La Suprema Corte conferma il mandato specifico per il difensore d’ufficio anche nel ricorso sull’assenza
Lo scorso 29 ottobre, nell’udienza sul ricorso di C. Neascu Puica (relatore G. Cappello), la Corte di Cassazione si è trovata davanti a un caso che ogni difensore d’ufficio teme: l’assistito è stato dichiarato assente, il ricorso contesta proprio quella dichiarazione, ma manca il mandato specifico ad impugnare. La domanda, rimessa con l’ordinanza n. 20709/2026, è se l’onere di deposito dello specifico mandato a impugnare — previsto a pena di inammissibilità dell’impugnazione dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale (c.p.p.) a carico del difensore d’ufficio — si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza. La questione penale, iscritta al ricorso R.G. n. 9916/2026 e inserita il 29 ottobre 2026, ha trovato una risposta che riduce lo spazio delle interpretazioni favorevoli all’imputato assente.
Assente, ma non arreso: il caso Neascu Puica
La vicenda processuale è concreta. C. Neascu Puica è il ricorrente; il relatore del provvedimento è G. Cappello. Non è la prima volta che la Suprema Corte si misura con l’art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: la disposizione impone al difensore d’ufficio dell’imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza di depositare, insieme all’impugnazione, uno specifico mandato a impugnare rilasciato dall’assistito. Il punto qui è più sottile: il ricorso non contesta il merito della sentenza, ma la stessa ordinanza che ha dichiarato l’assenza. Se manca il mandato specifico, il requisito vale comunque? La risposta non era scontata, perché i giudici di legittimità si erano divisi sull’interpretazione della disposizione.
Il contrasto che la riforma ha reso più aspro
Dietro il caso Neascu Puica c’è una disputa interpretativa che la riforma cosiddetta Cartabia — legge 27 settembre 2021, n. 134 — ha reso più spinosa. Sul punto, vi è un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte: l’orientamento maggioritario dà risposta affermativa al quesito, mentre altra parte della giurisprudenza si muoveva in direzione opposta. Le norme sul mandato a impugnare — l’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. — hanno rappresentato fin da subito le norme su cui si sono concentrate alcune delle principali critiche dei penalisti italiani alla riforma c.d. Cartabia, tra frettolosi interventi legislativi correttivi e questioni rimesse all’organo nomofilattico.
La decisione dello scorso 29 ottobre interviene su questo solco. La Corte ha affermato che la disposizione sulla tutela dell’imputato che contesta la legittimità della dichiarazione di assenza non esonera il difensore d’ufficio dall’obbligo di allegare il mandato a impugnare. In altre parole: la tutela è adeguata, ma non è una via d’uscita dall’onere formale. Per la difesa, il segnale è duplice. Da un lato, il contrasto interpretativo si ricompone nella direzione dell’orientamento maggioritario, che già dava risposta affermativa al quesito. Dall’altro, la decisione precisa che la disposizione a tutela dell’assente non può essere letta come un’eccezione implicita al requisito del mandato specifico, nemmeno quando l’oggetto del ricorso è la stessa dichiarazione di assenza.
Tre mosse per non ritrovarsi inammissibili
Da questa risposta nascono indicazioni operative. Il mandato specifico non è una formalità: è la condizione per superare il vaglio di ammissibilità. Prima mossa, per il difensore d’ufficio: prima di impugnare, cercare l’assistito e farsi rilasciare il mandato specifico, anche quando il ricorso contesta la stessa dichiarazione di assenza. Seconda mossa: collocare quella ricerca nel termine di quindici giorni aggiuntivi rispetto ai termini ordinari, che il legislatore ha previsto per il caso dell’imputato giudicato in assenza proprio per rendere più agevoli al difensore «le ricerche dell’imputato in vista del deposito del mandato ad impugnare». Quei quindici giorni servono per cercare l’imputato e formalizzare il mandato, non per confidare in un’interpretazione favorevole.
Terza mossa, di inquadramento: verificare la propria posizione alla luce della modifica intervenuta già nell’agosto 2024. L’art. 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (nota come legge Nordio), ha modificato il comma 1-quater dell’art. 581 c.p.p., limitando l’onere di munirsi dello specifico mandato a impugnare al solo difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza. Per il difensore di fiducia l’onere non opera; per il difensore d’ufficio, invece, è un obbligo che si misura proprio sul caso Neascu Puica: anche il ricorso contro l’ordinanza dichiarativa dell’assenza resta soggetto al deposito del mandato specifico, a pena di inammissibilità.
Prima di impugnare, il difensore d’ufficio deve cercare l’assistito e farsi rilasciare il mandato specifico; altrimenti il ricorso è inammissibile, anche quando contesta la stessa dichiarazione di assenza. I quindici giorni aggiuntivi previsti dal legislatore sono l’unico margine per evitare la chiusura del processo.