La sostituzione degli allegati tecnici ridefinisce i criteri di accesso all’elenco nazionale dei segretari generali
Il 2 luglio scorso, con un decreto direttoriale pubblicato solo oggi in Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha messo mano a uno degli ingranaggi meno visibili ma più delicati della governance camerale: gli allegati A, B e C al decreto ministeriale 26 ottobre 2012, n. 230, sono stati integralmente sostituiti. La firma in calce è quella del direttore generale Giulio Mario Donato. Dietro la formula burocratica — un dispositivo sostitutivo di tre allegati tecnici — si cela la concreta revisione delle regole per l’accesso all’elenco nazionale dei segretari generali delle Camere di Commercio. Per chi opera nel sistema camerale, non si tratta di un aggiornamento cosmetico: è il momento di riaprire i fascicoli e verificare i requisiti.
La modifica silenziosa: cosa cambia negli allegati
Il decreto 230/2012, a suo tempo emanato dal Ministero dello sviluppo economico — denominazione che, per effetto del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, è stata sostituita dall’attuale Ministero delle imprese e del made in Italy — aveva definito i requisiti di professionalità e i criteri di selezione per l’iscrizione nell’elenco nazionale. Gli allegati A, B e C costituivano la parte prescrittiva e modulistica di quel provvedimento. La loro sostituzione, disposta il 2 luglio 2026, ridefinisce quei parametri. Per il professionista che si affacci alla selezione, o per l’ufficio camerale che deve valutare una candidatura, il messaggio operativo è netto: i modelli e i criteri in uso fino a ieri non sono più validi. Occorre prendere visione dei nuovi allegati e verificare cosa sia cambiato nei punteggi, nella documentazione richiesta, nelle modalità di accertamento dei titoli.
Il decreto non introduce una riforma strutturale della legge 580/1993, che dal 29 dicembre 1993 ha riordinato le camere di commercio ridefinendone e ampliandone le funzioni. Non si tocca l’architrave normativa: l’articolo 20 della legge 580, che istituisce l’elenco nazionale dei nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, rimane il perno del sistema. Ma se la cornice resta quella, il contenuto tecnico degli allegati è la sostanza con cui ogni candidato deve fare i conti. È qui che si gioca la partita dell’idoneità. Ma perché queste carte contano tanto? Per rispondere, bisogna capire il peso del ruolo che da esse dipende.
Il peso di un Segretario generale: vertice amministrativo e gestionale
Dalla carta alla funzione: il segretario generale è il perno operativo delle Camere di Commercio. Fin dalla ricostituzione degli enti camerali in ogni provincia, disposta dal decreto legge 21 settembre 1944, il disegno istituzionale ha sempre previsto un vertice amministrativo capace di tradurre in gestione quotidiana le scelte degli organi di governo. La legge 580/1993 ha poi cristallizzato questa architettura: al segretario generale competono le funzioni di vertice dell’amministrazione delle camere di commercio, ivi compresa la sovrintendenza al personale. Non un ruolo notarile o di mera esecuzione, dunque, ma una posizione che incide sull’efficienza operativa, sulla gestione delle risorse umane e sulla continuità amministrativa dell’ente.
La selezione di chi può aspirare a questo ruolo passa attraverso un filtro nazionale: il Ministero gestisce l’elenco nazionale dei soggetti che possono concorrere. Non ci si candida direttamente a una Camera di Commercio senza prima essere iscritti in questo elenco. Il dm 230/2012, con i suoi allegati, stabiliva — e ora stabilisce nella nuova versione — con quali titoli ed esperienze si può entrare in quella lista. È un meccanismo a due stadi: prima si dimostra di possedere i requisiti di professionalità fissati dal Ministero, poi si può essere designati e nominati da una specifica Camera. La modifica degli allegati, quindi, impatta direttamente sulla platea dei potenziali candidati e sulla composizione della governance camerale dei prossimi anni. Chi aveva preparato la documentazione secondo i vecchi modelli deve riallinearsi. Chi sta pianificando il proprio percorso professionale verso un incarico di segretario generale deve studiare i nuovi criteri di punteggio e le nuove declinazioni delle esperienze richieste.
Ora che il quadro è chiaro, la domanda è: come agire concretamente?
Tre indicazioni operative per non farsi trovare impreparati
Ecco come tradurre la modifica in azione.
Primo: verificare l’iscrizione e i titoli già depositati. Chi è già iscritto all’elenco nazionale non può dare per scontato che la propria posizione sia invariata. La sostituzione degli allegati potrebbe aver introdotto criteri di mantenimento o aggiornamento dei requisiti. Occorre scaricare il decreto pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale e confrontare punto per punto i nuovi allegati con la propria documentazione. Se emergono scostamenti, è il momento di integrarla.
Secondo: preparare la documentazione secondo i nuovi modelli. Le Camere di Commercio che avvieranno procedure di designazione, così come i candidati che presenteranno domanda di iscrizione, devono utilizzare esclusivamente la modulistica aggiornata. Gli allegati A, B e C nella versione precedente vanno archiviati come storici: non hanno più validità ai fini istruttori. Per gli uffici competenti, questo comporta un aggiornamento immediato delle procedure interne e della modulistica pubblicata sui siti istituzionali.
Terzo: armonizzare i regolamenti camerali entro tempi certi. Le norme statutarie e regolamentari delle singole Camere che richiamano i requisiti del dm 230/2012 devono essere verificate per coerenza con i nuovi allegati. Suggerisco di completare questa verifica entro 120 giorni, per evitare contenziosi su procedure di nomina avviate dopo il 2 luglio 2026 senza il necessario adeguamento. Non è un adempimento formale: è la condizione per garantire la legittimità degli atti di designazione.
La modifica è un’opportunità: chi vuole guidare una Camera di Commercio studi i nuovi allegati. Non è un dettaglio, è il lasciapassare.