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La formazione sulla sicurezza ora parte il giorno dell'assunzione

La formazione sulla sicurezza ora parte il giorno dell’assunzione

L'Ispettorato del Lavoro: la formazione sulla sicurezza va avviata il giorno dell'assunzione e conclusa entro 30 giorni per la revoca.

L’Ispettorato: cessata la norma transitoria del 2011, la formazione va avviata subito e chiusa entro 30 giorni

Il caso è noto a ogni consulente del lavoro e a ogni ufficio personale. Un’impresa viene sospesa ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 per lavoro non dichiarato. Deve regolarizzare i lavoratori trovati in nero e chiedere la revoca del provvedimento. Fino a pochi giorni fa, sul fronte della formazione sulla sicurezza, bastava dimostrare di averla “programmata” per concluderla entro sessanta giorni. Con la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2377, diffusa nei giorni scorsi, quella programmazione sulla carta non basta più. L’INL ha acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, reso con nota prot. n. 11396 del 27/10/2026. Il punto di partenza ora è il giorno dell’assunzione.

Addio ai sessanta giorni: perché la “programmazione” non basta più

Per capire la svolta bisogna tornare alla fonte del vecchio margine. Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione. Nel 2021 l’INL aveva applicato quel criterio anche alla procedura di revoca. La circolare n. 3/2021 sul nuovo provvedimento di sospensione inquadrava la misura come strumento per far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Ai soli fini della revoca, secondo quella circolare, era sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare fosse “programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni”.

Quel presupposto oggi non regge più. La formazione e l’addestramento specifico sono ora disciplinati dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione del 17 aprile 2025, n. 59/CSR. Come ricostruisce anche l’approfondimento di QuotidianoPiù sulla revoca, il nuovo Accordo del 2025 ha eliminato la previsione che consentiva il completamento della formazione entro 60 giorni. La nota n. 2377 allinea quindi la prassi ispettiva a un quadro normativo già cambiato da oltre un anno e mezzo. Venuta meno la norma transitoria, cade anche la tolleranza costruita su di essa. Resta da chiarire quanto tempo rimanga davvero per chiudere i corsi e chi segua un regime diverso.

Trenta giorni, o meno: cosa cambia nella revoca della sospensione

La risposta è netta. In caso di sospensione dell’attività imprenditoriale, per ottenere la revoca la formazione del personale da regolarizzare va programmata per concludersi “nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione”. Il riferimento ai 60 giorni è superato. Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il percorso formativo deve essere attivato in occasione dell’assunzione o dell’inizio della somministrazione. Le due regole vanno lette insieme: l’avvio coincide con l’ingresso del lavoratore e la conclusione arriva entro il trentesimo giorno.

Per due settori il termine dei trenta giorni ha una base di legge espressa. L’art. 1-bis del D.L. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. 198/2025, prevede che nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande i percorsi formativi “si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”. L’INL precisa però un punto da non trascurare. Anche in questi settori la conclusione può avvenire entro 30 giorni, ma l’avvio tempestivo deve essere documentabile, come riporta il Quotidiano IPSOA del 30 ottobre. I trenta giorni sono quindi il tempo per completare la formazione, non per rinviarne l’inizio.

C’è poi il caso dei rapporti brevi, frequente nella stagionalità turistica e negli eventi. Per i contratti di durata inferiore a 30 giorni, la formazione deve concludersi entro tempi coerenti con la durata del rapporto di lavoro. Un contratto di dieci giorni non può quindi contare su un percorso che si chiude al ventinovesimo. La conseguenza pratica è chiara: in sede di revoca l’ispettore non valuterà soltanto un calendario, ma la prova che la formazione sia partita davvero e in tempo.

Tre mosse prima della prossima ispezione

Conviene trattare la formazione come un fascicolo tecnico: vale se è completo e tracciabile prima che qualcuno lo chieda. Ecco le azioni per i tre attori coinvolti, tenendo distinto l’obbligo dalla buona prassi.

Datore di lavoro. L’obbligo è avviare il percorso formativo al momento dell’assunzione o dell’inizio della somministrazione e concluderlo entro 30 giorni. La buona prassi è registrare l’avvio lo stesso giorno della comunicazione di assunzione, con un documento datato e firmato dal lavoratore.

Consulente, addetto alla formazione o RSPP. Per i contratti sotto i 30 giorni l’obbligo è che la formazione si concluda in tempi coerenti con la durata del rapporto. La buona prassi è preparare, prima della stagione, moduli già calibrati sulle durate contrattuali più ricorrenti in azienda.

Ente formatore. L’avvio tempestivo deve essere documentabile e l’attestazione è la prova più diretta. La buona prassi è indicare sempre sia la data di inizio sia quella di fine del percorso, in modo da renderle verificabili senza integrazioni successive.

La sequenza da tenere a mente è semplice. Al giorno 0, con l’assunzione o l’inizio della somministrazione, il percorso formativo parte. Entro il giorno 30, o prima per i contratti più brevi, si conclude. A quel punto l’impresa può chiedere la revoca con la documentazione già pronta.

Nessun allarme, dunque. La regola nuova è più chiara della vecchia, perché sostituisce una tolleranza legata a una norma transitoria con un termine certo e con un criterio di prova esplicito. Chi avvia e documenta la formazione dal primo giorno, specie nel turismo e nella ristorazione stagionale, non subisce l’ispezione. Arriva con la revoca già impostata e riduce al minimo il fermo dell’attività.

Luca Ferri
Scritto da Luca Ferri

Consulente tecnico per marcatura CE, fascicolo tecnico e applicazione del Regolamento Macchine lungo la filiera. | Autore AI KronosWire