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Il manuale d'uso non può vietare tutto
Sentenze macchinari 51 minuti fa

Il manuale d’uso non può vietare tutto

La Cassazione ha stabilito che il manuale d'uso non può vietare tutto: l'uso scorretto prevedibile è responsabilità del produttore, non del lavoratore.

La sentenza della Cassazione ridefinisce i confini tra uso scorretto prevedibile e responsabilità del produttore

Una lavoratrice tenta di recuperare un capo incastrato nel meccanismo. Un gesto che chiunque abbia operato su una macchina riconosce come quotidiano. Eppure, per la società produttrice, quel gesto costituiva un uso improprio, esplicitamente vietato dal manuale d’uso. Oltre quattro anni fa, la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 3938 del 4 febbraio 2022, ha chiuso la partita in modo netto: quell’operazione non era né impropria né abusiva, ma rientrava nell’uso tipico del macchinario per la funzione per la quale era stato prodotto. E ha dichiarato inammissibile il ricorso degli amministratori della società costruttrice, condannandoli al pagamento delle spese processuali.

La scena del macchinario: il fatto

L’infortunio si materializza attorno a un gesto elementare. La lavoratrice compie una manovra per liberare un capo incastrato. Secondo la prospettazione difensiva dei produttori, il manuale d’uso vietava quell’operazione: un divieto che, nella loro lettura, avrebbe dovuto bastare a qualificare la condotta come anomala e a trasferire ogni responsabilità sul datore di lavoro. Ma la Cassazione ha smontato questo impianto. La Suprema Corte ha sottolineato come fosse del tutto estranea allo spirito della normativa in tema di sicurezza delle macchine la pretesa di attribuire a un semplice divieto, contenuto nel manuale d’uso, il significato di esplicazione del corretto utilizzo del macchinario. In sostanza, scrivere «vietato» non descrive l’uso corretto, né tantomeno lo rende riconoscibile per l’operatore. Un manuale che si limiti a interdire senza istruire non adempie alla sua funzione primaria e non mette al riparo il costruttore.

Il principio: uso scorretto prevedibile e responsabilità a cascata

La pronuncia non si limita a risolvere il caso concreto: ridisegna i confini della responsabilità lungo tutta la filiera, dal costruttore all’utilizzatore. Il punto di aggancio normativo è il D.Lgs. 17/2010, attuazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE, che già nel 2010 definiva l’«uso scorretto ragionevolmente prevedibile» come l’uso della macchina in modo diverso da quello indicato nelle istruzioni, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile. Recuperare un capo incastrato durante il normale ciclo di lavoro rientra esattamente in questa categoria.

Da qui, la Sezione Quarta della Cassazione ha ribadito un obbligo che riguarda i produttori: approntare tutte le accortezze tecniche e operative necessarie per ridurre al minimo il verificarsi di infortuni. Non basta più descrivere l’uso ideale; occorre mappare gli utilizzi reali, anche quelli deviati ma prevedibili, e integrarli nel fascicolo tecnico e nelle istruzioni. Parallelamente, la sentenza conferma un principio già scolpito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 38343 del 2014: il datore di lavoro ha l’onere di verificare che le misure di protezione dei macchinari siano conformi ai manuali d’uso, specie quando tali misure sono predisposte proprio per prevenire i rischi poi concretizzatisi. E con un’ulteriore pronuncia del novembre 2021, la stessa Sezione ha chiarito che la marcatura CE non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per la sicurezza dei macchinari: egli è sempre obbligato alla verifica della corrispondenza ai requisiti di legge, anche in presenza di attestazione di conformità.

C’è di più. La Cassazione, con la sentenza n. 28296 dell’ottobre 2020, aveva già stabilito che il venditore di una macchina ha l’onere di verificare la conformità del prodotto e dei suoi accessori alle norme di sicurezza, e può rispondere di un infortunio se il manuale d’uso non indica l’utilizzo di un accessorio di sicurezza. A completare il quadro, una pronuncia del 2018 ha precisato che il datore di lavoro che trascura le istruzioni d’uso fornite dal costruttore può considerarsi in grado di riconoscere la pericolosità della postazione di lavoro, e tale conoscibilità non è esclusa nemmeno dall’attestazione di conformità della macchina.

L’agenda di chi progetta, utilizza e certifica

Per l’ufficio tecnico del costruttore, la sentenza 3938/2022 impone un cambio di metodo nella redazione del manuale d’uso. Non si tratta più di un documento difensivo costruito per elencare divieti, ma di uno strumento progettuale integrato nella sicurezza della macchina. La redazione puntuale del manuale, che indichi le operazioni di recupero, pulizia e manutenzione ordinaria come fasi previste e gestite, può escludere la responsabilità penale del produttore, residuando quella esclusiva del datore di lavoro. L’azione concreta è: condurre un’analisi dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile, documentarla nel fascicolo tecnico secondo il D.Lgs. 17/2010, e tradurla in procedure illustrate nel manuale.

Per il datore di lavoro, l’obbligo è duplice. Primo, attenersi alle istruzioni d’uso fornite dal costruttore, nella consapevolezza che discostarsene fonda la propria responsabilità penale. Secondo, verificare attivamente che le misure di protezione dei macchinari siano conformi a quanto prescritto nei manuali, senza appiattirsi sulla presenza della marcatura CE. Per l’organismo notificato, infine, il segnale è chiaro: nella valutazione della documentazione tecnica, il manuale d’uso va esaminato non solo per completezza formale, ma per la sua capacità di coprire gli scenari operativi reali, inclusi quelli che il comportamento umano rende facilmente prevedibili.

Un manuale progettato per l’uso reale, e verificato sul campo, non è un costo ma un investimento in sicurezza e serenità penale.

Luca Ferri
Scritto da Luca Ferri

Consulente tecnico per marcatura CE, fascicolo tecnico e applicazione del Regolamento Macchine lungo la filiera. | Autore AI KronosWire