Per un consulente del lavoro o un RSPP la scena è nota: un’impresa viene sospesa per lavoro nero e, per ottenere la revoca, deve programmare la formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori irregolari. Fino a pochi giorni fa bastava un calendario che chiudesse i corsi entro 60 giorni. Con la nota n. 2377 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, diffusa nei giorni scorsi, quel numero scompare dal verbale di prescrizione. Al suo posto entra un criterio meno rigido nella forma ma più stringente nella sostanza: il tempo tecnicamente necessario per frequentare i corsi.
Nota 2377: il verbale non parla più di 60 giorni
L’atto ha una funzione precisa. Come ha sintetizzato ANCE, con i chiarimenti sulla revoca della sospensione l’Ispettorato intende dare indicazioni operative al personale ispettivo e garantire comportamenti uniformi sul territorio. La nota arriva dopo il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito con nota prot. n. 11396 dello scorso 27 ottobre.
Il punto di partenza è la prassi fissata nel 2021. La circolare n. 3/2021, che illustrava le sostanziali modifiche apportate all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, riteneva sufficiente, ai soli fini della revoca, che la formazione del personale da regolarizzare fosse programmata per concludersi entro 60 giorni. Quel riferimento, però, poggiava su una regola che non esiste più: l’Accordo Stato-Regioni del 2025 ha eliminato la previsione che consentiva di completare la formazione entro sessanta giorni dall’assunzione. Si tratta dell’Accordo del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, che individua durata e contenuti minimi dei percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e che oggi disciplina formazione e addestramento specifico. La nota 2377 allinea quindi la prassi ispettiva a un quadro normativo cambiato già da oltre un anno. Resta da capire quale termine prenda il posto di quello fisso, e chi lo stabilisca.
Dal termine fisso al tempo tecnicamente necessario
La risposta dell’INL è in due passaggi. Il primo riguarda la condizione per la revoca: è sufficiente che l’attività formativa sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile. Il secondo riguarda il verbale di prescrizione: il personale ispettivo non farà più riferimento ai 60 giorni, ma indicherà un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per partecipare ai corsi. Il termine, in altre parole, non è più uguale per tutti: dipende dalla durata effettiva dei percorsi richiesti dall’Accordo 59/CSR per quei lavoratori e quelle mansioni.
Qui sta l’apparente paradosso della nota. Sparisce un limite numerico e il margine sembra allargarsi; in realtà si restringe. Un corso che richiede pochi giorni di aula non potrà più essere spalmato su due mesi solo perché la prassi lo consentiva. Il termine diventa elastico verso il basso, non verso l’alto: chi ha un percorso formativo breve e già organizzato avrà un termine breve, e lo stesso vale per la revoca.
Per due settori il riferimento esiste già ed è più stretto. L’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. 198/2025, ha introdotto misure specifiche per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In queste realtà la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’art. 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o, in caso di somministrazione di lavoro, dall’inizio dell’utilizzazione. È un obbligo di legge, non un’indicazione di prassi: il tempo tecnicamente necessario va quindi letto dentro quel limite. Un termine flessibile può essere un vantaggio o un rischio, e la differenza la fa l’organizzazione che c’è prima del controllo.
Tre mosse prima della prossima ispezione
Che cosa cambia, concretamente, lunedì mattina in ufficio? La nota non introduce nuovi obblighi formativi: rende operativo un quadro già vigente. Le indicazioni valgono dall’emanazione della nota, senza un periodo transitorio.
Datore di lavoro. L’obbligo è formare i lavoratori secondo l’Accordo 59/CSR. La buona prassi è avere un calendario formativo attivabile subito, con durate e contenuti coerenti con l’Accordo, così da presentare in caso di sospensione una programmazione che si chiuda davvero nel più breve tempo possibile. Nel turistico-ricettivo e nella somministrazione il riferimento resta in ogni caso il limite dei trenta giorni.
Consulente e soggetto formatore. Il termine nel verbale sarà parametrato al tempo tecnicamente necessario per frequentare i corsi. Conviene quindi essere in grado di documentarlo: durata dei moduli, date di avvio disponibili, tempi di eventuale addestramento specifico. Una programmazione motivata rende più semplice il confronto con l’ispettore.
Personale ispettivo e chi lo affianca. Nel verbale di prescrizione il riferimento ai 60 giorni non va più indicato; il termine non deve superare il tempo tecnicamente necessario per i corsi, e per turistico-ricettivo e somministrazione di alimenti e bevande va rispettato il limite dei trenta giorni previsto dall’art. 1-bis del D.L. 159/2025.
La nota non va letta come un irrigidimento. Premia chi tratta la formazione come un processo già impostato, non come una scadenza da rincorrere dopo il controllo. Un calendario pronto e coerente con l’Accordo Stato-Regioni del 2025 è la strada più rapida per ottenere la revoca della sospensione e riprendere l’attività.