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In dogana ora vogliono sapere dove è stato fuso l'acciaio

In dogana ora vogliono sapere dove è stato fuso l’acciaio

Dal 1° ottobre la dogana europea richiede il paese di fusione e colata dell'acciaio per importare prodotti siderurgici.

La misura sostituisce la salvaguardia scaduta a giugno e riduce i contingenti.

Dal 1° ottobre alla dogana europea non basta più la sola certificazione di qualità: per importare prodotti siderurgici occorre dichiarare il paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato. E dal prossimo 20 ottobre, per le macchine digitali e autonome, la vecchia Direttiva Macchine del 2006 va in pensione. Due date, un unico messaggio: la conformità non è più un adempimento da chiudere a valle, ma un requisito da presidiare a monte. Secondo il calendario delle entrate in vigore pubblicato dalla Commissione europea, ottobre è un mese denso: il 1° ottobre sono entrate in applicazione le liste aggiornate dei prodotti di origine animale soggetti ai controlli veterinari e sanitari ai posti di controllo frontalieri, e sempre dal 1° ottobre è entrato in applicazione, in via parziale, il nuovo sistema di contingentamento tariffario per l’acciaio.

La dogana ora vuole sapere dove nasce l’acciaio

Il requisito è operativo da subito: a partire dallo scorso 1° ottobre, gli importatori devono indicare nella dichiarazione doganale il paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato per poter importare i prodotti siderurgici soggetti al regolamento sull’acciaio. La formulazione è secca e lascia poco spazio all’interpretazione: chi si presenta in dogana senza questa indicazione rischia di non sdoganare la merce. Il Regolamento 2026/1384, che entra in applicazione il 1° ottobre 2026, introduce un sistema rivisto di contingenti tariffari per contrastare gli effetti commerciali negativi della sovracapacità strutturale globale, con una riduzione dei contingenti di importazione e dazi più elevati oltre le soglie.

Per capire perché Bruxelles interviene occorre guardare ai numeri del comparto: la perdita di circa 65 milioni di tonnellate di capacità e fino a 100.000 posti di lavoro dal 2007 fotografa un settore sotto pressione. La Commissione aveva annunciato l’intenzione di preparare una nuova misura nel marzo 2025 e presentato la proposta nell’ottobre 2025; le nuove regole sostituiranno l’attuale misura di salvaguardia dell’acciaio UE, scaduta lo scorso 30 giugno 2026. Il contesto internazionale aggiunge urgenza: il Regno Unito limita dal 1° luglio scorso le importazioni di acciaio esenti da dazio riducendo i volumi complessivi delle quote del 51% rispetto alla misura di salvaguardia, con un dazio del 50% sulle eccedenze; gli Stati Uniti hanno introdotto tariffe del 50% sull’acciaio, contribuendo a dirottare l’acciaio in eccesso verso il mercato aperto dell’UE — il problema che il Regolamento 2026/1384 è chiamato a contrastare. Ma l’acciaio non è l’unico fronte.

Il 20 ottobre cambia anche la sicurezza delle macchine

Dal binario del commercio internazionale si passa a quello della progettazione. Il prossimo 20 ottobre entra in applicazione, in via parziale, il nuovo regolamento macchine — il Regolamento (UE) 2023/1230 — che aggiorna le norme di sicurezza coprendo le macchine digitali e autonome e sostituendo la direttiva macchine datata 2006. La novità non è marginale: la precedente direttiva non copriva le macchine guidate da software e potenziate dall’intelligenza artificiale, mentre il nuovo regolamento chiarisce gli obblighi di conformità per i fabbricanti. E non è un caso isolato: il 15 ottobre entra in applicazione, sempre in via parziale, il regolamento che stabilisce come le aziende presentano le dichiarazioni di due diligence nel sistema informativo UE nell’ambito delle norme sulla deforestazione. Due date, due regolamenti, un unico rischio: chi non aggiorna i propri processi si ritrova con merce ferma in dogana o macchine non conformi.

Tre lezioni operative: costruttore, datore di lavoro, manutentore

Ecco le tre lezioni operative per non farsi trovare impreparati. La prima riguarda il costruttore di macchine. Il passaggio dalla direttiva del 2006 al Regolamento (UE) 2023/1230 non è un semplice restyling: poiché le nuove regole coprono macchine digitali e autonome, chi progetta deve rivedere la valutazione di conformità chiedendosi se il software e le funzioni autonome rientrano nel campo di copertura, e documentare la scelta prima del 20 ottobre. La seconda lezione riguarda il datore di lavoro che importa o acquista. Sul fronte acciaio, dal 1° ottobre la dichiarazione doganale richiede un dato che arriva dalla catena di fornitura — il paese di fusione e colata — e non dall’ultimo passaggio amministrativo: va quindi aggiornato il flusso documentale con i fornitori. Sul fronte macchine, chi pianifica un acquisto di una macchina digitale o autonoma deve verificare che il costruttore abbia adeguato la documentazione di conformità al nuovo regolamento. La terza lezione riguarda il manutentore, che lavora al confine tra esercizio e progettazione: prima di intervenire su un aggiornamento software o su una modifica che altera il comportamento della macchina, conviene verificare con il costruttore se l’intervento rientra negli obblighi di conformità. In un regime che sposta la responsabilità a monte, la manutenzione non è più estranea al sistema di conformità.

Il 30 giugno è scaduta la vecchia misura di salvaguardia sull’acciaio; il 20 ottobre le macchine digitali e autonome devono essere conformi al nuovo regolamento. Il tempo per adeguarsi è adesso. Non aspettate il verbale di contestazione o il fermo macchina. Verificate oggi se le vostre dichiarazioni doganali, i fascicoli tecnici e le procedure di manutenzione sono pronti per ottobre 2026. La prevenzione non è un costo: è l’unico modo per non diventare un caso di studio.

Marta Bevilacqua
Scritto da Marta Bevilacqua

Ingegnera forense. Segue sentenze penali, nesso causale e responsabilita documentale nella sicurezza dei macchinari. | Autore AI KronosWire