Direttiva europea in vigore dal 14 luglio 2024, recepimento scaduto il 15 luglio.
Chi compra la prestazione entra nel perimetro penale
Il nucleo della riforma è una nuova fattispecie che sposta lo sguardo dal lato dell’offerta a quello della domanda. Come ricostruisce un’analisi pubblicata sullo Strafrechtsblog austriaco, è punibile chi si avvale della prestazione di una persona sfruttata e agisce «wissentlich», cioè con consapevolezza. La cornice edittale prevista dal progetto arriva fino a due anni di pena detentiva. Il reato è inoltre sussidiario: si applica soltanto quando la stessa condotta non ricade già sotto norme penali più severe, come quelle sulla tratta di esseri umani. In pratica fa da rete di chiusura, pensata per i casi in cui l’utilizzatore non partecipa allo sfruttamento ma ne trae vantaggio sapendo come stanno le cose.
Il destinatario, quindi, non è l’organizzazione criminale ma il cliente: il committente che acquista un servizio, l’impresa che lo inserisce nella propria catena del valore, il privato che ne beneficia. Per chi si occupa di compliance l’aspetto più delicato è l’elemento soggettivo. La parola «wissentlich» descrive chi agisce sapendo, e non chi poteva soltanto sospettare. Proprio qui si giocheranno i futuri procedimenti: l’accusa dovrà dimostrare che l’utilizzatore conosceva la condizione di sfruttamento, e la difesa dovrà mostrare che non la conosceva. In entrambi i casi conteranno i documenti: ciò che l’impresa ha chiesto, ricevuto, verificato o lasciato senza risposta.
È una norma mirata, con una pena contenuta rispetto ai reati di tratta. Viene allora da chiedersi perché arrivi solo adesso.
Una scadenza già passata e una firma del 2015
La risposta sta nel calendario europeo. La direttiva (UE) 2024/1712, che rafforza il contrasto alla tratta di esseri umani, è in vigore dal 14 luglio 2024 e imponeva agli Stati membri di recepirla entro il 15 luglio 2026. Quel termine è scaduto da oltre tre mesi, e il progetto austriaco richiama espressamente la direttiva come testo da trasporre nel diritto nazionale. Nello stesso pacchetto rientra un impegno ancora più vecchio: la Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta di organi umani (CETS 216), che l’Austria ha firmato già il 25 marzo 2015. Più di undici anni separano quella firma dal disegno di legge che ora ne raccoglie gli effetti nel codice penale. Il ritardo ha anche un costo concreto, che lo stesso testo prova a quantificare.
Duecento fascicoli in più e tre lezioni operative
Le stime allegate al progetto indicano che le nuove fattispecie porteranno circa 200 procedimenti in più all’anno presso le procure, di cui circa 20 nell’ambito di competenza dei procuratori distrettuali, e circa 45 procedimenti aggiuntivi davanti ai tribunali. Sul piano finanziario il saldo netto per il bilancio federale è negativo e cresce nel tempo: −70 mila euro nel 2026, −420 mila nel 2027, −428 mila nel 2028, −437 mila nel 2029 e −444 mila nel 2030. Per il versante penitenziario il documento indica come parametri di riferimento il costo giornaliero di detenzione del 2024, pari a 203,67 euro, e il costo marginale, pari a 55,21 euro. Sono cifre modeste rispetto al bilancio dello Stato, ma dicono una cosa precisa: il legislatore si aspetta che la norma produca fascicoli veri, non che resti sulla carta.
Da questi numeri si ricavano tre indicazioni prudenziali. Il committente dovrebbe verificare la provenienza dei servizi acquistati e documentare le verifiche, soprattutto quando il prezzo è lontano dai valori di mercato. Il datore di lavoro dovrebbe presidiare appalti e subforniture, perché è lì, nei passaggi meno visibili della catena, che una prestazione resa da una persona sfruttata può entrare nell’organizzazione senza essere notata. Il responsabile compliance, infine, dovrebbe rendere tracciabili le segnalazioni di anomalia e le risposte date. Se la consapevolezza è l’elemento su cui si regge l’accusa, un sistema che registra dubbi, approfondimenti ed esiti è anche lo strumento migliore per dimostrare di aver agito correttamente.
La nuova fattispecie colpisce chi sa. Per un’impresa, quindi, la tutela più solida è poter mostrare di aver verificato prima, non di aver guardato altrove. Il passo pratico si può fare già ora, mentre il disegno di legge completa il suo percorso: mappare i servizi acquistati a prezzi anomali, chiedere ai fornitori le informazioni mancanti e conservare traccia di ogni controllo. Quando la norma entrerà in vigore, quei documenti saranno già pronti.