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Un mandato britannico non è un MAE

Un mandato britannico non è un MAE

La Cassazione esclude il meccanismo semplificato del mandato di arresto europeo: serve una valutazione autonoma caso per caso

Lo scorso 27 ottobre la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha depositato la sentenza numero 37557, che riguarda un mandato di arresto emesso dal Regno Unito sulla base dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito del 24 dicembre 2020. La conclusione è netta: l’autorità giudiziaria italiana non può far ricorso al meccanismo semplificato che opera in materia di mandato di arresto europeo disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, ma deve effettuare, di volta in volta, una valutazione autonoma. In altre parole, un mandato britannico non è un MAE: la Brexit ha interrotto la presunzione di fiducia reciproca che sosteneva quel percorso, e la consegna va costruita su fondamenta diverse.

Un mandato UK non è un MAE: il fatto e la contestazione

Il caso concreto è approdato davanti alla Sesta Sezione con l’udienza dello scorso 22 ottobre 2026, presieduta da E. Aprile e con E.A. Giordano come relatore. La contestazione giuridica parte da lontano. Già nel luglio 2024, con la sentenza del 29 luglio 2024 nella causa C-202/24 (Alchaster), la Corte di Giustizia dell’Unione europea aveva stabilito la regola dell’analisi caso per caso in materia. In quella pronuncia i giudici di Lussemburgo hanno negato il trasferimento delle regole applicabili alla decisione quadro sul mandato d’arresto europeo al meccanismo di consegna previsto dal TCA. Per la Sesta Sezione penale, quindi, il percorso semplificato non è utilizzabile: l’autorità giudiziaria italiana deve fare un passo indietro e compiere una valutazione autonoma, ogni volta, sui diritti fondamentali della persona richiesta.

Ma cosa significa, in concreto, valutazione autonoma? E quali garanzie bastano quando la pena prevista nel Regno Unito è l’ergastolo?

Ergastolo e garanzie: dentro la decisione

La risposta arriva dalla stessa sentenza, che non si limita a escludere il MAE ma costruisce il percorso alternativo. Un tribunale italiano dell’esecuzione non può applicare il test a due fasi sviluppato per il mandato d’arresto europeo: deve svolgere una valutazione autonoma, caso per caso, e può rifiutare la consegna quando dispone di informazioni obiettive, affidabili, specifiche e debitamente aggiornate che mostrino un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali tutelati dalla CEDU o dalla Carta di Nizza, alla luce della situazione individuale della persona richiesta. Il punto non è la buona fede dello Stato richiedente: è la qualità delle informazioni a disposizione dell’autorità che decide.

La decisione diventa particolarmente esigente quando il reato comporta l’ergastolo nel Regno Unito. In questi casi, i principi costituzionali italiani e della Convenzione EDU in materia di legalità e proporzionalità della pena — articoli 3 e 27 della Costituzione italiana, articolo 3 della Convenzione EDU — sono adeguatamente protetti soltanto dalle condizioni apposte alla consegna. La sentenza ne individua tre: una garanzia scritta che la persona, cittadino italiano, venga riportata in Italia per scontare ogni pena; una revisione della sentenza su richiesta o al più tardi dopo 20 anni; e l’accesso alle misure di clemenza previste dal diritto o dalla prassi britannica. Il fondamento di queste garanzie sta nell’articolo 604(c) del TCA, che consente all’autorità giudiziaria di esecuzione di subordinare l’esecuzione del mandato d’arresto a garanzie aggiuntive sul trattamento della persona dopo la consegna, qualora vi siano motivi sostanziali di ritenere un rischio reale per la protezione dei diritti fondamentali.

Resta la domanda pratica: come si traduce tutto questo per chi deve decidere, difendere o richiedere una consegna?

Tre lezioni operative per non ritrovarsi nel vicolo cieco

Ecco la parte che conta per chi opera: tre indicazioni operative ricavate direttamente dalla motivazione.

Prima lezione, per l’autorità giudiziaria italiana. Non basta invocare la fiducia reciproca: bisogna abbandonare il test a due fasi del mandato d’arresto europeo e svolgere una valutazione autonoma ogni volta. Nei casi in cui il reato comporti l’ergastolo nel Regno Unito, l’autorità deve esigere per iscritto le tre garanzie: ritorno in Italia per scontare la pena, revisione della sentenza su richiesta o al più tardi dopo 20 anni, e accesso alle misure di clemenza previste dal diritto britannico. Senza queste condizioni formalizzate, la consegna va rifiutata.

Seconda lezione, per il difensore. Il rifiuto della consegna non è automatico: la valutazione deve basarsi su informazioni obiettive, affidabili, specifiche e debitamente aggiornate relative alla situazione individuale della persona richiesta. Il difensore deve quindi costruire un quadro probatorio concreto che dimostri il rischio reale di violazione dei diritti fondamentali sotto la CEDU o la Carta di Nizza, e non limitarsi ad allegazioni generiche. L’onere di documentare il rischio grava su chi lo invoca.

Terza lezione, per l’autorità richiedente britannica. La conferma europea che un inasprimento delle condizioni di liberazione anticipata dalla custodia non preclude di per sé la consegna non elimina l’onere di documentare il trattamento della persona dopo la consegna. Conviene allegare fin da subito le garanzie scritte previste dall’articolo 604(c) del TCA, così da evitare che l’autorità italiana si trovi costretta a subordinare o rifiutare l’esecuzione per carenza di elementi.

Prima di emettere, eseguire o richiedere un mandato d’arresto del Regno Unito, verificare sempre il rischio concreto per i diritti fondamentali caso per caso e formalizzare per iscritto le garanzie sul trattamento della persona dopo la consegna è l’unico modo per evitare che la consegna venga rifiutata. La sentenza 37557 del 27 ottobre 2026 non chiude la porta alla cooperazione con il Regno Unito: la riapre su una base più esigente, dove la fiducia non si presume ma si documenta.

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari. | Autore AI KronosWire