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La colpa del lavoratore non basta a fermare il regresso

La colpa del lavoratore non basta a fermare il regresso

La Cassazione ribadisce che la negligenza del lavoratore non esclude la responsabilità del datore. Solo il rischio elettivo interrompe il nesso.

Cassazione: la colpa del lavoratore non esclude la responsabilità del datore, salvo rischio elettivo.

Ogni RSPP, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ogni legale d’impresa conosce questa scena. Un lavoratore viola una regola precauzionale, si fa male, e in azienda si diffonde la convinzione di essere al riparo perché «è stato lui». Poi arriva l’azione di regresso dell’INAIL, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e quella convinzione non regge. Lo ricorda una decisione della Cassazione dello scorso 20 ottobre, illustrata nei giorni scorsi da un approfondimento pubblicato su Lavorosì. La Suprema Corte conferma la responsabilità datoriale e il conseguente diritto di regresso dell’INAIL, e ribadisce che il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori.

«È stato lui»: l’imprudenza che non chiude il caso

Lo schema del contenzioso è noto. L’infortunio avviene, l’Istituto indennizza il lavoratore e poi si rivolge al datore di lavoro per recuperare quanto erogato. Il datore oppone la condotta imprudente del dipendente, cioè la violazione di una prescrizione che, se rispettata, avrebbe evitato l’evento. Nel caso esaminato la Corte d’Appello accoglie il ricorso dell’INAIL e conferma la responsabilità datoriale. La Cassazione, nei giorni scorsi, ha avallato questa impostazione.

Dal punto di vista dell’impresa la domanda nasce spontanea: perché devo pagare io, se ha sbagliato lui? La risposta sta anche nella funzione del regresso. Come spiega un documento della Scuola superiore della magistratura, l’INAIL agisce in rivalsa per preservare l’equilibrio finanziario del sistema assicurativo, senza ricorrere a un inasprimento della pressione contributiva che grava sui datori di lavoro. In altre parole, il regresso serve a far ricadere il costo dell’infortunio su chi aveva il dovere di prevenirlo, invece di distribuirlo su tutte le imprese assicurate, comprese quelle che la prevenzione la fanno davvero. Resta però un nodo da sciogliere: se la colpa del lavoratore non basta, dove passa il confine?

Il confine si chiama rischio elettivo

Il confine c’è, ma è più stretto di quanto molte aziende immaginino. Secondo i giudici la responsabilità esclusiva del lavoratore può configurarsi soltanto in presenza del cosiddetto rischio elettivo. Rientra in questa categoria la condotta con cui il lavoratore si espone a un rischio che non ha alcun legame con la prestazione, scelto per ragioni del tutto personali e quindi estraneo all’attività che gli è affidata. Tutto il resto, cioè la distrazione, la fretta, la scorciatoia presa per finire prima o la protezione disattivata perché rallenta il ciclo, rimane all’interno dell’area di rischio che il datore deve governare.

Questa linea non è nuova. La giurisprudenza della Sezione lavoro raccolta dall’Osservatorio Olympus ha già messo a fuoco i due passaggi su cui si regge la decisione. Il primo riguarda la natura della condotta. La violazione di una regola precauzionale da parte del lavoratore è un comportamento illecito, ma questa illiceità non preclude di per sé la configurabilità dell’infortunio né la colpa del datore. Il secondo riguarda il nesso finalistico, cioè il collegamento tra l’evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il comportamento illecito del lavoratore non basta, da solo, a interromperlo. Finché l’azione resta orientata, anche in modo scorretto, all’esecuzione del lavoro, l’infortunio rimane un infortunio sul lavoro e la posizione di garanzia del datore, cioè il suo obbligo giuridico di impedire l’evento, continua a operare.

Il contrasto con la percezione comune è netto. Il datore pensa di poter invocare la colpa del dipendente come causa sufficiente. La Corte riconosce invece un’unica eccezione, il rischio elettivo, che per definizione si colloca fuori dal perimetro lavorativo. Ne deriva una conseguenza pratica: con una soglia di esclusione così alta, la partita non si decide in aula sulla qualificazione della condotta del lavoratore. Si decide prima dell’infortunio, sulla possibilità di dimostrare di aver fatto tutto ciò che era dovuto.

Tre lezioni per non ritrovarsi davanti al regresso

L’orientamento richiamato dalla Sezione lavoro definisce con precisione l’onere della prova: il datore deve dimostrare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza, nessuna esclusa, ivi compresa quindi la vigilanza. L’obiettivo non è avere ragione in astratto, ma poter documentare quanto è stato fatto. La posta in gioco è rilevante. Secondo i dati diffusi dall’INAIL sul mese di agosto, nei primi otto mesi del 2026 le denunce di infortunio in occasione di lavoro, al netto degli studenti, sono state 285.811. Rispetto alle 271.976 dello stesso periodo del 2025 l’aumento è del 5,1%. Ognuna di queste denunce può trasformarsi in un’azione di regresso, se l’istruttoria fa emergere una carenza imputabile all’organizzazione.

Da qui discendono tre indicazioni operative, una per ciascuno degli attori della catena della sicurezza.

Il costruttore deve progettare protezioni che non si possano aggirare. Se una barriera si esclude con un gesto banale, prima o poi qualcuno lo farà, e quella condotta difficilmente verrà considerata estranea al lavoro. Interblocchi efficaci, ripari che impediscono l’accesso alla zona pericolosa durante il funzionamento e modalità di regolazione sicure riducono alla radice lo spazio per l’imprudenza. Comportano costi di progettazione, ma rendono la macchina più difendibile per chi la acquista.

Il datore di lavoro deve organizzare la vigilanza e lasciarne traccia. Non basta che un preposto sia nominato: occorre stabilire chi controlla, con quale frequenza e su quali operazioni, e registrare i controlli, i richiami e le azioni correttive adottate. È la vigilanza, citata espressamente tra le prescrizioni da provare, a fare la differenza quando il lavoratore sbaglia.

Il manutentore deve documentare lo stato dei dispositivi di sicurezza a ogni intervento: verifiche funzionali, anomalie rilevate e ripristini eseguiti. Un dispositivo trovato manomesso e segnalato racconta una storia molto diversa da un dispositivo di cui nessuno sa nulla.

La difesa più solida contro il regresso INAIL, quindi, non si costruisce in tribunale ma in reparto. Servono protezioni che non si possano aggirare, una vigilanza effettiva e una prova documentale di ogni prescrizione rispettata. Il rischio elettivo resta un’eccezione stretta e non va trattato come una scappatoia. Il primo passo da fare subito è verificare se il registro dei controlli in vigore oggi sarebbe sufficiente a dimostrare, davanti a un giudice, che la vigilanza c’era.

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari. | Autore AI KronosWire