta, ma per molte installazioni industriali il cambiamento più profondo è un altro.
Il valore autorizzativo diventa sempre più il punto di arrivo di una valutazione e sempre meno un numero da leggere isolatamente. Per questo il tema non riguarda soltanto l’ufficio ambiente. Riguarda produzione, manutenzione, ingegneria, energia e direzione aziendale, perché sono questi reparti a generare i dati e le condizioni che permettono di dimostrare la prestazione reale dell’impianto.
Il principio, in fondo, è lo stesso che dovrebbe guidare ogni progetto sulle emissioni industriali: prima il processo, poi i dati, solo alla fine la tecnologia e il limite.
Le informazioni presenti in questo articolo si rifanno allo stato normativo verificato al 5 ottobre 2026.
Articolo originale di Davide Pasini, redatto sulla base della sua esperienza nella progettazione e nell’analisi di impianti per il controllo delle emissioni industriali. Revisione editoriale a cura di Osservatorio Industria