La regola è esigibile e senza eccezioni: la formazione sulle attrezzature si fa solo in presenza
Ogni RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) conosce la scena: c’è un aggiornamento per gli addetti a un’attrezzatura di lavoro da programmare e, per comodità, lo si mette in calendario in videoconferenza o su una piattaforma e-learning. Con l’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 a pieno regime, quel corso non è valido. Le FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro lo dicono senza ambiguità: per le attrezzature di lavoro sia la formazione iniziale sia gli aggiornamenti si svolgono esclusivamente in presenza fisica. Non è una novità di queste settimane: la regola è esigibile da mesi. Il punto è un altro. A chiedersi come applicarla, insieme al resto dell’Accordo, sono stati in tanti, abbastanza da spingere il Ministero a istituire un tavolo interistituzionale dedicato.
In aula, non in videochiamata: le regole che contano dopo maggio 2026
Conviene ricostruire la cronologia con precisione. L’Accordo n. 59 del 17 aprile 2025 è entrato in vigore con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro, il 19 maggio 2025. Si tratta dell’atto previsto dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, sancito in Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: come si legge nel repertorio atto n. 59/CSR, il suo scopo è individuare durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. Per dodici mesi, dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026, è stato consentito avviare corsi secondo le regole dei precedenti Accordi abrogati. Le fonti di settore, come l’approfondimento di Vega Formazione, indicano poi il 24 maggio 2026 come data a partire dalla quale tutte le novità sono entrate pienamente in vigore e sono diventate obbligatorie. Oggi, a oltre cinque mesi da quelle scadenze, non ci sono più margini transitori a cui appoggiarsi.
Tre vincoli operativi meritano attenzione. Il primo è quello già visto: per le attrezzature di lavoro non sono ammesse modalità a distanza, né la videoconferenza sincrona né l’e-learning. Il secondo riguarda il credito formativo maturato con i corsi abilitanti, che conserva validità soltanto se accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Il terzo tocca gli enti formatori: l’accreditamento regionale, ai sensi dell’intesa del 20 marzo 2008 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009, è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma in cui è stato ottenuto. Regole nette, almeno sulla carta. Perché allora gli uffici ministeriali hanno ricevuto così tante domande?
Troppe domande per un testo solo: nasce il tavolo interpretativo
Non c’è una sentenza a mettere in discussione l’Accordo, ma qualcosa di più ordinario e, per chi lavora sul campo, più eloquente: i numerosi quesiti interpretativi arrivati alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative. In risposta, come riporta la pagina ministeriale dedicata all’Accordo, è stato istituito un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire i chiarimenti necessari a garantire uniformità interpretativa. Il segnale è utile: chi applica la norma non è solo davanti ai dubbi. Ma chi deve chiudere oggi un piano formativo può davvero permettersi di aspettare?
Costruttore, datore di lavoro, manutentore: tre cose da sistemare adesso
Il tavolo chiarirà i dettagli, ma le regole di base sono già esigibili. Da lì conviene ripartire, distinguendo i ruoli. Per il datore di lavoro, e per l’RSPP che lo supporta, la prima verifica riguarda il calendario degli aggiornamenti sulle attrezzature: ogni sessione prevista a distanza va riportata in aula. La seconda riguarda le scadenze: poiché il credito dei corsi abilitanti regge solo con aggiornamenti regolari entro dieci anni, è opportuno ricostruire per ciascun lavoratore la data dell’ultimo attestato e pianificare per tempo il successivo. È un lavoro d’archivio, non una spesa straordinaria, e rende la situazione leggibile anche a un ispettore.
Per il manutentore e, più in generale, per gli operatori che lavorano su cantieri e impianti in Regioni diverse, la domanda chiave è dove sia accreditato l’ente che ha erogato la formazione. Il vincolo territoriale dell’accreditamento regionale è esplicito, e chi si sposta tra territori, o affida la formazione a un ente con sede altrove, ha interesse a controllarlo prima, non dopo. Anche qui la soluzione è di metodo: tenere traccia, per ogni attestato, dell’ente e della Regione o Provincia autonoma di accreditamento.
Per l’ufficio tecnico del costruttore, infine, la questione riguarda le eventuali attività formative proposte insieme alla macchina. Se tra i servizi offerti al cliente c’è un modulo di addestramento erogato da remoto, vale la pena allinearlo all’obbligo di presenza fisica previsto per le attrezzature di lavoro, così da non consegnare all’utilizzatore un percorso che poi non potrà far valere. Nessuno di questi passaggi introduce obblighi nuovi: si tratta di applicare con ordine quelli già in vigore.
La lista di verifica, in sintesi, è breve: modalità di erogazione dei corsi sulle attrezzature, scadenze decennali degli aggiornamenti, accreditamento territoriale degli enti formatori. Chi mappa oggi attestati, date, modalità e accreditamenti non avrà nulla da rincorrere quando arriveranno i chiarimenti del gruppo interistituzionale: per lui saranno una rifinitura, non una sanatoria.